C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 76 del 11.12.2025 – Delibera – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Nr. 32 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. MONZUNO CALCIO Avverso squalifica del calciatore Sami HAFFADI per cinque giornate di gara Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Bologna pubblicata nel C.U. nr. 30 del 27/11/2025 Gara: Valsanterno / Monzuno del 23.11.2025
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Nr. 32 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. MONZUNO CALCIO Avverso squalifica del calciatore Sami HAFFADI per cinque giornate di gara Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Bologna pubblicata nel C.U. nr. 30 del 27/11/2025 Gara: Valsanterno / Monzuno del 23.11.2025
La società ASD Monzuno Calcio, dopo avere richiesto e ottenuto copia dei documenti ufficiali relativi ala gara in oggetto, ha depositato un tempestivo e rituale reclamo contro il sopra indicato provvedimento disciplinare disposto dal Giudice sportivo di Bologna prospettando uno scambio di persona nel quale sarebbe incorso l’arbitro nella redazione del rapporto ufficiale di gara. La reclamante sostiene infatti che l’autore della condotta violenta nei confronti di un dirigente della società avversaria sarebbe stato il calciatore Aymane Roummani, maglia nr. 15, e non Sami Haffadi che nell’occasione vestiva la maglia nr. 8. A riprova di quanto sostenuto il Monzuno allega, oltre alle fotografie dei suddetti due calciatori, anche una dichiarazione resa dalla società Sporting Valsanterno in cui si afferma che il direttore di gara avrebbe espulso il nr. 15 del Monzuno, Roummani, e non il nr. 8 Haffadi. Per quanto precede il Monzuno Calcio chiede una revisione della delibera assunta dal Giudice sportivo. In considerazione della specifica motivazione sulla quale si basa il proposto reclamo, la Corte, con l’ausilio del rappresentante dell’AIA, ha contattato l’arbitro della gara mostrandogli le foto che ritraggono i sopraddetti calciatori tesserati con il Monzuno Calcio e l’arbitro ha riconosciuto nel volto del calciatore Aymane Roummani quello dell’effettivo autore di una condotta violenta nei confronti di un dirigente del Valsanterno realizzata nel corso della gara e poi reiterata nel post partita. L’arbitro ha aggiunto di aver verosimilmente commesso l’errore di trascrizione sul proprio taccuino e poi sul rapporto per la concitazione e il clima di tensione creatosi a seguito del parapiglia accesosi sul finire della partita tra numerosi tesserati di entrambe le squadre. Le ammissioni fornite dall’arbitro in sede di chiarimenti conducono al pieno accoglimento del proposto reclamo e dunque al conseguente annullamento del provvedimento disciplinare disposto ai danni del calciatore Sami Haffadi, sanzione che invece deve essere posta a carico del calciatore Aymane Roummani riconosciuto come il vero responsabile della condotta violenta, ripetuta e gravemente antisportiva nei confronti di un dirigente della squadra avversaria.
P Q M
La Corte Sportiva d’Appello del CRER in accoglimento del reclamo proposto dal Monzuno Calcio e in riforma della delibera del Giudice sportivo di Bologna, annulla la squalifica inflitta al calciatore Sami Haffadi e dispone a carico del calciatore Aymane Roummani la squalifica per 5 giornate effettive di gara. Essendo stato il reclamo accolto nulla dispone in merito all’addebito del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva non versato unitamente al deposito del preannuncio di reclamo.
CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA Nr. 33 – RECLAMO PROPOSTO
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