C.R. EMILIA ROMAGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2025/2026 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 35 del 01.10.2025 – Delibera – DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO NEI CONFRONTI DEL SIG. GIOVANNI BATTISTA PUTZOLU

DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO NEI CONFRONTI DEL SIG. GIOVANNI BATTISTA PUTZOLU Con nota del 1.09.2025, n. 5573/931 pfi 24-25, il Procuratore Federale Interregionale; -visto l’art. 125 del C.G.S; -vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Francesco Keller; - deferisce a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, per rispondere: Il sig. Giovanni Battista Putzolu, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Savena Calcio, della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 39, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, al termine della gara A.S.D. Savena Calcio – A.S.D. A. Placci Bubano Mordano del 2.3.2025 valevole per il girone F del campionato di Prima Categoria, rivolto all’indirizzo dell’osservatore arbitrale designato per tale incontro le seguenti espressioni: “È colpa tua se abbiamo perso, la partita non era da giocare, perché l’hai fatta giocare? Domani vado da Dondarini”; “No domani vado io da Dondarini, sei un falso, non hai il coraggio di venire negli spogliatoi che le prendi”. Effettuate le rituali e dovute notifiche, la parte deferita Sig. Giovanni Battista Putzolu con il patrocinio legale dell’Avv. Marco Foschini del Foro di Bologna, ha depositato una memoria difensiva per rimarcare che la gara in questione si sarebbe disputata nonostante il terreno di gioco fosse stato giudicato impraticabile dall’arbitro il quale avrebbe poi cambiato idea a seguito di asserite pressioni ricevute da parte di non meglio precisati suoi superiori appartenenti all’Organo Tecnico dell’AIA, circostanza che avrebbe generato tensioni nei dirigenti della società ASD Savena Calcio e dunque indotto lo stesso Sig. Putzolu a fare, a fine gara, delle rimostranze nei confronti dell’osservatore arbitrale che tuttavia non sarebbero sfociate in nessuna minaccia e non configurerebbero alcuna violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza e non costituirebbero una condotta gravemente antisportiva. Il Rappresentante della Procura Federale, Avv. Massimo Adamo, svolge una dettagliata requisitoria in ordine ai fatti oggetto del deferimento, si riporta alle motivazioni del medesimo atto e chiede che sia dichiarata la responsabilità del dirigente deferito per le violazioni regolamentari che gli sono state ascritte per le quali chiede che sia irrogata la seguente sanzione sportiva: - mesi 4 d’inibizione a carico del sig. Giovanni Battista Putzolu Prende la la parola l’Avv. Marco Foschini, presente all’udienza assieme alla parte deferita Sig. Putzolu, il quale, dopo aver preso atto della richiesta sanzionatoria avanzata dal Rappresentante della Procura Federale, ne contesta la fondatezza e richiamandosi alle argomentazioni esposte nella memoria difensiva prodotta, insiste nel rimarcare che tutte le testimonianze raccolte in fase d’indagine non evidenziano alcuna condotta antisportiva del suo assistito per il quale insiste nella richiesta di proscioglimento da ogni addebito. Il Tribunale - Esaminati l’atto di deferimento e i relativi atti istruttori compiuti dalla Procura Federale; - considerata la requisitoria del Rappresentante della Procura Federale e la relativa sanzione disciplinare proposta nei confronti della parte deferita Sig. Giovanni Battista Putzolu; - Letta la memoria difensiva prodotta dall’avvocato difensore della parte deferita; - Sentito in udienza il medesimo legale; - Ritenuta comprovata la responsabilità del dirigente Giovanni Battista Putzolu per le violazioni regolamentari che gli sono state addebitate avendo egli assunto una condotta palesemente irriguardosa oltre che vagamente minacciosa nei confronti di un soggetto che, una volta dichiaratosi essere un osservatore arbitrale, avrebbe dovuto essere considerato alla stregua di un ufficiale di gara; Per tutti i suddetti motivi

d e l i b e r a

di infliggere: al Sig. Giovanni Battista Putzolu l’inibizione a svolgere qualsivoglia attività in ambito federale fino a tutto il 31 dicembre 2025 Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it