C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 82 del 23.12.2025 – Delibera – CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE D – MODENA Nr. 45 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. ECLISSE Avverso inibizione del dirigente Gioele VIGHI fino all’11 febbraio 2026 Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Modena pubblicata nel C.U. nr. 30 del 11/12/2025 Gara: Eclisse / Junior Finale del 06.12.2025

CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE D - MODENA Nr. 45 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. ECLISSE Avverso inibizione del dirigente Gioele VIGHI fino all’11 febbraio 2026 Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Modena pubblicata nel C.U. nr. 30 del 11/12/2025 Gara: Eclisse / Junior Finale del 06.12.2025

La società ASD Eclisse ha ritualmente e tempestivamente impugnato il sopra indicato provvedimento disciplinare disposto nei confronti del proprio dirigente Gioele Vighi ammettendo che questi ha contestato l’operato arbitrale utilizzando un tono di voce alto, ma senza mai ricorrere a parole ingiuriose sia durante lo svolgimento della gara sia nel fine partita, quando lo stesso dirigente ha avuto un’ulteriore confronto dialettico con l’arbitro che secondo la reclamante non avrebbe rivestito il carattere della discussione ingiuriosa. Per le motivazioni come sopra riassunte la società Eclisse ritiene che la condotta del dirigente Gioele Vighi non integri e non possa essere annoverata nel dettato degli articoli 36, 37 e nemmeno 39 del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC per cui chiede, in via principale, l’annullamento dell’impugnata sanzione, ovvero, in subordine, la sua riduzione nel minimo edittale. Preliminarmente la Corte non ammette l’audizione personale, richiesta dalla reclamante, del dirigente Gioele Vighi poiché egli non ha proposto il reclamo in proprio ed essendo soggetto a un provvedimento d’inibizione non può volgere nessuna attività in ambito federale compresa quella di rappresentare la società di appartenenza nel presente procedimento sportivo. Per quanto concerne il merito del reclamo questo collegio non lo ritiene fondato e dunque meritevole di accoglimento in quanto la tesi difensiva della reclamante è totalmente smentita dalle risultanze ufficiali che sono state correttamente interpretate dal Giudice sportivo di Modena il quale ha giustamente ritenuto il dirigente Gioele Vighi responsabile di una condotta gravemente e ripetutamente irriguardosa oltre che ingiuriosa nei confronti dell’ufficiale di gara, condotta che, altrettanto correttamente, è stata punita con la sanzione minima edittale stabilita dall’art. 36 comma 2 lettera a) per i dirigenti che si rendono autori di simili comportamenti.

P Q M

La Corte Sportiva d’Appello del CRER rigetta il proposto reclamo e conferma la sanzione disciplinare disposta dal Giudice sportivo di Modena a carico del dirigente Gioele Vighi. Dispone a carico della società ASD Eclisse l’addebito del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva non versato unitamente al deposito del preannuncio di reclamo.

 

 

 

 

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