C.R. EMILIA ROMAGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2025/2026 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 23 del 27.08.2025 – Delibera – DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO NEI CONFRONTI DEL CALCIATORE YURI MOCELLIN NONCHE’ DELLA SOCIETA’ A.S.D. BEDONIESE UNITED
DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO NEI CONFRONTI DEL CALCIATORE YURI MOCELLIN NONCHE’ DELLA SOCIETA’ A.S.D. BEDONIESE UNITED
Con nota 12.06.2025, n. 30233/657 pfi 24-25, il Procuratore Federale Interregionale; - visto l’art.125, del C.G.S.; - vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale avv. Giulia Conti, con il coordinamento del Sostituto Procuratore Federale avv. Mario Taddeucci Sassolini; - deferisce a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, per rispondere: il Signor Yuri Mocellin, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ASD Bedoniese United, della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 28, comma 1, del C.G.S. perché, nel corso del primo tempo della gara Bedoniese United – San Leo C.S.M. del 04.12.2024 valevole per il campionato di Terza Categoria, mentre si trovava in panchina per assistere all’incontro in quanto infortunato, ha proferito all’indirizzo del calciatore avversario sig. T.M.L., schierato nelle fila della squadra della Società ospite con la maglia n. 4, le seguenti testuali espressioni : “Negro di merda”. “Devi bruciare”. “Torna nel tuo paese”. Tali espressioni venivano poi ripetute nuovamente sempre all’indirizzo dello stesso calciatore nel corso dei minuti di recupero del secondo tempo mentre il calciatore Yuri Mocellin era intento a lasciare il recinto di gioco, nonché al termine della gara, all’interno dell’area spogliatoio, nel corso di un confronto accesosi tra i due calciatori per le espressioni pronunciate come descritto sopra. Inoltre della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 38, comma 1, del C.G.S. per avere lo stesso, al termine della gara Bedoniese United – San Leo C.S.M. del 04.12.2024, valevole per il campionato di Terza Categoria, colpito con la propria stampella la testa del calciatore avversario sig. T.M.L.; il fatto è accaduto all’interno dell’area spogliatoi nel corso di un confronto accesosi tra i due calciatori per le espressioni pronunciate nel corso dell’incontro, che ha dato poi corso alla reazione del calciatore sig. T.M.L. oggetto del provvedimento disciplinare a suo carico. La Società A.S.D. Bedoniese United a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art.6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Yuri Mocellin così come descritti nel precedente capo di incolpazione. Effettuate le rituali notifiche la parte deferita Yuri Mocellin, con il patrocinio legale dell’Avv. Davide Marchini del Foro di Parma, ha depositato una memoria difensiva per contestare la fondatezza dei capi d’imputazione. La società Bedoniese United non ha invece depositato memorie difensive e nemmeno è comparsa all’odierna udienza. Il Rappresentante della Procura Federale, Avv. Valentina Soravia, al momento iniziale dell’udienza comunica di aver raggiunto con le parte incolpata Yuri Mocellin un accordo ai sensi dell’art. 127 CGS che prevede la seguente sanzione disciplinare quantificata in misura ridotta: -squalifica del calciatore Yuri Mocellin per 10 giornate di gara da scontare in gare ufficiali. Per quanto riguarda invece la società ASD Bedoniese United il Rappresentante della Procura Federale svolge una dettagliata requisitoria in ordine ai fatti oggetto del deferimento, si riporta alle motivazioni del medesimo atto e chiede che sia dichiarata la responsabilità della suddetta società sportiva per la condotta tenuta dal proprio tesserato proponendo il seguente provvedimento disciplinare: - EUR 1.500,00 d’ammenda a carico della società ASD Bedoniese United Il Tribunale - letto l’atto di deferimento; - preso atto dell’accordo intervenuto tra la Procura Federale e la parte deferita Yuri Mocellin; - reputata corretta la qualificazione dei fatti operata dalle suddette parti nonché congrua l’entità della sanzione disciplinare frutto dell’intervenuto patteggiamento; - considerata la requisitoria del Rappresentante della Procura Federale e la relativa sanzione di natura economica proposta nei confronti della parte deferita società Bedoniese United; - Ritenuta comprovata la responsabilità oggettiva ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6 comma 2 del CGS in capo alla società Bedoniese United in relazione al comportamento discriminatorio per motivi razziali e la successiva condotta violenta realizzata dal proprio tesserato Yuri Mocellin ai danni di un avversario di colore; - Tenuta in debita considerazione ai fini della quantificazione della sanzione di ordine economico, la categoria nella quale compete la società incolpata; Per tutti i suddetti motivi
d e l i b e r a
di infliggere: Al calciatore YURI MOCELLIN la squalifica per 10 giornate da scontare in gare ufficiali alla società A.S.D. BEDONIESE UNITED l’ammenda di Euro 1.000,00 Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.
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