C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 76 del 11.12.2025 – Delibera – CAMPIONATO UNDER 19 PROVINCIALE Nr. 34 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. CAORSO Avverso ammenda di Euro 250,00 a carico della società Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Piacenza pubblicata nel C.U. nr. 45 del 27/11/2025 Gara: Caorso / Junior Drago del 20.11.2025
CAMPIONATO UNDER 19 PROVINCIALE Nr. 34 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. CAORSO Avverso ammenda di Euro 250,00 a carico della società Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Piacenza pubblicata nel C.U. nr. 45 del 27/11/2025 Gara: Caorso / Junior Drago del 20.11.2025
La società ASD Caorso ha ritualmente impugnato la sopra indicata sanzione di natura economica contestandone la motivazione e sostenendo che in occasione del parapiglia creatosi a fine partita fra giocatori e dirigenti di entrambe le squadre, non vi sarebbe stata nessuna irruzione di estranei sul terreno di gioco e che in tale frangente non sarebbe ravvisabile alcuna negligenza dell’addetto alla sicurezza della stessa società ospitante che anzi si sarebbe fattivamente adoperato, presidiando la sbarra che impediva l’ingresso di persone estranee alla gara, per scongiurare che persone non inserite in distinta entrassero all’interno del campo per destinazione. Secondo la reclamante mancherebbero dunque i presupposti per giustificare l’ammenda disposta a carico della società, ammenda di cui si chiede l’annullamento o quanto meno una riduzione. La società ASD Caorso, ascoltata da remoto, ha ribadito che nessuna persona del pubblico presente sarebbe entrata in campo per prendere parte al tafferuglio fra i giocatori e ha prospettato la possibilità che l’arbitro si sia confuso scambiando per sostenitori i calciatori che essendo stati sostituiti avevano indossato la tuta e si erano momentaneamente allontanati dalla panchina per poi rientrare in campo al momento del parapiglia. Dal rapporto ufficiale di gara che, occorre ricordare, nell’ambito della disciplina sportiva ha valore di prova privilegiata rispetto ai fatti e ai comportamenti realizzati durante e dopo lo svolgimento delle gare, risulta che a seguito della mischia accesasi a fine partita alcune persone appartenenti al pubblico, ma non riconducibili con sicurezza a sostenitori di una delle due squadre, forzavano un cancello adiacente al campo, facevano irruzione sul terreno di gioco e prendevano parte attiva allo scontro fisico in atto fra i tesserati di entrambe le società. Sul punto dunque la versione fornita dal Caorso nel proposto reclamo non trova conferma. Le risultanze ufficiali avvalorano invece la tesi del Caorso relativamente ai comportamenti attuati dai propri dirigenti per allontanare gli estranei, richiudere il cancello che era stato forzato e riportare la calma e l’ordine sul terreno di gioco. Per quanto precede la responsabilità di natura oggettiva che in virtù dell’articolo 6 CGS incombe sulla società ospitante per i fatti accaduti a fine gara e che hanno messo a repentaglio la sicurezza dei tesserati, può essere considerata attenuata proprio per via del fattivo intervento dei propri dirigenti addetti alla forza pubblica sostituiva e dunque l’impugnata sanzione pecuniaria può, in accoglimento del reclamo, essere ridotta.
P Q M
La Corte Sportiva d’Appello del CRER accoglie il proposto reclamo e in riforma della delibera adottata dal Giudice sportivo di Piacenza riduce l’ammenda a carico della società ASD Caorso ad Euro 100,00. In ragione dell’accoglimento del reclamo nulla dispone in merito all’addebito del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva non versato unitamente al deposito del preannuncio di reclamo.
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