F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione II – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0078/CFA pubblicata il 21 Gennaio 2026 (motivazioni) – signor Andrea Bacci – società San Donato Tavarnelle SSD a r.l.
Decisione/0078/CFA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0087/CFA/2025-2026
Registro procedimenti n. 0088/CFA/2025-2026
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
II SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Antonino Anastasi – Presidente
Salvatore Lombardo - Componente
Gabriele Carlotti - Componente (Relatore)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul reclamo n. 87/CFA/2025-2026 proposto dal signor Andrea Bacci e sul reclamo n. 88/CFA/2025-2026 proposto dalla società San Donato Tavarnelle SSD a r.l. per la riforma della decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare n. 110 del 5/12/2025;
Visti i reclami n. 0087/CFA/2025-2026, proposto dal signor Andrea Bacci in data 12 dicembre 2025, e n. 0088/CFA/2025-2026, proposto, in pari data, dalla San Donato Tavarnelle SSD a r.l., nella persola del legale rappresentante pro tempore, signor Marco Cellesi;
Relatore all’udienza del 12.01.2026, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Gabriele Carlotti e uditi l’Avv. Fabio Giotti per i reclamanti e l’Avv. Maurizio Gentile per la Procura federale; è presente altresì il Sig. Andrea Bacci;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
1. Con distinti reclami il signor Andrea Bacci e la San Donato Tavarnelle SSD a r.l. (d’ora in poi, “Società”) hanno impugnato la decisione del T.F.N.-Sezione Disciplinare n. 0110/TFNSD/2025-2026, depositata il 5 dicembre 2025 e notificata in pari data, con la quale sono state inflitte, al signor Bacci, la sanzione dell’inibizione per 6 mesi e, alla Società, la sanzione dell’ammenda nell’importo di euro 3.000,00; in particolare, i reclamanti chiedono l’annullamento della decisione impugnata e, per quanto riguarda il signor Andrea Bacci, la riduzione dell’inibizione, nonché, per quanto concerne la Società, la riduzione dell’ammenda inflitta in primo grado.
2. Nella narrativa in fatto della surrichiamata decisione è ricostruita la vicenda dedotta in contenzioso.
Con ricorso del 29 gennaio 2025 (n. 027-2024) il signor Marco Contipelli, calciatore tesserato F.I.G.C., si rivolse al Collegio Arbitrale presso la Lega Italiana Calcio Professionistico chiedendo, ai sensi dell’art. 18 Accordo Collettivo AIC-Lega Pro, il rimborso di euro 4.265,50 per le spese mediche sostenute in ragione di un infortunio occorsogli in data 6 aprile 2024, durante una gara.
All’esito dell’udienza del 26 marzo 2025 il Collegio Arbitrale, con lodo arbitrale, immediatamente esecutivo, del 7 aprile 2025, accolse la domanda proposta dal signor Matteo Contipelli, rilevando come la Società fosse, in effetti, tenuta a farsi carico delle spese mediche sostenute dal tesserato per la parte non coperta dal Servizio sanitario nazionale o da altre forme di assicurazione laddove, come nel caso di specie, il calciatore non avesse ricevuto alcuna proposta in merito a un percorso di assistenza sanitaria qualificata – e pose le spese di assistenza legale, i diritti amministrativi e i compensi del Collegio Arbitrale a carico della medesima Società.
In data 8 aprile 2025 il lodo arbitrale fu ritualmente e correttamente notificato da parte della Lega Pro ad entrambi i deferiti.
Nei trenta giorni successivi alla data della comunicazione, in violazione dell’art. 31, comma 11, del Codice di giustizia sportiva (poi solo “CGS”), non intervenne alcun pagamento in favore del calciatore, risultando tempestivamente pagate le sole spese del Collegio Arbitrale.
Con diffida del 23 giugno 2025, inviata anche alla Procura Federale, il difensore del signor Matteo Contipelli intimò, tra l’altro, alla Società il pagamento di quanto dovuto.
Successivamente, in data 30 giugno 2025, la Società corrispose quanto stabilito dal lodo arbitrale al calciatore Matteo Contipelli e il difensore di questi rinunciò (con pec del 4 luglio 2025) al pagamento delle spese di assistenza difensiva poste nel lodo arbitrale a carico della Società.
In data 11 luglio 2025, a seguito della segnalazione del difensore, concernente il mancato pagamento, da parte della Società, nel termine previsto, delle somme stabilite dal Collegio Arbitrale presso la Lega Pro in favore del suo assistito calciatore Matteo Contipelli, il procedimento fu iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale al n. 45pf25-26.
