F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0079/CFA pubblicata il 22 Gennaio 2026 (motivazioni) – PFI/sig.ra Silvia Braida-A.S.D. Corno Calcio 1929
Decisione/0079/CFA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0090/CFA/2025-2026
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Mario Luigi Torsello – Presidente
Angelo Maria Romano - Componente (Relatore)
Marco Mancini - Componente
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0090/CFA/2025-2026 proposto dalla Procura federale interregionale in data 22.12.2025,
per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale - Comitato regionale Friuli Venezia Giulia, di cui al Com. Uff. n. 54 del 16/12/2025;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell’udienza del 14 gennaio 2026, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Angelo Maria Romano e uditi l’Avv. Luca Zennaro per la Procura federale interregionale e l’Avv. Nicola Paolini per la sig.ra Silvia Braida e per la A.S.D. Corno Calcio 1929.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Con atto in data 19.11.2025 la Procura federale ha deferito avanti al Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Friuli Venezia Giulia:
1.- la sig.ra Silvia Braida, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Corno Calcio 1929, per la violazione dell’art. 4, comma 1 e dell’art. 23, comma 1, del Codice di giustizia sportiva per avere la stessa, dopo la disputa della gara Azzurra Premariacco – Corno Calcio 1929 del 18.10.2025, valevole per il Campionato di Promozione del Comitato regionale Friuli Venezia Giulia, a mezzo di un “commento” al “post” pubblicato in data 18.10.2025 sulla pagina del social network “Facebook” denominata “A Tutto Campo”, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione dell’arbitro di tale incontro e della classe arbitrale nel suo complesso; nel “commento” pubblicato, in particolare, sono state utilizzate le seguenti testuali espressioni: “Arbitri incompetenti, imbarazzanti, inetti”;
2.- la società A.S.D. Corno Calcio 1929, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1 e dell’art. 23, comma 5, del Codice di giustizia sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dalla sig.ra Silvia Braida, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.
All’esito del dibattimento – svoltosi il 9.12.2025 – il Tribunale federale territoriale Friuli Venezia Giulia ha comminato alla sig.ra Silvia Braida, nella qualità in atti, l’inibizione per giorni 15 – da scontarsi in ambito F.I.G.C. – ed alla società A.S.D. Corno Calcio 1929 l’ammenda di € 50,00.
Tale decisione è stata impugnata davanti a questa Corte dal Procuratore federale interregionale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il reclamo della Procura federale interregionale è fondato e va accolto per le ragioni che seguono.
Sul legittimo esercizio del diritto di critica e sulla definizione dei suoi limiti, questa Corte federale ha avuto occasione di pronunciarsi numerose volte.
In particolare è stato considerato che:
- il CGS pone un’attenzione specifica alle violazioni disciplinari nei confronti di chi abbia abusato del diritto di critica. La reputazione - che riceve tutela diretta e specifica - quanto all’ordinamento statuale nel codice penale, nell’art. 595 (diffamazione), è similmente presidiata dal CGS che, oltre a stabilire, all’art. 4, comma 1, l’obbligo di osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme organizzative interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e l’obbligo di osservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, all’art. 23, comma 1, fa divieto espresso di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, di società o di organismi operanti nell’ambito del CONI, della FIGC, della UEFA o della FIFA.
In più (ed a conferma dell’attenzione specifica prestata dal CGS), l’art. 14, comma 1, lettera l), prevede come aggravante l’aver commesso il fatto a mezzo stampa o altro mezzo di diffusione, comportante dichiarazioni lesive della figura e dell’autorità degli organi federali o di qualsiasi altro tesserato.
La presenza nel CGS di due disposizioni ad hoc, relative a violazioni disciplinari commesse in danno della reputazione o della figura di altri soggetti appartenenti all’ordinamento sportivo, costituisce un segnale inequivocabile del rilievo che, proprio il CGS, ha inteso attribuire alle violazioni in questione (CFA, SS.UU., n. 41/2021-2022): ciò nonostante che, in generale, il medesimo CGS rifugga dalla tipizzazione degli illeciti disciplinari, a fronte della fattispecie aperta di cui all’articolo 4, comma 1 - che si fonda su principi (la lealtà, la correttezza e la probità) la cui determinazione concreta è rimessa in ultima istanza agli organi della giustizia sportiva.
