C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 82 del 23.12.2025 – Delibera – CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 FEMMINILE Nr. 43 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. REAL SALA BOLOGNESE Avverso squalifica della calciatrice Nicole CAPONE per quattro giornate di gara Delibera del Giudice sportivo del CRER pubblicata nel C.U. nr. 76 del 11/12/2025 Gara: Real Sala Bolognese / Frugesport del 06.12.2025

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 FEMMINILE Nr. 43 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. REAL SALA BOLOGNESE Avverso squalifica della calciatrice Nicole CAPONE per quattro giornate di gara Delibera del Giudice sportivo del CRER pubblicata nel C.U. nr. 76 del 11/12/2025 Gara: Real Sala Bolognese / Frugesport del 06.12.2025

La società ASD Real Sala Bolognese ha impugnato il suddetto provvedimento disciplinare di squalifica inflitto alla propria calciatrice chiedendone una riduzione in quanto, a detta della reclamante, la calciatrice Capone non avrebbe offeso l’arbitro e la frase che lo stesso ufficiale di gara ha riportato a referto non sarebbe in realtà ascrivibile alla suddetta atleta essendo stata pronunciata da uno spettatore che si trovava fuori dal rettangolo di gioco.

La società Real Sala Bolognese partecipa all’odierna riunione in persona di una dirigente delegata dal Presidente la quale si richiama alle argomentazioni addotte a sostegno del reclamo insistendo per una riduzione della squalifica. Sebbene la versione della società reclamante non trovi conferma negli atti ufficiali, la Corte valuta che l’espressione irriguardosa che la calciatrice Nicole Capone risulta inequivocabilmente aver personalmente indirizzato all’arbitro per criticarne l’operato, non presenta un carattere offensivo di particolare gravità e dunque può essere punita con una sanzione leggermente attenuata rispetto a quella deliberata nel procedimento sportivo di primo grado.

P Q M

La Corte Sportiva d’Appello del CRER in accoglimento del proposto reclamo riduce la squalifica della calciatrice Nicole Capone a tre giornate di gara da scontare nel Campionato di competenza. Nulla dispone in merito al versamento del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva non versato unitamente al deposito del preannuncio di reclamo

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