C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 76 del 11.12.2025 – Delibera – DALLA SOCIETÀ’ A.S.D. MONTANARA CALCIO DUCALE 61 Avverso squalifica del calciatore Manuel BAIOCCHI per dieci giornate di gara Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Parma pubblicata nel C.U. nr. 38 del 26/11/2025 Gara: Varanese / Montanara del 23.11.2025
DALLA SOCIETÀ’ A.S.D. MONTANARA CALCIO DUCALE 61 Avverso squalifica del calciatore Manuel BAIOCCHI per dieci giornate di gara Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Parma pubblicata nel C.U. nr. 38 del 26/11/2025 Gara: Varanese / Montanara del 23.11.2025
La società ASD Montanara Calcio Ducale 61 - d’ora in poi solo Montanara - ha ritualmente impugnato il sopra indicato provvedimento disciplinare inflitto al proprio calciatore Manuel Baiocchi ammettendo che questi, alla vista del cartellino rosso per doppia ammonizione, calciava il pallone “con un gesto di stizza” colpendo il direttore di gara in maniera del tutto fortuita, senza provocargli alcun danno fisico per poi abbandonare il terreno di gioco senza proferir parola e porgendo, a fine partita, le proprie scuse all’arbitro. Per quanto precede la reclamante ritiene eccessiva la squalifica comminata dal Giudice sportivo di Parma e ne chiede una riduzione. La società Montanara, ascoltata da remoto, si richiama alle motivazioni del reclamo e ribadendo la non volontarietà del gesto compiuto dal proprio tesserato e la mancanza di conseguenze fisiche ai danni dell’arbitro, insiste nella richiesta di una significativa riduzione della squalifica disposta dal Giudice di primo grado. Il proposto reclamo può essere accolto posto che la condotta del calciatore Manuel Baiocchi che in seguito al provvedimento di espulsione ha calciato, in maniera giudicata dall’arbitro sicuramente intenzionale, il pallone colpendo a una gamba lo stesso ufficiale di gara senza tuttavia provocargli dolore e conseguenze fisiche, va ricondotta, come correttamente fatto dal Giudice sportivo, nella fattispecie prevista dall’articolo 36 comma 1 lettera b) del CGS, ma può essere punita cona la sanzione minima edittale prevista da detta disposizione regolamentare non ravvisandosi nel comportamento del calciatore Baiocchi la sussistenza di particolari circostanze aggravanti.
P Q M
La Corte Sportiva d’Appello del CRER accoglie il reclamo in oggetto e riduce la squalifica inflitta al calciatore Manuel Baiocchi a otto giornate effettive di gara da scontare nel Campionato di competenza. Essendo stato il reclamo accolto nulla dispone in merito all’addebito del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva non versato unitamente al deposito del preannuncio di reclamo.
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