C.R. EMILIA ROMAGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2025/2026 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 23 del 27.08.2025 – Delibera – DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO NEI CONFRONTI DEL SIG. GIOVANNI BINI NONCHE’ DELLA SOCIETÀ’ A.S.D. POL. CAMERLONA

DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO NEI CONFRONTI DEL SIG. GIOVANNI BINI NONCHE’ DELLA SOCIETÀ’ A.S.D. POL. CAMERLONA

Con nota 27.06.2025, n. 31697/1227 pfi 24-25, il Procuratore Federale Interregionale; - visto l’art.125, del C.G.S.; - vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale avv. Cristiano Pasero; - deferisce a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, per rispondere: il Signor Giovanni Bini, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società ASD Pol. Camerlona, della violazione dell’art. 4, comma 1, dell’art. 23, comma 1, del C.G.S. per avere espresso, in data 26.05.2025 all’esito della disputa della gara Camerlona - Junior Cervia del 24.05.2025 valevole per il campionato di Terza Categoria, commentando pubblicamente sulla sua pagina di Facebook, giudizi lesivi dell’onore, del prestigio e del decoro propri dell’arbitro che ha diretto tale incontro; nel “commento” pubblicato, in particolare, sono state utilizzate le seguenti testuali espressioni: “Sfuma in semifinale il sogno del Camerlona con tanti, troppi rimpianti ... finisce 2-3 ai supplementari contro la Junior Cervia dopo una partita vibrante sostanzialmente corretta. Due traverse, qualche grave errore difensivo e troppe occasioni fallite per i neri rossi sanciscono una sconfitta ingiusta ma un’uscita di scena a testa altissima. Peggior figura ha fatto sicuramente l’arbitro (forse un ultrà della Junior Cervia) e chi ha deciso di far giocare la gara in campo neutro anziché, come di diritto in casa del Camerlona …”. La Società ASD Pol. Camerlona a titolo di responsabilità diretta ai sensi degli artt. 6, comma 1, e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal Sig. Giovanni Bini, così come descritti nel precedente capo di incolpazione. Effettuate le rituali e dovute notifiche, il Signor Giovanni Bini, in proprio e quale legale rappresentante della società Pol. Camerlona, ha depositato una nota difensiva nella quale contesta la fondatezza del capo d’accusa che gli è stato contestato e negando il tenore offensivo nei confronti dell’ufficiale di gara delle espressioni utilizzate per commentare l’esito della gara sopra menzionata. Il Rappresentante della Procura Federale, Avv. Valentina Soravia, preso atto delle argomentazioni difensive inviate dal Signor Bini, dopo ampia e dettagliata requisitoria in ordine ai fatti oggetto del deferimento, si riporta alle motivazioni del medesimo atto e chiede che sia dichiarata la responsabilità di entrambe le parti incolpate per le violazioni regolamentari alle stesse rispettivamente addebitate per le quali propone i seguenti provvedimenti disciplinari: - Mesi 3 d’inibizione a carico del Presidente Giovanni Bini - EUR 600,00 d’ammenda a carico della società ASD Pol. Camerlona Il Tribunale - letto l’atto di deferimento; - Preso atto della requisitoria del Rappresentante della Procura Federale e delle relative sanzioni disciplinari proposte nei confronti delle parti deferite Sig. Giovanni Bini e società Polisportiva Camerlona; - Lette le tesi difensive inviate dalle parti incolpate; - Ritenuta ampiamente comprovata la responsabilità delle stesse parti deferite per le violazioni regolamentari a esse rispettivamente attribuite; - Considerato l’ambito sportivo di calcio giovanile nel quale opera la società Pol. Camerlona, ambito e categoria alle quali si ritiene di dover fare riferimento per la quantificazione dell’entità economica della sanzione disciplinare a carico della stessa compagine. Per tutti i suddetti motivi

d e l i b e r a

di infliggere al Sig. Giovanni Bini l’inibizione a svolgere qualsivoglia attività in ambito federale fino a tutto il 31 ottobre 2025 e alla società A.S.D. POL. CAMERLONA l’ammenda di Euro 300,00 Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.

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