C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 82 del 23.12.2025 – Delibera – CAMPIONATO INTERPROVINCIALE UNDER 16 Nr. 44 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. A.S.A.R. ACCADEMIA CALCIO Avverso inibizione del dirigente Simone FRATERNALI per tre giornate di gara nonché ammenda di Euro 150,00 a carico della società Delibere del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Rimini pubblicate nel C.U. nr. 45 del 11/12/2025 Gara: Asar / Junior Gatteo del 13.12.2025
CAMPIONATO INTERPROVINCIALE UNDER 16 Nr. 44 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. A.S.A.R. ACCADEMIA CALCIO Avverso inibizione del dirigente Simone FRATERNALI per tre giornate di gara nonché ammenda di Euro 150,00 a carico della società Delibere del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Rimini pubblicate nel C.U. nr. 45 del 11/12/2025 Gara: Asar / Junior Gatteo del 13.12.2025
La società ASD ASAR Accademia Calcio ha proposto appello avverso i due sopra indicati provvedimenti disciplinari disposti dal Giudice sportivo di Rimini sostenendo, per quanto riguarda il dirigente Fraternali, che le proteste dallo stesso effettivamente rivolte all’arbitro sia nel primo tempo della gara sia durante l’intervallo, sarebbero state giustificate da un errore di persona commesso dall’ufficiale di gara in occasione di un ammonizione di un calciatore dello Junior Gatteo e che comunque tali proteste sarebbero state civili e non sarebbero mai travalicate in minacce o altri comportamenti tesi a mettere a rischio l’incolumità del direttore di gara. In relazione invece all’ammenda inflitta alla società, l’ASAR sostiene che i componenti della propria squadra militante nel Campionato under 15 che dovevano disputare un incontro subito dopo la fine della gara in oggetto, non sarebbero mai entrati all’interno del rettangolo di gioco, ma che si sarebbero posizionati dietro la porta al di là del recinto di gioco il cui cancello sarebbe sempre stato chiuso. In ragione di quando precede secondo la reclamante la decisione dell’arbitro di interrompere momentaneamente la gara sarebbe stata del tutto ingiustificata anche perché i ragazzi dell’Under 15 si sarebbero subito dopo spostati sulla tribuna, non avrebbero rivolto frasi offensive all’indirizzo dell’arbitro e non avrebbero assistito al secondo tempo della gara dei loro compagni dell’Under 16. Per le illustrate motivazioni l’ASAR chiede la riduzione dell’inibizione inflitta al dirigente Simone Fraternali e l’annullamento dell’ammenda disposta a carico della società. La società ASAR Accademia Calcio non è comparsa all’odierna riunione. Con riguardo alla pozione del dirigente Simone Fraternali il reclamo è inammissibile e dunque non può essere esaminato perché l’inibizione per tre giornate che, anziché a tempo come avrebbe dovuto essere, gli è stata inflitta dal Giudice sportivo va considerata come un provvedimento disciplinare non impugnabile ai sensi dell’art. 137 comma 3 lettera b) del CGS essendo assimilabile a un provvedimento di durata non superiore a un mese. Per quanto riguarda la parte ammissibile del ricorso la Corte, sulla scorta di quanto è stato riportato in maniera chiara e dettagliata sul referto arbitrale, valuta congrua e giustificata l’ammenda inflitta alla società ASAR per aver permesso o comunque non impedito l’ingresso di propri tesserati, non coinvolti nella gara in svolgimento, all’interno del campo per destinazione provocando una momentanea interruzione della partita e per avere i suddetti tesserati dell’ASAR rivolto frasi offensive e minacciose all’indirizzo dell’arbitra della gara.
P Q M
La Corte Sportiva d’Appello del CRER rigetta il proposto reclamo e conferma le decisioni del Giudice sportivo di Rimini. Dispone a carico della società ASD ASAR Accademia Calcio l’addebito del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva non versato unitamente al deposito del preannuncio di reclamo.
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