C.R. EMILIA ROMAGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2025/2026 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 35 del 01.10.2025 – Delibera – DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO NEI CONFRONTI DELLA SIG. RA KATIA DELLAVALLE NONCHE’ DELLA SOCIETÀ’ JUNIOR DRAGO A.S.D.

DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO NEI CONFRONTI DELLA SIG. RA KATIA DELLAVALLE NONCHE’ DELLA SOCIETÀ’ JUNIOR DRAGO A.S.D.

Con nota del 5.08.2025, n.3792/1007 pfi 24-25, il Procuratore Federale Interregionale; -visto l’art. 125 del C.G.S; -vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Giovanni Greco - deferisce a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, per rispondere: La sig.ra Dellavalle Katia, all’epoca dei fatti vice presidente dotata di poteri di rappresentanza della società Junior Drago ASD, della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 43, comma 5, delle N.O.I.F., per avere la stessa omesso di informare immediatamente, a mezzo di lettera raccomandata ovvero a mezzo PEC, la Segreteria del Settore Giovanile e Scolastico del Comitato Regionale Emilia Romagna ovvero la Segreteria del Settore Giovanile e Scolastico Nazionale della inidoneità alla pratica agonistica del sig. G.V., calciatore tesserato per la Junior Drago ASD dal 26.9.2024, accertata con certificato medico del 10.10.2024;

La società Junior Drago ASD a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dalla sig.ra Katia Dellavalle, così come descritti nel precedente capo di incolpazione. Effettuate le rituali e dovute notifiche, la Signora Katia Dellavalle non è comparsa all’odierna udienza e nemmeno ha depositato memorie difensive Il Rappresentante della Procura Federale, Avv. Massimo Adamo dopo ampia e dettagliata requisitoria in ordine ai fatti oggetto del deferimento, si riporta alle motivazioni del medesimo atto e chiede che sia dichiarata la responsabilità di entrambe le parti incolpate per le violazioni regolamentari alle stesse rispettivamente addebitate per le quali propone i seguenti provvedimenti disciplinari: - Mesi 6 d’inibizione a carico della Vice Presidente Katia Dellavalle - EUR 800,00 d’ammenda a carico della società Junior Drago ASD Il Tribunale - letto l’atto di deferimento; - Preso atto della requisitoria del Rappresentante della Procura Federale e delle relative sanzioni disciplinari proposte nei confronti delle parti deferite. - Ritenuta provata la responsabilità della Vice Presidente Sig. Katia Dellavalle per avere omesso di segnalare l’accertata inidoneità fisica di un proprio tesserato violando con tale condotta omissiva un preciso obbligo imposto dalle norme federali a tutela e salvaguardia della salute dei giovani calciatori; - Tenuta in debita considerazione, ai fini della quantificazione della sanzione di ordine economico, l’ambito di calcio giovanile nella quale opera la società incolpata, ma constatato altresì il totale disinteresse manifestato dalle parti deferite per il procedimento disciplinare contro le medesime instaurato. Per tutti i suddetti motivi

d e l i b e r a

di infliggere alla Sig.ra Katia Dellavalle l’inibizione per mesi 4 Alla società Junior Drago ASD l’ammenda di EURO 600,00 Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.

 

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