Al fine di ricostruire compiutamente i fatti, la Procura acquisì vari documenti; tra questi, alcuni evidenziavano che tra la Società e il signor Contipelli si svolsero trattative, sia prima sia dopo la notifica del lodo arbitrale, aventi ad oggetto le tempistiche del pagamento e il quantum da riconoscere al calciatore.
La Procura Federale, con atto del Procuratore Federale n. 11707/45pf25-26/GC/PM/mg del 31 ottobre 2025, firmato il 3 novembre 2025, deferì il signor Andrea Bacci, nella qualità, all’epoca dei fatti, di presidente e legale rappresentante della Società, e la Società medesima per rispondere «1.il sig. Andrea Bacci, all’epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società San Donato Tavarnelle S.S.D.R.L.:
violazione degli artt. 4, comma 1, e 31, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver corrisposto al calciatore sig. Matteo Contipelli la somma accertata dal Collegio Arbitrale di Lega Pro nell’ambito del ricorso 027-2024, nel termine previsto di trenta giorni dalla comunicazione del lodo arbitrale emesso in data 7 aprile 2025 e notificato in data 8 aprile 2025;
2. la società San Donato Tavarnelle S.S.D.R.L.:
a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Andrea Bacci così come descritti nel precedente capo di incolpazione violazione degli artt. 4, comma 1, e 31, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver corrisposto al calciatore sig. Matteo Contipelli la somma accertata dal Collegio Arbitrale di Lega Pro nell’ambito del ricorso 027-2024, nel termine previsto di trenta giorni dalla comunicazione del lodo arbitrale emesso in data 7 aprile 2025 e notificato in data 8 aprile 2025».
All’esito del giudizio di primo grado il Tribunale, con la decisione gravata, ha irrogato ai reclamanti le seguenti sanzioni:
- al sig. Andrea Bacci, mesi 6 (sei) di inibizione;
- alla Società, euro 3.000,00 (tremila/00) di ammenda.
3. Con la pronuncia impugnata il Primo Giudice ha, in sintesi, ritenuto che:
- nel caso di specie fossero state sufficientemente provate dalla Procura Federale le violazioni disciplinari poste in essere dai deferiti, ossia l’inottemperanza della Società al lodo arbitrale, consistita nel mancato pagamento al calciatore Matteo Contipelli, nel prescritto termine di giorni trenta dalla notifica del relativo provvedimento, della somma accertata con lodo arbitrale del Collegio Arbitrale presso la Lega Pro emesso a conclusione della vertenza intrapresa dal predetto calciatore;
- dalla documentazione acquisita agli atti del procedimento era emerso che il lodo arbitrale del 7 aprile 2025 era stato notificato correttamente alle parti l’8 aprile 2025 sicché, ai sensi dell’art. 31, comma 11, CGS, la Società avrebbe avuto tempo fino all’8 maggio 2025 per adempiere alla propria obbligazione;
- la Società, invece, soltanto dopo aver ricevuto la diffida del difensore del calciatore del 23 giugno 2025, in data 30 giugno 2025 aveva adempiuto, tardivamente, la propria obbligazione nei confronti del calciatore Contipelli;
- non meritavano accoglimento i motivi di censura formulati dalla difesa dei reclamanti, secondo cui non sarebbe stato configurabile l’illecito disciplinare data l’assenza dell’elemento soggettivo e, comunque, si sarebbero dovute applicare le circostanze attenuanti e specifiche;
- risultava, pertanto, violato il precetto contenuto nell’art. 31, comma 11, CGS, a mente del quale il mancato pagamento delle somme poste a carico di società o tesserati dai Collegi Arbitrali competenti ai sensi delle norme federali comporta, fermo l’obbligo di adempimento, l’applicazione per le società delle sanzioni di cui all’art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g), e in casi particolarmente gravi o di recidiva di quelle di cui all’art. 8, comma 1, lettere h), i), l) e, per i tesserati, delle sanzioni di cui all’art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h);
- in conseguenza dell’accertamento della illiceità delle condotte contestate, erano da ritenersi proporzionate, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, per la Società, la sanzione dell’ammenda pari a euro 3.000,00 e, per il signor Andrea Bacci, la sanzione dell’inibizione per sei mesi.