Invece la lesione della reputazione o della figura di altri soggetti dell’ordinamento sportivo è oggetto delle fattispecie ad hoc prima richiamate. In tal modo viene configurata dal CGS una tutela rafforzata per l’ordinamento federale - che assegna alla reputazione dei propri tesserati un rilievo specifico, tanto nei rapporti interni (il reciproco riconoscimento) quanto nei rapporti esterni (il credito sociale) (CFA, SS.UU., n. 10/2021-2022; SS.UU., n. 41/2021-2022; Sez. I, n. 70/2021-2022; Sez. I, n. 23/2022-2023);
- anche nel caso in cui sia da escludere la violazione dell’art. 23 del CGS, va comunque verificato se possa residuare una violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS che, lungi dal costituire una norma in bianco, non può essere ricostruito e applicato secondo i canoni propri del diritto penale e, in specie, di quelli di determinatezza e tassatività. Le connotazioni proprie del diritto sportivo e la libera adesione ad esso dei soggetti che ne fanno parte consentono di aderire a una diversa prospettiva e di dare maggior rilievo a profili valoriali, di cui la disposizione in questione si fa portatrice, introiettando nell’ordinamento sportivo positivo principi che debbono ispirare la stessa pratica sportiva e, inevitabilmente, i comportamenti posti in essere da tutti i soggetti che di quell’ordinamento fanno parte. Si spiega così la presenza di disposizioni, quale l’art. 4, comma 1, del CGS, caratterizzate dall’enunciazione di principi e da un certo grado di flessibilità, tale da consentire al giudice di spaziare ampiamente secondo le esigenze del caso concreto e da rendere possibili decisioni che, secondo l’evidenza del caso singolo, completino e integrino la fattispecie sanzionatoria, anche attraverso valutazioni e concezioni di comune esperienza. L’art. 4, comma 1, costituisce quindi una disposizione di chiusura - di carattere generale - la cui applicazione non è esclusa necessariamente dalla presenza della disposizione speciale del citato art. 23 del CGS, ove di quest’ultima non venga riconosciuta l’applicabilità ma sussistano i presupposti per riconoscere comunque la violazione del dovere di lealtà, correttezza e probità (CFA, Sez. I, n. 23/2022-2023);
- il divieto di dichiarazioni lesive di cui all'art. 23 del CGS non è assimilabile, sic et simpliciter, al reato di diffamazione di cui all'art. 595 c.p., in quanto i canoni della continenza, pertinenza e veridicità del fatto cui il giudizio critico si riferisce, i quali valgono a tracciare, nell’ordinamento generale, il confine di liceità della critica, assumono una valenza molto più intensa nell’ordinamento sportivo, anche alla luce degli specifici doveri comportamentali che le fonti dell’ordinamento sportivo prescrivono in capo agli associati (CFA, SS.UU., n. 14/2021-2022) e, primi tra questi, a quei soggetti che, rappresentando le associazioni e le società sportive, ne costituiscono istituzionalmente l’immagine e la voce nei rapporti esterni e, nell’ambito di questi, con gli organi di informazione (SS.UU., n. 10/2021-2022; SS.UU., n. 14/2021-2022; SS.UU., n. 41/2021-2022; Sez. I, n. 62/2021-2022; Sez. I, n. 87/2021-2022; Sez. I, n. 82/2022-2023; SS.UU., n. 88/2022-2023). Costituisce comunque presupposto necessario, per il legittimo esercizio del diritto di critica, la continenza ovvero la correttezza formale e sostanziale dell’esposizione dei fatti, da intendersi nel senso che l’informazione non deve assumere contenuto lesivo dell’immagine e del decoro altrui (Cass. civ., Sezione III Ord., 31/01/2018, n. 2357). Al fine di configurare la scriminante del diritto di critica, è necessario quindi che non sia travalicato il limite della forma nella comunicazione della notizia e che, soprattutto, si eviti di trascendere in espressioni inutilmente disonorevoli e dispregiative o esageratamente aggressive verso la persona oggetto di critica, perché questa non può mai ledere l’integrità del soggetto. In concreto, non possono essere qualificate come continenti le espressioni che si connotino per una carica di intrinseca offensività: al contrario, potranno ritenersi continenti le espressioni che si rivelino funzionali ad una dialettica in atto con un dato interlocutore. Ulteriormente saranno continenti le espressioni che assumano un carattere in sé non infamante od umiliante, non aggressive verso la persona del destinatario e non lesive della sua dignità (CFA, SS.UU., n. 18/2021-2022; Sez. I, n. 62/2021-2022; Sez. I, n. 70/2021-2022; Sez. I, n. 23/2022-2023; Sez. I, n. 81/2022-2023);
