C.R. EMILIA ROMAGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2025/2026 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 35 del 01.10.2025 – Delibera – DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO NEI CONFRONTI DEI SIGNORI GIANLUCA SENESE, LORENZO FOLLI, SIMONE COVATO, ALESJO HOXHA, EMILIANO VOLTA, YASSINE EL QUAZNI, AURELIO META, SAMUELE VRIONI, BUCSA NELU DAVID, JURI BORAKAJ, LEONARD BORAKAJ NONCHE’ DELLE SOCIETA’ A.S.D. FRUGESPORT, A.S.D., A. PLACCI BUBANO MORDANO E SPORTING LUGO PSA 1984 A.S.D.

DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO NEI CONFRONTI DEI SIGNORI GIANLUCA SENESE, LORENZO FOLLI, SIMONE COVATO, ALESJO HOXHA, EMILIANO VOLTA, YASSINE EL QUAZNI, AURELIO META, SAMUELE VRIONI, BUCSA NELU DAVID, JURI BORAKAJ, LEONARD BORAKAJ NONCHE’ DELLE SOCIETA’ A.S.D. FRUGESPORT, A.S.D., A. PLACCI BUBANO MORDANO E SPORTING LUGO PSA 1984 A.S.D.

Con nota del 12.08.2025, n. 4302/669 pfi 24-25, il Procuratore Federale Interregionale; - visto l’art. 125 del C.G.S; - vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Giulia Conti, con il coordinamento del Sostituto Procuratore Federale Avv. Mario Taddeucci Sassolini; - deferisce a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, per rispondere: Il sig. Gianluca Senese, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A. Placci Bubano Mordano A.S.D., della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dal punto 9 del Comunicato Ufficiale n. 2 del 5.8.2024 del Settore Giovanile e Scolastico, per avere omesso di chiedere l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione della gara amichevole A. Placci Bubano Mordano A.S.D. – A.S.D. Frugesport disputata in data 31.8.2024; Il sig. Lorenzo Folli, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Frugesport, della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dal punto 9 del Comunicato Ufficiale n. 2 del 5.8.2024 del Settore Giovanile e Scolastico, per avere consentito alla squadra della società dallo stesso rappresentata di prendere parte alla gara amichevole A. Placci Bubano Mordano – A.S.D. Frugesport del 31.8.2024, organizzata in assenza della necessaria preventiva autorizzazione federale; della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23, comma 1, delle N.O.I.F. e dall’art. 39, lett. Fc), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, in occasione della gara Compagnia Dell’Albero – Frugesport del 12.4.2025, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato Juniores Under 19 Provinciale al sig. Leonard Borakaj pur essendo lo stesso sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; Il sig. Simone Covato, all’epoca dei fatti calciatore minorenne tesserato per la società A.S.D. Frugesport, della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, alle ore 1:00 circa dell’1.9.2024 in concorso con i sigg.ri Alesjo Hoxha, Emiliano Volta, El Ouazni Yassine, Aurelio Meta, Samuele Vrioni, Bucsa Nelu David e Juri Borakaj, preso parte ad una “spedizione punitiva” in occasione della quale gli stessi hanno raggiunto in un parco di Bagnara di Romagna (RA) il calciatore sig. M. S., all’epoca dei fatti tesserato per la società A. Placci Bubano Mordano A.S.D., lo hanno isolato dagli amici con i quali si trovava, così consentendo ad alcuni di loro con il volto coperto di inseguirlo e colpirlo ripetutamente con calci e pugni al volto lasciandolo per terra dopo avergli procurato con i colpi inferti un trauma facciale e la frattura delle ossa nasali; Il sig. Alesjo Hoxha, all’epoca dei fatti calciatore minorenne tesserato per la società A.S.D. Frugesport, della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, alle ore 1:00 circa dell’1.9.2024 in concorso con i sigg.ri Simone Covato, Emiliano Volta, El Ouazni Yassine, Aurelio Meta, Samuele Vrioni, Bucsa Nelu David e Juri Borakaj, preso parte ad una “spedizione punitiva” in occasione della quale gli stessi hanno raggiunto in un parco di Bagnara di Romagna (RA) il calciatore sig. M. S., all’epoca dei fatti tesserato per la società A. Placci Bubano Mordano A.S.D., lo hanno isolato dagli amici con i quali si trovava, così consentendo ad alcuni di loro con il volto