C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 93 del 09.01.2026 – Delibera – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Nr. 46 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.C.D. VIRTUS SAN MAURO A MARE Avverso squalifica del calciatore Simone PROTTI per quattro giornate di gara Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Forlì-Cesena pubblicata nel C.U. nr. 55 del 17/12/2025 Gara: Virtus S. Mauro Mare / Around Sport del 14.12.2025
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Nr. 46 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.C.D. VIRTUS SAN MAURO A MARE Avverso squalifica del calciatore Simone PROTTI per quattro giornate di gara Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Forlì-Cesena pubblicata nel C.U. nr. 55 del 17/12/2025 Gara: Virtus S. Mauro Mare / Around Sport del 14.12.2025
La società ACD San Mauro a Mare ha proposto un rituale e tempestivo reclamo contro il sopra indicato provvedimento disciplinare inflitto al proprio calciatore Simone Protti prospettando una ricostruzione dei fatti diversa da quella riportata nella motivazione in base alla quale il Giudice Sportivo di Forlì-Cesena ha disposto l’impugnata squalifica per 4 giornate di gara. La reclamante sostiene che al calciatore Protti non sarebbe ascrivibile alcuna condotta violenta ai danni di un avversario in quanto quest’ultimo non sarebbe stato colpito con un pugno, ma semplicemente allontanato con una spinta priva d’intenti lesivi e inferta istintivamente in un momento di particolare tensione della gara. Dunque secondo la Virtus San Mauro a Mare il comportamento del calciatore Protti andrebbe tuttalpiù inquadrato come condotta antisportiva non avendo provocato nessun danno fisico al giocatore della squadra avversaria e nemmeno ulteriori strascichi polemici fra gli stessi protagonisti dell’episodio che a fine gara si sarebbero intrattenuti cordialmente. Dopo aver sottolineato l’assenza di precedenti disciplinari a carico del proprio tesserato Simone Protti nonché il conseguimento da parte della stessa Virtus San Mauro a Mare della Coppa Disciplina per due anni consecutivi, la società reclamante conclude chiedendo una riduzione della squalifica nella misura di una sola giornata qualora ciò fosse ritenuto congruo in considerazione della reale portata dell’episodio e delle sopra rappresentate circostanze attenuanti. La società Virtus San Mauro a Mare viene ascoltata da remoto in persona di un proprio dirigente con delega del Presidente della società, che richiamandosi alle motivazioni addotte a sostegno del proposto reclamo insiste per una congrua riduzione della squalifica disposta dal Giudice sportivo ritenendola eccessiva in rapporto al reale accadimento dei fatti. Occorre premettere che l’episodio a cui si riferisce il presente reclamo è stato oggetto di chiarimenti da parte dell’arbitro della gara in questione nell’ambito di un procedimento connesso sorto a seguito di un reclamo proposto dalla società Around Sport. In tale occasione l’arbitro ha confermato che a seguito di un contrasto di gioco il calciatore Protti della Virtus San Mauro a Mare ha reagito a un colpo subito dall’avversario colpendolo con un pugno, precisando inoltre che pur trattandosi di un gesto volontario non è stato di particolare intensità e non ha provocato conseguenze lesive di rilievo. In ragione delle precisazioni fornite dall’arbitro la Corte ritiene che nella condotta violenta commessa dal calciatore Simone Protti nei confronti di un avversario manchi l’elemento della gravità per cui la relativa sanzione disciplinare può essere ricondotta nell’alveo della squalifica minima edittale stabilita dall’articolo 38 del Codice di Giustizia Sportiva.
P Q M
La Corte Sportiva d’Appello del CRER in accoglimento del proposto reclamo riduce la squalifica del calciatore Simone Protti a tre giornate di gara da scontare nel Campionato di competenza. Nulla dispone in merito al versamento del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva non versato unitamente al deposito del preannuncio di reclamo
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