- come ha puntualizzato la giurisprudenza del giudice ordinario, nel segnare il confine tra il diritto di critica e il diritto di cronaca, la critica in senso proprio mira non già ad informare, ma a fornire giudizi e valutazioni personali e, se è vero che, come ogni diritto, anche quello in parola non può essere esercitato se non entro limiti oggettivi fissati dalla logica concettuale e dall'ordinamento positivo, da ciò non può inferirsi che la critica sia sempre vietata, quando sia idonea ad offendere la reputazione individuale richiedendosi, invece, un bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantita. Siffatto bilanciamento è assicurato dall’effettiva pertinenza della critica di cui si tratta all'interesse pubblico, cioè nell'interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza non del fatto oggetto di critica - che è presupposto dalla stessa - e, quindi, fuori di essa, ma dell'interpretazione di quel fatto, interesse che costituisce, assieme alla correttezza formale (continenza), requisito per l’invocabilità dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica. Ne deriva che, nella formulazione del giudizio critico, possono essere utilizzate espressioni di qualsiasi tipo, anche lesive della reputazione altrui, purché siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall'opinione o comportamento preso di mira e non si risolvano in un’aggressione gratuita e distruttiva dell'onore e della reputazione del soggetto interessato, cosicché non può essere riconosciuta la scriminante di cui all’art. 51 c.p. nei casi di attribuzione di condotte illecite o moralmente disonorevoli, di accostamenti volgari o ripugnanti, di deformazione dell'immagine in modo da suscitare disprezzo della persona e ludibrio della sua immagine pubblica. Anche di recente, la Corte di Cassazione, Sez. quinta (n. 17243 del 19 febbraio 2020; similmente, n. 15089 del 29 novembre 2019), in tema di diffamazione, ha ritenuto che l'esimente del diritto di critica postuli una forma espositiva corretta, strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione, che non trasmodi nella gratuita ed immotivata aggressione dell'altrui reputazione, ma non vieti l'utilizzo di termini che, sebbene oggettivamente offensivi, hanno anche il significato di mero giudizio critico negativo, di cui si deve tenere conto alla luce del complessivo contesto in cui il termine viene utilizzato (CFA, SS.UU., n. 10/2021-2022; Sez. I, n. 62/2021-2022; Sez. I, n. 23/2022-2023).
Applicando questi principi ai fatti oggetto del deferimento e, in particolare, al preteso diritto di critica esercitato dalla sig.ra Silvia Braida, all’epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Corno Calcio 1929, emerge con evidenza che il confine tra il legittimo diritto di critica e una esposizione pubblica di fatti potenzialmente lesivi dell’immagine e del decoro altrui - nella specie del giudice di gara e della categoria arbitrale nel suo complesso - è stato ampiamente superato, sia per i termini utilizzati dalla deferita per criticare la direzione di gara e la qualità della classe arbitrale nel suo complesso - di cui è stata messa in dubbio l’imparzialità e l’idoneità a svolgere le loro funzioni - sia per la posizione qualificata della deferita.
E non può sussistere dubbio sul fatto che utilizzare i termini “arbitri incompetenti, imbarazzanti, inetti”, costituisca un’offesa sia verso le persone direttamente coinvolte - in quanto lesive della loro immagine e dignità - sia nei confronti dell’arbitro nella veste di giudice di gara e che, quindi, essendo l'offesa diretta anche alla funzione arbitrale, essa è in grado di ripercuotersi negativamente, generando discredito anche sull’organismo (AIA) che rappresenta la categoria dei direttori di gara.
Il tutto aggravato dalla funzione dirigenziale del tesserato (Presidente), atteso che le regole nella specie violate assumono, come sopra chiarito, una valenza molto più intensa nell’ordinamento sportivo, anche alla luce degli specifici doveri che fanno capo agli associati e, primi tra questi, a quei soggetti che, rappresentando le associazioni e le società sportive, ne costituiscono istituzionalmente l’immagine e la voce nei rapporti esterni e, nell’ambito di questi, con gli organi di informazione.
Il Tribunale federale territoriale Friuli Venezia Giulia, nella prima parte della motivazione, ha richiamato i medesimi principi oggi riaffermati dalla Corte, evidenziando precedenti giurisprudenziali sul punto.