coperto di inseguirlo e colpirlo ripetutamente con calci e pugni al volto lasciandolo per terra dopo avergli procurato con i colpi inferti un trauma facciale e la frattura delle ossa nasali; Il sig. Emiliano Volta, all’epoca dei fatti calciatore minorenne tesserato per la società A.S.D. Frugesport, della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, alle ore 1:00 circa dell’1.9.2024 in concorso con i sigg.ri Simone Covato, Alesjo Hoxha, El Ouazni Yassine, Aurelio Meta, Samuele Vrioni, Bucsa Nelu David e Juri Borakaj, preso parte ad una “spedizione punitiva” in occasione della quale gli stessi hanno raggiunto in un parco di Bagnara di Romagna (RA) il calciatore sig. M. S., all’epoca dei fatti tesserato per la società A. Placci Bubano Mordano A.S.D., lo hanno isolato dagli amici con i quali si trovava, così consentendo ad alcuni di loro con il volto coperto di inseguirlo e colpirlo ripetutamente con calci e pugni al volto lasciandolo per terra dopo avergli procurato con i colpi inferti un trauma facciale e la frattura delle ossa nasali; Il sig. Yassine El Ouazni, all’epoca dei fatti calciatore minorenne tesserato per la società A.S.D. Frugesport, della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, alle ore 1:00 circa dell’1.9.2024 in concorso con i sigg.ri Simone Covato, Alesjo Hoxha, Emiliano Volta, Aurelio Meta, Samuele Vrioni, Bucsa Nelu David e Juri Borakaj, preso parte ad una “spedizione punitiva” in occasione della quale gli stessi hanno raggiunto in un parco di Bagnara di Romagna (RA) il calciatore sig. M. S., all’epoca dei fatti tesserato per la società A. Placci Bubano Mordano A.S.D., lo hanno isolato dagli amici con i quali si trovava, così consentendo ad alcuni di loro con il volto coperto di inseguirlo e colpirlo ripetutamente con calci e pugni al volto lasciandolo per terra dopo avergli procurato con i colpi inferti un trauma facciale e la frattura delle ossa nasali; Il sig. Aurelio Meta, all’epoca dei fatti calciatore minorenne tesserato per la società Sporting Lugo PSA 1984, della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, alle ore 1:00 circa dell’1.9.2024 in concorso con i sigg.ri Simone Covato, Alesjo Hoxha, El Ouazni Yassine, Emiliano Volta, Samuele Vrioni, Bucsa Nelu David e Juri Borakaj, preso parte ad una “spedizione punitiva” in occasione della quale gli stessi hanno raggiunto in un parco di Bagnara di Romagna (RA) il calciatore sig. M. S., all’epoca dei fatti tesserato per la società A. Placci Bubano Mordano A.S.D., lo hanno isolato dagli amici con i quali si trovava, così consentendo ad alcuni di loro con il volto coperto di inseguirlo e colpirlo ripetutamente con calci e pugni al volto lasciandolo per terra dopo avergli procurato con i colpi inferti un trauma facciale e la frattura delle ossa nasali; Il sig. Samuele Vrioni, calciatore tesserato nella stagione sportiva 2023 - 2024 per la società A.S.D. Polisportiva Voltana e tesserato F.I.G.C. all’epoca dei fatti ai sensi dell’art. 4 del Regolamento FIFA sullo status ed i trasferimenti internazionali dei calciatori, della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, alle ore 1:00 circa dell’1.9.2024 in concorso con i sigg.ri Simone Covato, Alesjo Hoxha, El Ouazni Yassine, Emiliano Volta, Aurelio Meta, Bucsa Nelu David e Juri Borakaj, preso parte ad una “spedizione punitiva” in occasione della quale gli stessi hanno raggiunto in un parco di Bagnara di Romagna (RA) il calciatore sig. M. S., all’epoca dei fatti tesserato per la società A. Placci Bubano Mordano A.S.D., lo hanno isolato dagli amici con i quali si trovava, così consentendo ad alcuni di loro con il volto coperto di inseguirlo e colpirlo ripetutamente con calci e pugni al volto lasciandolo per terra dopo avergli procurato con i colpi inferti un trauma facciale e la frattura delle ossa nasali; Il sig. Bucsa Nelu David, calciatore tesserato nella stagione sportiva 2023 - 2024 per la società A.S.D. Santagata Sport e tesserato F.I.G.C. all’epoca dei fatti ai sensi dell’art. 4 del Regolamento FIFA sullo status ed i trasferimenti internazionali dei calciatori, della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, alle ore 