C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 76 del 11.12.2025 – Delibera – CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE D – MODENA Nr. 37 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ MOLINELLA ROSSOBLU C5 A.S.D. Avverso sanzione della perdita della gara con il punteggio di 6 a 0 e avverso squalifica del calciatore Pietro CHIARINI per una giornata di gara Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Modena pubblicata nel C.U. nr. 28 del 27/11/2025 Gara: Junior Finale / Molinella Rossoblu del 08.11.2025

CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE D - MODENA Nr. 37 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ MOLINELLA ROSSOBLU C5 A.S.D. Avverso sanzione della perdita della gara con il punteggio di 6 a 0 e avverso squalifica del calciatore Pietro CHIARINI per una giornata di gara Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Modena pubblicata nel C.U. nr. 28 del 27/11/2025 Gara: Junior Finale / Molinella Rossoblu del 08.11.2025

La società Molinella Rossoblu C5 ASD ha impugnato la delibera con la quale il Giudice sportivo di Modena le ha inflitto la sanzione della perdita della gara oltre alla squalifica per un’ulteriore giornata del calciatore Pietro Chiarini con ciò accogliendo il ricorso a suo tempo proposto dalla società Junior Finale che aveva lamentato l’utilizzo, da parte del Molinella Rossoblu e nella gara dell’8 novembre 2025, del suddetto calciatore Chiarini nonostante nei suoi confronti fosse stata comminata una squalifica per una gara come pubblicato nel Comunicato Ufficiale nr. 25 del 6 novembre 2025. Con il proposto reclamo il Molinella Rossoblu C5 sostiene che nel sopra citato C.U. il calciatore Pietro Chiarini sarebbe stato erroneamente indicato come squalificato fra i giocatori espulsi nella gara precedente dato che, come si evincerebbe dal rapporto ufficiale, il calciatore realmente espulso sarebbe stato un’altro che proprio in virtù dell’automatismo in tema di squalifiche a seguito di un’espulsione, non sarebbe stato schierato nella partita in questione. La società reclamante ascrivendosi come unica colpa quella di non aver letto e controllato il C.U. ufficiale nr. 25 del 6 novembre 2025, chiede pertanto che sia integralmente annullata la delibera del Giudice sportivo con conseguente ripristino del risultato conseguito sul campo ovvero con l’ordine di ripetizione della gara. La società cointeressata Junior Finale ha depositato un’articolata memoria difensiva per contestare le motivazioni addotte dal Molinella Rossoblu e opporsi all’accoglimento del proposto reclamo poiché in esso è contenuta l’ammissione del mancato controllo del Comunicato Ufficiale da parte della stessa società reclamante e in quanto l’impugnata delibera del Giudice sportivo di Modena è stata ben motivata oltre che preceduta “da un’attività istruttoria integrativa volta a verificare la corrispondenza del calciatore espulso con quello indicato dal direttore di gara nel proprio referto”. La società Molinella Rossoblu C5 partecipa all’odierna riunione in persona di un proprio dirigente con delega del Presidente il quale si richiama alle motivazioni dell’atto d’impugnazione e alle conclusioni in esso precisate ribadendo che il calciatore Chiarini non era stato espulso nella gara precedente a quella disputata il 6 novembre 2025 e che dunque la società ha ritenuto avesse pieno titolo per prendere parte alla gara stessa. Non è invece comparso lo Junior Finale in qualità di società cointeressata al presente procedimento. Per quanto riguarda la sanzione della perdita della gara il reclamo della società Molinella Rossoblu C5 è palesemente infondato e non può essere accolto atteso che avendo fatto partecipare all’incontro in questione un calciatore indicato in un Comunicato Ufficiale come squalificato, la suddetta società ha agito in totale dispregio del valore legale che la giurisprudenza sportiva riconosce ai Comunicati Ufficiali della FIGC e delle sue componenti. Mentre la squalifica per una giornata di di gara inflitta al calciatore Pietro Chiarini costituisce un provvedimento disciplinare non impugnabile.

P Q M

La Corte Sportiva d’Appello del CRER rigetta il proposto reclamo e conferma integralmente la delibera del Giudice sportivo di Modena Dispone a carico della società Molinella Rossoblu C5 ASD l’addebito del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva non versato unitamente al deposito del preannuncio di reclamo.

 

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