Tuttavia, nella seconda parte della motivazione, il Tribunale ha optato per la non condivisibile tesi secondo cui le espressioni su indicate “non sarebbero significativamente offensive o lesive dell’onore di una specifica persona, posto che non possono ritenersi dirette nei confronti dell’arbitro della gara, quanto genericamente verso la classe arbitrale.
Il commento formulato non presenta elementi di particolare gravità – manifestando più un malcontento dovuto alla concitazione dei momenti successivi alla gara, che non un giudizio negativo ed offensivo – inserendosi la dichiarazione in un contesto comunicativo non troppo implicitamente denigratorio, rivolto in modo generalizzato alla categoria arbitrale nel suo contesto”.
A supporto della propria dosimetria sanzionatoria il Tribunale ha richiamato esclusivamente il proprio precedente 7/2025: le parti reclamate hanno sostanzialmente sostenuto tale tesi, richiamando unicamente un precedente della Corte d’appello territoriale Friuli Venezia Giulia, peraltro non pienamente aderente al caso che ci occupa.
Pertanto, irrogando sanzioni di modestissima entità, il Tribunale non solo non ha tenuto in considerazione quanto stabilito dalla norma violata, ma ha leso il principio di afflittività ed effettività, che deve sempre caratterizzare la dosimetria della sanzione disciplinare.
Sul punto, infatti, questa Corte ha chiarito che l’entità della sanzione va commisurata alla gravità dell’illecito, nel quadro delle circostanze di fatto, in quanto la sua efficacia deterrente, per poter svolgere la funzione propria di prevenzione speciale e generale in ordine alla reiterazione della condotta illecita, deve essere necessariamente proporzionale al disvalore sociale della stessa condotta, rispetto alla quale deve avere un adeguato effetto dissuasivo (CFA, Sez. IV, n. 55/2020-2021; CFA, Sez. I, n. 31/20222023; CFA, SS.UU., n. 67/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 70/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 86/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 110/20222023; CFA, SS.UU., n. 28/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 36/2023-2024; CFA, Sez. I, n. 50/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 72/20232024).
Osserva questa Corte che, nel caso di specie, non è stato esercitato un diritto di critica rispetto alle decisioni dell’arbitro, rispetto a fatti specificatamente individuati: sono stati invece espressi giudizi irriguardosi e dispregiativi rispetto al direttore di gara ed alla classe arbitrale nel suo complesso.
Rileva altresì questa Corte che la deferita riveste la qualità di Presidente della società – con evidente violazione dell’art. 23, comma 4, lettera b), CGS - per cui la sanzione va rideterminata per le responsabilità correlate alla funzione, già oggetto di precedente richiamo giurisprudenziale, poiché tale soggetto rappresenta istituzionalmente l’immagine e la voce della società nei rapporti esterni e, nell’ambito di questi, con gli organi di informazione.
Rimarca infine che non si possa ritenere il contegno della Braida quale “manifestazione di un malcontento dovuto alla concitazione dei momenti successivi alla gara”, poiché l’esternazione non è avvenuta nell’ambito di una intervista rilasciata a fine gara, ma è contenuta – sotto forma di post sul profilo Facebook “A tutto campo” – in un commento elaborato a distanza di tempo dalla conclusione dell’incontro.
Peraltro il medesimo non è contenuto in un profilo privato, bensì in un profilo Facebook con circa 34.000 utenti, fondamentalmente tifosi interessati al calcio dilettantistico, con una rilevante capacità di interferire con la formazione dell’opinione degli utenti, sia in ordine all’operato del singolo direttore di gara, sia in ordine all’imparzialità degli ufficiali di gara e dei componenti degli organi tecnici arbitrali, in violazione dell’art. 23, comma 4, lettera c), CGS.
Indi la Corte ritiene di conformarsi, nella determinazione dell’entità delle sanzioni, a propri specifici precedenti giurisprudenziali (CFA, Sez. I, n. 106/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 111/2023-2024; CFA, Sez. I, n. 62/2021-2022).
Per queste ragioni il Collegio ritiene che il reclamo della Procura federale vada accolto e che, per l’effetto, applicando l’aggravamento richiesto, la decisione di prime cure vada riformata, irrogando ai deferiti le sanzioni come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga le seguenti sanzioni:
- a carico della sig.ra Silvia Braida: inibizione di 3 mesi;
- a carico della società A.S.D. Corno Calcio 1929: ammenda pari a € 600,00 (seicento/00).
Dispone la comunicazione alle parti con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Angelo Maria Romano Mario Luigi Torsello
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
