C.R. EMILIA ROMAGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 186 del 11.06.2025 – Delibera – DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO NEI CONFRONTI DEL CALCIATORE MINORENNE F.C. (rappresentato ai fini del presente procedimento dagli esercenti la potestà genitoriale e del quale si omettono le generalità complete in ragione della sua minore età e in accoglimento di un’esplicita istanza del suo avvocato difensore che ne ha chiesto la tutela del diritto alla privacy) NONCHE’ DELLA SOCIETÀ’ ENJOY FOOTBALL CLUB
DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO NEI CONFRONTI DEL CALCIATORE MINORENNE F.C. (rappresentato ai fini del presente procedimento dagli esercenti la potestà genitoriale e del quale si omettono le generalità complete in ragione della sua minore età e in accoglimento di un’esplicita istanza del suo avvocato difensore che ne ha chiesto la tutela del diritto alla privacy) NONCHE’ DELLA SOCIETÀ’ ENJOY FOOTBALL CLUB 2019 Con nota 23.05.2025, n. 28293/599 pfi 24-25, il Procuratore Federale Interregionale; - visto l’art. 125 del C.G.S.; - vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale avv. Giulia Conti con il coordinamento del Sostituto Procuratore Federale avv. Mario Taddeucci Sassolini; - deferisce a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, per rispondere: F. C.: all’epoca dei fatti calciatore minorenne tesserato per la società Enjoy Football Club 2019 A.S.D: della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 28, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in data 22.12.2024 al quarantesimo minuto del secondo tempo della gara A.S.D. Carignano – A.S.D. Enjoy Football Club 2019 valevole per il girone A del campionato Under 16 Regionale, proferito all’indirizzo del calciatore avversario sig. D.M., schierato nelle fila della squadra della società ospitante con la maglia numero 3, la seguente testuale espressione: “negro di merda”; tanto è accaduto qualche minuto prima che l’arbitro sospendesse definitivamente l’incontro a seguito del disagio emotivo manifestatogli dalla squadra della società A.S.D. Carignano per il comportamento appena riportato posto in essere nei confronti del calciatore sig. D.M. A tali dichiarazioni, poi, devono aggiungersi quelle rese dai calciatori D.B ed A. M., all’epoca dei fatti tesserati per la società A.S.D. Carignano, che sono concordi nel riferire di aver udito distintamente l’espressione proferita dal calciatore sig. F. C. all’indirizzo del loro compagno di squadra sig. D.M. Il calciatore sig. D.B., in particolare, nel corso della sua audizione del 03.02.2025 ha riferito quanto segue: “”posso dire che io mi trovavo vicino alla nostra area ed ero vicino sia al mio compagno M. che al numero dieci avversario di cui non so dire il nome. Eravamo un po' nervosi ed ad un certo punto il numero dieci della squadra avversaria gli ha detto: “Negro di Merda”. Io mi trovavo ad un metro da loro ed ho sentito distintamente la frase di cui sopra. Mi sono avvicinato al M. per consolarlo ed allontanarlo dal numero dieci. Il mio compagno è scoppiato a piangere ed è durato qualche minuto dopodiché si è seduto in panchina””. la Società A.S.D. Enjoy Football Club 2019 per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art.6, comma 2, del C.G.S e per gli atti e i comportamenti posti in essere, dalla persona sopra indicata, così come descritto nel precedente capo di incolpazione. Effettuate le rituali e dovute notifiche, il Rappresentante della Procura Federale, Avv. Massimo Adamo, comunica di aver raggiunto con le parti incolpate, vale a dire con gli esercenti la potestà genitoriale sul calciatore minorenne F.C. e con la società ASD Enjoy Football Club 2019, entrambe assistite dall’Avv. Antonio Commisso del Foro di Bologna, un accordo ai sensi dell’art. 127 CGS che prevede le seguenti sanzioni disciplinari quantificate in misura ridotta: - squalifica per 7 giornate di gara al calciatore F.C. - ammenda di EUR 800,00 alla società ASD Enjoy Football Club ASD Il Tribunale - letto l’atto di deferimento; - Ritenuta ampiamente comprovata la responsabilità delle parti deferite per le violazioni regolamentari e esse rispettivamente attribuite; - reputata corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti del presente procedimento disciplinare nonché congrue le sanzioni frutto dell’intervenuto accordo; Per tutti i suddetti motivi
d e l i b e r a
di infliggere al calciatore F.C. la squalifica per 7 giornate di gara da scontare nel campionato di competenza della prossima stagione sportiva 2025/2026 e alla società A.S.D. ENJOY FOOTBALL CLUB 2019 l’ammenda di Euro 800,00 Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.
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