1:00 circa dell’1.9.2024 in concorso con i sigg.ri Simone Covato, Alesjo Hoxha, El Ouazni Yassine, Emiliano Volta, Samuele Vrioni, Aurelio Meta e Juri Borakaj, preso parte ad una “spedizione punitiva” in occasione della quale gli stessi hanno raggiunto in un parco di Bagnara di Romagna (RA) il calciatore sig. M. S., all’epoca dei fatti tesserato per la società A. Placci Bubano Mordano A.S.D., lo hanno isolato dagli amici con i quali si trovava, così consentendo ad alcuni di loro con il volto coperto di inseguirlo e colpirlo ripetutamente con calci e pugni al volto lasciandolo per terra dopo avergli procurato con i colpi inferti un trauma facciale e la frattura delle ossa nasali; Il sig. Juri Borakaj, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Lugo 1982 e dal 16.11.2024 tesserato per la A.S.D. Frugesport, della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, alle ore 1:00 circa dell’1.9.2024 in concorso con i sigg.ri Simone Covato, Alesjo Hoxha, El Ouazni Yassine, Emiliano Volta, Samuele Vrioni, Aurelio Meta e Bucsa Nelu David, preso parte ad una “spedizione punitiva” in occasione della quale gli stessi hanno raggiunto in un parco di Bagnara di Romagna (RA) il calciatore sig. M. S., all’epoca dei fatti tesserato per la società A. Placci Bubano Mordano A.S.D., lo hanno isolato dagli amici con i quali si trovava, così consentendo ad alcuni di loro con il volto coperto di inseguirlo e colpirlo ripetutamente con calci e pugni al volto lasciandolo per terra dopo avergli procurato con i colpi inferti un trauma facciale e la frattura delle ossa nasali; Il sig. Leonard Borakaj, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Frugesport, della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23, comma 1, delle N.O.I.F. e dall’art. 39, lett. Fc), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, in occasione della gara Compagnia Dell’Albero – Frugesport del 12.4.2025 valevole per il girone A del campionato Juniores Under 19 Provinciale, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Frugesport militante nel campionato Under 19, pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; la società A.S.D. Frugesport a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sig.ri Lorenzo Folli, Simone Covato, Alesjo Hoxha, Emiliano Volta, El Ouazni Yassine e Leonard Borakaj, così come descritti nei rispettivi capi di incolpazione; la società A. Placci Bubano Mordano a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Gianluca Senese, così come descritti nel relativo capo di incolpazione; la società Sporting Lugo PSA 1984 A.S.D. a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Aurelio Meta, così come descritti nel relativo capo di incolpazione. Effettuate le rituali notifiche, l’Avv. Jacopo Annese del Foro di Bologna in nome e per conto della parte deferita Simone Covato, a sua volta rappresentato da entrambi i genitori esercenti la potestà genitoriale, ha depositato una memoria difensiva per contestare la fondatezza del capo d’imputazione ascritto allo stesso calciatore minorenne Simone Covato a seguito dell’attività investigativa effettuata dalla Procura Federale, sostenendo, in particolare, che il suddetto minore sarebbe estraneo sia all’aggressione del calciatore M. S., non avendogli causato materialmente alcun danno e non facendo parte del gruppo che lo ha inseguito, sia all’asserito isolamento degli amici dell’aggredito, non avendo profferito alcuna frase minacciosa all’indirizzo di questi ultimi. L’Avv. Annese contesta anche l’esistenza di una connessione diretta fra la gara amichevole Frugesport / Bubano - alla quale assume che il Covato non vi abbia partecipato - e i fatti oggetto del presente procedimento disciplinare. Allegando i provvedimenti di archiviazione sia dell’indagine penale che del provvedimento amministrativo volto all’irrogazione del D. A. Spo, il difensore di Simone Covato conclude chiedendone il proscioglimento da ogni addebito. Una memoria difensiva con analoghe allegazioni viene depositata prima dell’udienza anche dall’Avv. Flavio Moscatt del Foro di Rimini in nome, per conto e nell’interesse del calciatore deferito Emiliano Volta divenuto nel