C.R. EMILIA ROMAGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2025/2026 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 4 del 09.07.2025 – Delibera – DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA’ A.S.D. SPORTING CLUB S. ILARIO Con nota 26.05.2025, n. 28394/278 pfi 24-25, il Procuratore Federale Interregionale; – visto l’ art.125, del C.G.S.; – vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale avv. Francesco Ronchi, con il coordinamento del Sostituto Procuratore Federale avv. Alessandro Boscarino; – deferisce a questo Tribunale Federale Territoriale la parte sopra indicata, per rispondere : la Società A.S.D. SPORTING CLUB S.ILARIO
DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA’ A.S.D. SPORTING CLUB S. ILARIO Con nota 26.05.2025, n. 28394/278 pfi 24-25, il Procuratore Federale Interregionale; - visto l’ art.125, del C.G.S.; - vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale avv. Francesco Ronchi, con il coordinamento del Sostituto Procuratore Federale avv. Alessandro Boscarino; - deferisce a questo Tribunale Federale Territoriale la parte sopra indicata, per rispondere : la Società A.S.D. SPORTING CLUB S.ILARIO per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per i comportamenti posti in essere dal Sig. Okai in quanto, all’atto della richiesta di tesseramento per la società A.S.D. Sporting Club S. Ilario autorizzato in data 24.9.2024 e poi successivamente revocato, dichiarava di non essere mai stato tesserato per una società affiliata a federazione estera, contrariamente a quanto poi comunicato dalla federazione tedesca. La Società A.S.D. Sporting Club S. Ilario avrebbe dovuto, richiedere informazioni all’ufficio del Tesseramento della F.I.G.C. per avere contezza della veridicità della dichiarazione del calciatore Sig. Okai Thomas. Il Sig. Okai Thomas, all’epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la Società A.S.D. Sporting Club S. Ilario ha svolto attività all’interno e nell’interesse di tale società e comunque rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva. Effettuate le rituali e dovute notifiche, in apertura d’udienza la Rappresentante della Procura Federale, Avv. Valentina Soravia, comunica di aver raggiunto con la società incolpata A.S.D. Sporting Club S. Ilario un accordo ai sensi dell’art. 127 CGS che prevede la seguente sanzione quantificata in misura ridotta:
- ammenda di EUR 444,00 a carico della società A.S.D. Sporting Club S. Ilario Il Tribunale - letto l’atto di deferimento; - Ritenuta comprovata la responsabilità della società deferita per le violazioni regolamentari a essa attribuite; - reputata corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti del presente procedimento disciplinare nonché congrua la sanzione frutto dell’intervenuto accordo; Per tutti i suddetti motivi
d e l i b e r a
di infliggere alla società SPORTING CLUB S.ILARIO l’ammenda di Euro 444,00 Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.
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