4. Il reclamo del signor Bacci è affidato ai seguenti motivi:
I.) omessa motivazione su un punto decisivo della controversia – violazione del principio di proporzionalità – eccessiva afflittività della sanzione irrogata: sostiene il reclamante che la decisione sia totalmente priva di motivazione nella parte in cui reca la “conferma” della sanzione dell’inibizione, nella misura richiesta dalla Procura Federale. In particolare, difetterebbe l’esposizione del ragionamento logico-giuridico seguito dal Tribunale per giungere alla determinazione dosimetrica della sanzione.
Nell’ambito del medesimo motivo il reclamante nega, in aggiunta, la correttezza della decisione sul punto, deducendo che l’inibizione per sei mesi sarebbe stata una sanzione congrua soltanto nell’ipotesi, non verificatasi, dell’avvenuta contestazione al signor Bacci della violazione dell’art. 94 ter NOIF, in combinato disposto con l’art. 31, comma 7, CGS che, per i dirigenti, stabilisce la sanzione dell’inibizione per una durata non inferiore a 6 mesi in caso di mancato pagamento dei lodi emessi dal Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti. Sennonché, nella fattispecie, il lodo non tempestivamente ottemperato fu emesso dal Collegio Arbitrale presso la Lega Pro, in ordine al quale non troverebbe applicazione la suddetta normativa speciale, bensì quella generale contestata dalla Procura Federale e attinente alla violazione dell’art. 31, comma 11, CGS. Orbene, l’art. 31, comma 11, CGS prevede, per i tesserati, le sanzioni stabilite dall’art. 9, comma 1, CGS, ossia dall’ammonizione fino alla inibizione temporanea a svolgere attività in ambito FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA, a ricoprire cariche federali e a rappresentare le società in ambito federale, indipendentemente dall'eventuale rapporto di lavoro. Da ciò discenderebbe che l’irrogazione, di particolare rilevanza, di una sanzione pari a 6 mesi di inibizione, superiore al minimo edittale, avrebbe richiesto una motivazione rigorosa delle ragioni per le quali sia stata applicata la sanzione minima prevista dall’art. 31, comma 7, CGS.
Nel caso di specie, al tempo dei fatti, la Società militava in Lega Pro e, quindi, il calciatore Contipelli, quale professionista tesserato con la predetta Società, si è rivolto al Collegio Arbitrale presso la stessa Lega Pro in forza di un contratto di prestazione sportiva la cui garanzia di adempimento di tutte le obbligazioni ivi pattuite era presidiata dalle norme federali inerenti al controllo economico e finanziario delle società professionistiche - norme sempre rispettate dal signor Bacci nella sua qualità di legale rappresentante della Società -; sicché la valutazione della scala di gravità del mancato adempimento di un lodo emesso da un Collegio Arbitrale professionistico avrebbe dovuto, quindi, tener conto della medesima proporzionalità sanzionatoria prevista per le società, proporzionalità che, nei casi di inadempimento di lodi in ambito professionistico, sarebbe sempre stata l’ammenda e non la penalizzazione. Tale proporzione del quadro sanzionatorio si sarebbe dovuta applicare anche per i legali rappresentanti delle società. Secondo il reclamante, la sanzione di 6 mesi di inibizione irrogati al signor Bacci, in assenza di una norma che la giustifichi, e per i principi di proporzionalità suddetti, risulterebbe, pertanto, manifestatamente eccessiva.
II.) erronea mancata applicazione attenuanti generiche ex art. 13, comma 2, CGS: erroneamente il Tribunale avrebbe negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti e specifiche, come richiesto in primo grado. Sul punto, la decisione impugnata sarebbe erronea e contraddittoria, essendo stata asseritamente valorizzato, per fini di attenuazione della sanzione, il comportamento della Società riguardante le ininterrotte trattative tra le parti dimostrate in atti, mentre analoga valorizzazione sarebbe mancata per il signor Bacci, ancorché le società rispondano a titolo di responsabilità diretta della condotta del proprio legale rappresentante. Da ciò conseguirebbe che, se le trattative con la controparte hanno avuto un valore attenuante per la Società, allora dovrebbero valere, a fini attenuativi della sanzione, anche per il legale rappresentante, ossia il signor Bacci.
Inoltre, l’adempimento tardivo, sarebbe stato considerato, in un precedente di questa Corte (Decisione/0003/CFA-2025-2026), come idonea giustificazione di una riduzione della sanzione inflitta al di sotto del minimo edittale e, dunque, in forza – almeno implicitamente – del riconoscimento un’attenuante.
