C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 82 del 23.12.2025 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ S.S.D. AROUND SPORT s.r.l. Avverso squalifica del calciatore Flavio ACCIARRI per quattro giornate di gara Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Forlì-Cesena pubblicata nel C.U. nr. 55 del 17/12/2025 Gara: Virtus S. Mauro Mare / Around Sport del 14.12.2025

 

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ S.S.D. AROUND SPORT s.r.l. Avverso squalifica del calciatore Flavio ACCIARRI per quattro giornate di gara Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Forlì-Cesena pubblicata nel C.U. nr. 55 del 17/12/2025 Gara: Virtus S. Mauro Mare / Around Sport del 14.12.2025

La società SSD Around Sport ha ritualmente impugnato il sopra indicato provvedimento assunto dal Giudice sportivo di Forlì-Cesena nei confronti del calciatore Flavio Acciarri negando che questi abbia colpito con uno schiaffo un avversario e che abbia ritardato l’uscita dal campo dopo la notifica della seconda ammonizione e conseguente espulsione. Secondo la versione della reclamante il calciatore Acciarri dopo un semplice contrasto di gioco con un avversario, considerato falloso e imprudente dall’arbitro e per questo meritevole del secondo cartellino giallo, sarebbe stato colpito da un calciatore della Virtus S. Mauro Mare con un pugno a seguito del quale gli sarebbero state prestate le cure del caso e, una volta rialzatosi, avrebbe abbandonato il terreno di gioco senza ritardare la ripresa della gara che per l’illustrato episodio avrebbe subito un’interruzione della durata complessiva di un minuto e due secondi. A suffragio della prospettata versione dei fatti la società Around Sport produce il filmato della gara. Per le motivazioni che precedono e dopo aver sottolineato la poca serenità e l’evidente difficoltà manifestate dall’arbitro nella direzione di una partita tra due squadre che intrattengono relazioni improntate alla cordialità e all’amicizia, ma che ciò nonostante ha registrato ben 12 provvedimenti disciplinari assunti dal direttore di gara, conclude con la richiesta di una riduzione dell’impugnata squalifica in una misura ritenuta di equità e giustizia.

 La società Around Sport che nel reclamo non ha chiesto di essere ascoltata non partecipa all’odierna riunione. Letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali della gara, esclusa la possibilità di utilizzare il video prodotto dalla reclamante che in forza delle vigenti disposizioni regolamentari non può essere considerato un mezzo di prova ammissibile per decidere il caso in esame, la Corte ha sentito a chiarimenti l’arbitro che ha diretto l’incontro il quale ha precisato di aver notificato la seconda ammonizione al calciatore Acciarri per aver colpito un avversario in una fase di gioco allargando in maniera imprudente le braccia e che alla notifica del conseguente cartellino rosso il suddetto calciatore gli ha rivolto espressioni irrispettose che mettevano in dubbio la sua capacità di arbitrare. L’arbitro ha altresì chiarito che il ritardo nella ripresa del gioco è dipeso dall’ingresso in campo dei dirigenti dell’Around Sport per prestare assistenza sanitaria allo stesso calciatore Acciarri finito a terra per essere stato a sua volta colpito con un pugno da un avversario. In ragione delle precisazioni fornite dall’arbitro in sede di chiarimenti la Corte rileva che il calciatore Flavio Acciarri, dopo aver subito la seconda ammonizione per un fallo di gioco, non abbia in realtà ritardato l’uscita dal campo, ma abbia invece effettivamente rivolto all’arbitro critiche irrispettose nei confronti del di lui operato utilizzando tuttavia espressioni non particolarmente irriguardose e nemmeno offensive. Pertanto la condotta antisportiva di cui il calciatore Acciarri si è reso responsabile può essere sanzionata con un provvedimento disciplinare leggermente meno afflittivo rispetto a quello disposto dal Giudice di prima istanza.

P Q M

La Corte Sportiva d’Appello del CRER in accoglimento del proposto reclamo riduce la squalifica del calciatore Flavio Acciarri a tre giornate di gara, di cui una a seguito dell’espulsione per doppia ammonizione, da scontare nel Campionato di competenza. Nulla dispone in merito al versamento del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva non versato unitamente al deposito del preannuncio di reclamo

 

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