C.R. EMILIA ROMAGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2025/2026 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 55 del 05.11.2025 – Delibera – DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA’ PORTO FUORI CALCIO A.S.D.

DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA’ PORTO FUORI CALCIO A.S.D.

Con nota del 8.10.2025, n. 9472/453 pfi 24-25, il Procuratore Federale Interregionale; - visto l’art. 125 del C.G.S; - vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Dott.ssa Loredana Fardello - deferisce a questo Tribunale Federale Territoriale la parte sopra indicata per rispondere: La società ASD PORTO FUORI CALCIO a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Montalti Raffaele così come riportati nel seguente capo di incolpazione formulato con la Comunicazione di Conclusione delle Indagini: “sig. Montalti Raffaele, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Porto Fuori Calcio ASD: violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art.23 delle N.O.I.F. e dell’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dall’art. 1, lettera C, del Comunicato Ufficiale n. 1 del 10.7.2024 del Settore Giovanile e Scolastico, per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2024-2025, attribuito il ruolo ed i compiti di allenatore delle squadre della società dallo stesso rappresentata militanti nel Settore Giovanile e Scolastico al Sig. Paolo Roberto, nonostante quest’ultimo fosse sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico”. Effettuate le rituali e dovute notifiche, la società Porto Fuori Calcio non è comparsa all’odierna udienza e nemmeno ha depositato memorie difensive. Il Rappresentante della Procura Federale, Avv. Massimo Adamo, svolge una dettagliata requisitoria in ordine ai fatti oggetto del deferimento, si riporta alle motivazioni del medesimo atto e dopo aver ricordato che il sig. Montalti Raffaele e la società ASD Porto Fuori Calcio avevano concordato con la Procura Federale la definizione delle rispettive posizioni ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, ma che con il Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 121/AA del 9.9.2025 è stato dato atto della mancata ottemperanza all’accordo definito con la ASD Porto Fuori Calcio con conseguente declaratoria di risoluzione dello stesso, per non aver provveduto tale società al pagamento della somma pattuita, chiede che sia dichiarata la responsabilità della stessa società Porto Fuori Calcio per le infrazioni ad essa ascritte e propone l’irrogazione del seguente provvedimento disciplinare: -Società ASD Porto Fuori Calcio: ammenda di EUR 666,00 Il Tribunale - letto l’atto di deferimento; - Preso atto della requisitoria del Rappresentante della Procura Federale e della relativa sanzione disciplinare proposta nei confronti della società deferita; - Ritenuta ampiamente provata la responsabilità diretta della società Porto Fuori Calcio ASD per le violazioni regolamentari che le sono state addebitate; - Preso atto del totale disinteresse dimostrato dalla suddetta società rispetto al presente procedimento disciplinare contro la medesima instaurato; - Considerato in particolare che la società Porto Fuori Calcio ASD non ha fornito nessuna spiegazione sul perché non ha inteso dare seguito all’accordo intervenuto con la Procura Federale. Per tutti i suddetti motivi

d e l i b e r a

di accogliere il proposto atto di deferimento e di infliggere alla società Porto Fuori Calcio ASD l’ammenda di EURO 666,00 Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.

 

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