C.R. EMILIA ROMAGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2025/2026 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 23 del 27.08.2025 – Delibera – DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ’ A.C. BAGNACAVALLO A.S.D.

DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ’ A.C. BAGNACAVALLO A.S.D.

Con nota 09.07.2025, n. 795/856 pfi 24-25, il Procuratore Federale Interregionale; - visto l’art.125, del C.G.S.; - vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale avv. Giulia Conti, con il coordinamento del Sostituto Procuratore Federale avv. Mario Taddeucci Sassolini; - deferisce a questo Tribunale Federale Territoriale la parte sopra indicata, per rispondere: la Società A.C. Bagnacavallo A.S.D. della violazione a titolo di responsabilità ai sensi dell’art. 28, comma 4, del C.G.S., in quanto un proprio sostenitore, al termine della gara Bagnacavallo A.S.D. – Calcio Cotignola del 09.02.2025 valevole per il campionato Under 16 Provinciali di Ravenna, proferito ripetutamente all’indirizzo della direttrice di gara le seguenti testuali espressioni : “ fai schifo” “dov’è il tuo superiore che gli dico quanto fai schifo” “ti aspetto fuori” “oggi dovevi stare a casa a fare il ragù”; tali epiteti sono stati proferiti dal sopra citato sostenitore della squadra della società ospitante A.C. Bagnacavallo A.S.D. con voce alta e tono minaccioso, mentre la direttrice di gara era intenta a lasciare il recinto di gioco per recarsi all’interno dell’area spogliatoi. La condotta ingiuriosa e irriguardosa nei confronti de direttore di gara ha trovato riscontro anche nelle dichiarazioni rese dal dirigente della Società Bagnacavallo sig. Massimo Luongo in sede di audizione da parte della Procura Federale e del sig. Christian Fusini, tesserato per la Società ospitante, sempre nel corso della sua audizione da parte della Procura Federale, che ha riferito testualmente quanto segue: “”Riferisco che al termine della gara, l'arbitro è stata raggiunta da urla e insulti, dall'esterno del campo, ove proferivano: "la domenica mattina devi stare a casa a fare i cappelletti ed il ragù”. Effettuate le rituali notifiche la società deferita partecipa all’udienza da remoto rappresentata dal proprio Presidente Sig. Zannoni. Il Rappresentante della Procura Federale, Avv. Valentina Soravia, dopo ampia e dettagliata requisitoria in ordine ai fatti oggetto del deferimento, si riporta alle motivazioni del medesimo atto e anche in ragioni delle ammissioni fatte nella fase delle indagini dai tesserati del Bagnacavallo, chiede che sia dichiarata la responsabilità della suddetta società incolpata per la violazione regolamentare che le viene ascritta e per la quale propone il seguente provvedimento disciplinare. -ammenda di EURO 1.500,00 a carico della società Bagnacavallo Il Presidente legale rappresentante del Bagnacavallo preso atto della requisitoria del Rappresentante della Procura Federale e delle relative richieste sanzionatorie, ammette la condotta inappropriata del proprio sostenitore, ma precisa che nelle sue parole, tipiche del gergo dialettale romagnolo, non vi era alcun intento offensivo nei confronti della direttrice di gara. Il Tribunale - letto l’atto di deferimento; - Preso atto della requisitoria del Rappresentante della Procura Federale e delle relative sanzioni disciplinari proposte nei confronti della società Bagnacavallo; - Udito il presidente della suddetta compagine e valutate le prospettate argomentazioni difensive; - Ritenuto ampiamente dimostrata la condotta gravemente irriguardosa, ingiuriosa ma soprattutto discriminatoria tenuta da un sostenitore della società Bagnacavallo nei confronti della direttrice di gara e considerato che non risulta esservi stata alcuna attività da parte della società ospitante per arginare il comportamento, peraltro reiterato anche nel fine gara, del proprio sostenitore; - Considerato che ai sensi dell’articolo 28 comma 4 del CGS la società Bagnacavallo deve essere chiamata a rispondere per le espressioni di discriminazione pronunciate dal proprio sostenitore, Per tutti i suddetti motivi

d e l i b e r a

di infliggere alla società A.C. BAGNACAVALLO A.S.D. l’ammenda di Euro 1.000,00 Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.

 

 

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