Ancora, il Tribunale avrebbe dovuto valorizzare, in favore del signor Bacci, la circostanza delle provate trattative condotte anche dopo l’emissione del Lodo Arbitrale e fino al pagamento dello stesso. Tali trattative, successive all’emissione del Lodo Arbitrale, rileverebbero ai fini della concessione delle attenuanti generiche perché, se avessero avuto, in ipotesi, un esito positivo, sarebbe stato possibile raggiungere accordi tra le parti, pure successivi al lodo, che avrebbero potuto cambiarne gli esiti e avere valenza scriminante sulle conseguenze disciplinari.
Invero, il signor Bacci avrebbe sempre agito in buona fede e il tardivo pagamento delle somme dovute al calciatore sarebbe stato causato dal legittimo affidamento sul buon esito delle trattative, svoltesi successivamente alla avvenuta notifica del lodo e fino al pagamento.
5. Il reclamo della Società poggia su un unico, articolato motivo, così rubricato: eccessiva afflittività e sproporzionalità dell’ammenda irrogata in primo grado – mancata adeguata valorizzazione delle attenuanti generiche ex art. 13, comma 2, CGS. Secondo la Società, la sanzione irrogata sarebbe eccessiva. In particolare, la Società, oltre ad aver osservato che un’ammenda di 3.000,00 euro sarebbe sproporzionata, per eccesso, rispetto all’entità della somma pagata in ritardo (euro 4.265,50), ha citato precedenti giurisprudenziali (anche di primo grado) in cui il pagamento tardivo dei lodi sarebbe stato sanzionato più lievemente, in ragione del fatto che, seppur tardivamente, il pagamento sarebbe comunque intervenuto.
Inoltre, posto che la Società risponde in via diretta della condotta del proprio legale rappresentate, l’eventuale accoglimento del reclamo proposto dal signor Bacci, nella parte in cui è stata richiesto il riconoscimento delle circostanze attenuanti (le cui motivazioni, riportate sopra, sono state essenzialmente riprese nel reclamo della Società), non adeguatamente valorizzate in primo grado, dovrebbe condurre anche alla riduzione della sanzione pecuniaria infitta dal Tribunale alla Società.
6. Il rappresentante della Procura Federale ha partecipato all’udienza e ha chiesto la conferma della decisione impugnata. Ha presenziato all’udienza anche il signor Andrea Bacci il quale, nell’occasione, ha reso alcune dichiarazioni.
7. La causa è stata discussa nell’udienza del 12 gennaio 2026, nel corso della quale le parti reclamanti hanno insistito per l’accoglimento delle rispettive impugnazioni, mentre la Procura Federale, sostenendo la bontà del proprio operato e, conseguentemente, la correttezza della decisione gravata, ha chiesto i reclami fossero respinti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
8. In via preliminare va disposta la riunione, e la conseguente trattazione congiunta, dei due reclami giacché entrambi diretti contro la medesima decisione, in applicazione di quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 3, comma 2, CGS e dell’art. 37, comma 5, ultimo periodo, del Codice della giustizia sportiva adottato dal CONI.
9. Giova poi osservare che con i reclami non è stata contestata la sussistenza delle violazioni oggetto dell’originario deferimento. Le impugnazioni, infatti, recano una critica alla pronuncia di primo grado con esclusivo riferimento alla quantificazione delle sanzioni irrogate, mentre non sono stati riproposti i motivi dedotti in primo grado con riferimento alla pretesa assenza dell’elemento soggettivo della violazione e alla mancata applicazione dell’attenuante specifica di cui all’art. 13, comma 1, lett. c), CGS, per l’avvenuto pagamento prima dell’apertura dell’indagine.
10. Tanto premesso, occorre accordare prioritario scrutinio alle doglianze dedotte dal signor Andrea Bacci, stante la precedenza cronologica e logico-giuridica del reclamo, allibrato con il n. 0087/CFA/2025-2026, rispetto a quello proposto dalla Società.
11. Il primo motivo dedotto dal signor Bacci è infondato e va respinto.
Innanzi tutto va osservato che l’eventuale carenza o, perfino, la mancanza della motivazione della decisione impugnata non costituiscono cause di nullità né danno luogo a un vizio invalidante della decisione gravata né a un error in procedendo che possa condurre all’annullamento della decisione e alla regressione del giudizio al grado precedente, poiché, in applicazione del principio devolutivo del gravame e dell’art. 106, comma 2, CGS, la motivazione della pronuncia di primo grado risulta integrata da quella resa dalla Corte Federale d’Appello, che è legittimata a eliminare il vizio e a decidere nel merito senza rinviare l’affare in primo grado (tra le molte, CFA, sez. un., n. 74/2020-2021, CFA, sez. I, decisione n. 17/2023-2024; CFA, sez. un., decisione n. 91/20242025; CFA, sez. I, n. 45/2025-2026).