frattempo maggiorenne. In tale memoria il difensore di quest’ultimo tesserato afferma che quella che gli organi inquirenti statali prima e sportivi poi, hanno impropriamente definito come una “spedizione punitiva” non avrebbe nella realtà alcun riscontro e la sua ricostruzione sarebbe fondata su mere congetture. Si sostiene che comunque il calciatore Volta pur avendo accettato di recarsi a Bagnara assieme ad amici e compagni di squadra, non avrebbe preso parte a episodi di violenza e nemmeno di minaccia. Ravvisando la mancanza di elementi probatori contro il giovane Emiliano Volta, l’Avv. Moscatt ne chiede il proscioglimento. Entrambi gli Avvocati Annese e Moscatt sono personalmente presenti all’odierna udienza accompagnati dai rispettivi patrocinati come pure è presente la società Sporting Lugo PSA 1984 ASD rappresentata dal proprio Presidente, mentre nessuna delle restanti parti deferite è comparsa e nemmeno ha depositato memorie difensive. Il Rappresentante della Procura Federale, Avv. Massimo Adamo, al momento iniziale dell’udienza comunica di aver raggiunto con le parti incolpate Sig. Gianluca Senese, Sig. Lorenzo Folli, Sig. Leonard Borakaj, società ASD Frugesport e società A. Placci Bubano Mordano ASD un accordo ai sensi dell’art. 127 CGS, di cui produce i relativi verbali di patteggiamento sottoscritti dalle parti interessate, che prevede le seguenti sanzioni disciplinari quantificate in misura ridotta: -Sig. Gianluca Senese: mesi 2 d’inibizione -Sig. Lorenzo Folli: mesi 4 d’inibizione -Sig. Leonard Borakaj: mesi 2 d’inibizione -Società ASD Frugesport: Euro 2.000,00 d’ammenda -Società A. Placci Bubano Mordano ASD Euro 700,00 d’ammenda Per quanto riguarda invece le restanti parti deferite il Rappresentante della Procura Federale svolge una dettagliata requisitoria in ordine ai fatti oggetto del deferimento, si riporta alle motivazioni del medesimo atto e chiede che sia dichiarata la responsabilità di tutti i soggetti incolpati per le infrazioni a loro rispettivamente ascritte, con particolare riferimento alla violazione del principio di lealtà sportiva rispetto alla quale afferma sono state reperite prove granitiche e, per le condotte rispettivamente tenute dai soggetti incolpati, propone l’irrogazione dei seguenti provvedimenti disciplinari: -calciatore Simone Covato: anni 3 di squalifica -calciatore Alesjo Hoxha: anni 3 di squalifica -calciatore Yassine El Quazni: anni 3 di squalifica -calciatore Emiliano Volta: anni 3 di squalifica -calciatore Naim Meta: anni 3 di squalifica -calciatore Samuele Vrioni: anni 3 di squalifica -calciatore Bucsa Nelu David: anni 3 di squalifica -calciatore Juri Borakaj: anni 3 di squalifica -società Sporting Lugo PSA 1984 ASD : Euro 1.000 di ammenda Prende la parola l’Avv. Annese per Simone Covato riportandosi alla depositata memoria e ribadendo che il proprio assistito non ha partecipato all’aggressione come risulta dall’espletata istruttoria dalla quale emerge che nell’arco di tutto l’episodio egli non ha detto una parola per cui il comportamento da lui tenuto non può giustificare una squalifica dell’entità proposta dalla Procura Federale. Anche l’Avv. Moscatt per il calciatore Emiliano Volta si richiama alla propria memoria depositata con allegati i provvedimenti di archiviazione dei procedimenti penali e amministrativi instaurati a carico del proprio patrocinato, sottolinea che il capo d’incolpazione non distingue le singole responsabilità, ribadisce che l’assunta spedizione punitiva nasce da una semplice suggestione del tutto priva di fondamento probatorio e conclude chiedendo il proscioglimento di Emiliano Volta. Interviene il Presidente della società Sporting Lugo PSA 1984 ammettendo che si tratta di un episodio molto grave nel quale la società da egli presieduta si è trovata coinvolta solo ed esclusivamente perché uno dei protagonisti dei fatti oggetto del presente deferimento era a quell’epoca un tesserato dello Sporting Lugo. Il Presidente di tale società, pur consapevole della responsabilità oggettiva che incombe sulla sua compagine societaria, mette in rilievo che ben poco poteva fare una società calcistica per evitare l’azione commessa