C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 71 del 03.12.2025 – Delibera – CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 PROVINCIALE Nr. 30 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ’ A.S.D. UNION SAMMARTINESE Avverso squalifica del calciatore Simone DI LEO per cinque giornate di gara Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Forlì-Cesena pubblicata nel C.U. nr. 44 del 19/11/2025 Gara: Athletic Poggio / Union Sammartinese del 15.11.2025

CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 PROVINCIALE Nr. 30 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ’ A.S.D. UNION SAMMARTINESE Avverso squalifica del calciatore Simone DI LEO per cinque giornate di gara Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Forlì-Cesena pubblicata nel C.U. nr. 44 del 19/11/2025 Gara: Athletic Poggio / Union Sammartinese del 15.11.2025

La società ASD Union Sammartinese avendo preventivamente richiesto e ottenuto gli atti ufficiali di gara, ha impugnato il provvedimento disciplinare comminato al calciatore Simone Di Leo contestando la ricostruzione dell’episodio così come descritta nel referto arbitrale e fatta proprio del Giudice sportivo per motivare l’impugnata decisione. Secondo la reclamante Simone Di Leo non avrebbe commesso alcuna condotta violenta e volontaria ai danni di un avversario avendone semplicemente provocato, con una spallata infertagli nel corso di un contrasto di gioco, la caduta al suolo dalla quale sarebbe scaturito un contatto del tutto accidentale con le sue parti intime. L’Union Sammartinese nega anche che a seguito del provvedimento di espulsione il calciatore Di Leo abbia profferito ripetute espressioni offensive nei confronti dell’arbitro essendosi limitato a chiedere le ragioni del cartellino rosso per cui il suo comportamento non avrebbe dovuto essere qualificato come condotta ingiuriosa nei confronti dell’ufficiale di gara. Per le motivazioni come sopra riassunte e in ragione dell’assenza di precedenti disciplinari a carico del proprio tesserato Simone Di Leo, l’Union Sammartinese chiede che, valutata la sussistenza di circostanze attenuanti oltre che la corretta qualificazione delle espressioni pronunciate, l’irrogata squalifica sia ridotta e ricondotta in una misura meno penalizzante sull’attività sportiva dello stesso tesserato. La società reclamante che nel reclamo ha espressamente richiesto di essere ascoltata partecipa all’odierna riunione da remoto richiamandosi alle motivazioni addotte nell’atto d’impugnazione e alle conclusioni in esso contenute confidando nel loro accoglimento. In ragione delle specifiche contestazioni sollevate dalla reclamante rispetto a quanto riportato sul rapporto ufficiale di gara, la Corte ha sentito a chiarimenti l’arbitro il quale ha potuto precisare di aver chiaramente visto che in una fase di 3053 3053 gioco il calciatore Simone Di Leo entrava in contatto fisico con un avversario stringendogli i genitali in maniera volontaria e con una certa forza tanto da provocargli un dolore intenso anche se momentaneo. L’arbitro ha altresì confermato che alla vista del cartellino rosso il calciatore Di Leo gli rivolgeva due espressioni irrispettose. Le conferme fornite dall’arbitro in sede di chiarimenti non consentono di ritenere fondato il proposto reclamo che pertanto non può essere accolto risultando l’impugnata sanzione disciplinare del Giudice sportivo di Forlì-Cesena il prodotto di una corretta valutazione delle risultanze ufficiali e di una altrettanto corretta applicazione delle vigenti disposizioni regolamentari assunta attraverso una logica di ragionamento, valutata da questa Corte pienamente condivisibile, che ha portato il suddetto Giudice a punire il calciatore Di Leo per condotta violenta ai danni di un avversario e per condotta irriguardosa nei confronti dell’ufficiale di gara.

P Q M

 La Corte Sportiva d’Appello del CRER rigetta il reclamo in oggetto e conferma integralmente la squalifica inflitta al calciatore Simone Di Leo. Dispone a carico della società ASD Union Sammartinese l’addebito del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva non versato unitamente al deposito del preannuncio di reclamo.

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