dal proprio tesserato in una notte di fine estate e che comunque detto tesserato è stato allontanato, a mezzo di svincolo, dallo Sporting Lugo PSA 1984 nel gennaio del 2025. Con la replica del Rappresentante della Procura Federale e le contro repliche degli avvocati difensori di Simone Covato ed Emiliano Volta si conclude la fase dibattimentale dell’udienza. Il Tribunale - letto l’atto di deferimento; - preso innanzitutto atto dell’accordo intervenuto tra la Procura Federale e le parti deferite Gianluca Senese, Lorenzo Folli, Leonard Borakaj, ASD Frugesport e A. Placci Bubano Mordano ASD; - reputata corretta la qualificazione dei fatti operata dalle suddette parti nonché congrua l’entità delle sanzioni disciplinari frutto dell’intervenuto patteggiamento; - considerata la requisitoria del Rappresentante della Procura Federale e le relative sanzioni proposte nei confronti delle parti deferite con le quali non è stato possibile raggiungere accordi sull’entità in misura ridotta delle sanzioni ai sensi delle vigenti disposizioni del Codice di Giustizia; - lette le memorie difensive prodotte, con relative allegazioni, dai difensori delle parti deferite Simone Covato ed Emiliano Volta; - sentiti i rispettivi avvocati difensori delle suddette parti nonché il Presidente legale rappresentante della società Sporting Lugo PSA 1984; - dato atto che i giovani calciatori deferiti Alesjo Hoxha, Yassine El Quazni, Naim Meta, Samuele Vrioni, Bucsa Nelu David e Juri Borakaj non hanno esercitato alcuna attività difensiva nell’ambito del presente procedimento disciplinare; - ritenuta ampiamente comprovata la responsabilità di tutti gli otto giovani calciatori deferiti per aver concorso nell’ideazione, organizzazione e materiale attuazione dell’aggressione di un loro altrettanto giovane avversario, aggressione avvenuta in diretta correlazione con un partita di calcio, per di più amichevole, e attraverso tempi e modalità inquietanti che dimostrano da parte di tutti i partecipanti un totale dispregio dei valori fondanti che informano l’attività sportiva con particolare riferimento al calcio dilettantistico a livello giovanile; - valutato che nella fattispecie in esame sussistono tutti gli elementi per configurare un concorso di persone nell’illecito sportivo in quanto appare ampiamente dimostrato che tutti i calciatori deferiti hanno avuto una parte attiva nella commissione del fatto compiendo con piena consapevolezza e volontà azioni che ne hanno contribuito la realizzazione e comunque non l’hanno impedita né ne hanno attenuato le conseguenze lesive subite dalla vittima; - ravvisato che nel caso in esame non appaiono riscontrabili circostanze individuali e diversi gradi di partecipazione tali da giustificare una sanzione attenuata per alcuni singoli partecipanti all’avvenuta aggressione e che pertanto tutti debbano essere essere puniti in eguale misura; - ritenuto che l’entità della sanzione disciplinare proposta dal Rappresentante della Procura Federale per tutti i calciatori che hanno partecipato alla vile aggressione di un loro coetaneo sia pienamente adeguata e giustamente commisurata al notevole grado di disvalore delle condotte dagli stessi realizzate rispetto al dovere della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva sancito dall’art. 4 CGS; - Preso infine atto delle ragioni esposte dal Presidente dello Sporting Lugo PSA 1984 e dell’iniziative attuate dalla stessa società una volta venuta a conoscenza del fatto commesso da un proprio tesserato. Per tutti i suddetti motivi

d e l i b e r a

di infliggere: al Sig. Gianluca Senese l’inibizione per mesi 2 al Sig. Lorenzo Folli l’inibizione per mesi 4 al Sig. Leonard Borakaj l’inibizione per mesi 2 alla società ASD Frugesport l’ammenda di EURO 2.000,00 alla società A. Placci Bubano Mordano ASD l’ammenda di Euro 700,00 alla società Sporting Lugo PSA 1984 ASD l’ammenda di EURO 500,00 ai calciatori Simone Covato, Alesjo Hoxha, Yassine El Quazni, Emiliano Volta, Naim Meta, Samuele Vrioni, Bucsa Nelu David e Juri Borakaj la squalifica per anni 3 Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.

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