Tanto precisato, va osservato che, con il primo motivo, il reclamante ha dedotto, in primo luogo, un vizio di motivazione della pronuncia impugnata in ordine alla quantificazione della sanzione irrogata per omessa motivazione sulla dosimetria (v. sopra), nonché per violazione del principio di proporzionalità, con conseguente eccessiva afflittività. Sotto altro aspetto, il signor Bacci ha denunciato un errore di diritto nell’applicazione del regime sanzionatorio di cui all’art. 31, comma 7, CGS, avendo il reclamante sviluppato, sulla base di una ricostruzione sistematica della normativa rilevante, la tesi secondo la quale il Tribunale avrebbe di fatto applicato il minimo edittale previsto per una fattispecie diversa (ossia quella relativa ai lodi LND ex art. 94-ter, comma 5, NOIF), senza alcuna motivazione idonea a far comprendere quale sia stato l’iter logico-giuridico sotteso alla decisione.
11.1. Onde decidere sul punto controverso, occorre preventivamente richiamare il quadro di principi che governano la materia.
Orbene, il dato normativo di partenza è l’art. 31, comma 11, CGS. La disposizione ha valore di norma generale e, come tale, essa trova applicazione a tutti i lodi arbitrali «competenti ai sensi delle norme federali», senza distinguere tra LND e Leghe professionistiche; l’art. 31, comma 11, prevede, per i tesserati e per i dirigenti, le sanzioni dell’art. 9 CGS, inclusa l’inibizione. Da ciò discende che l’art. 31, comma 11, costituisce la base legale dell’inibizione anche per i lodi in ambito della Lega Pro.
La giurisprudenza federale consolidata ha poi affermato, per tutti i lodi arbitrali, che il tardivo pagamento non soltanto non esclude la punibilità (CFA, Sez. I, n. 47/2021-2022; CFA, sez. I, n. 49/2021- 2022), ma è fattispecie equiparata al mancato pagamento (CFA, Sez. I, n. 62/2019-2020; CFA, sez. un., n. 72/2024-2025) e che il relativo illecito si perfeziona allo spirare del termine (perentorio) di 30 giorni, indipendentemente dal successivo adempimento (v. infra).
Vero è poi, siccome dedotto dal reclamante, che per i lodi della LND l’inibizione minima di 6 mesi è espressamente prevista dall’art. 31, commi 6 e 7, CGS e che, invece, per i lodi della Lega Pro manca una norma speciale analoga; sennonché l’assenza di una norma speciale non esclude l’inibizione, perché la relativa potestà di irrogazione deriva, come sopra osservato, direttamente dall’art. 31, comma 11, CGS, tramite rinvio all’art. 9 CGS. Può, quindi, affermarsi che l’inibizione sia una sanzione legittimamente irrogabile anche per l’inadempimento dei lodi della Lega Pro, ma per quest’ultima condotta illecita non è previsto un minimo edittale, con la conseguenza che per la sua inflizione occorre una specifica motivazione, in termini di gravità della condotta e di correlata, proporzionata, afflittività rispetto ad alternative sanzionatorie meno invasive.
11.2. Una volta calati i sopra richiamati principi nella fattispecie sottoposta al vaglio della Corte, risulta, pertanto, necessario verificare se le circostanze concrete del caso giustifichino l’irrogazione al signor Bacci della sanzione dell’inibizione per la durata di sei mesi o se, al contrario, se la decisione sul punto del Tribunale debba essere riformata nei sensi richiesti dal reclamante.
Al riguardo, va ricordato che la rigorosa disciplina in materia di pronto adempimento dei lodi arbitrali risponde alla duplice esigenza di tutelare la regolarità delle competizioni e di prevenire condotte dilatorie, sicché l’ordinamento sportivo privilegia certezza e tempestività rispetto al soddisfacimento tardivo; ne consegue, in aggiunta alla sopra cennata equiparazione tra il mancato pagamento e il pagamento tardivo, che il perfezionamento dell’illecito si determina allo spirare del termine di 30 giorni (CFA, sez. un., n. 104/2023-2024; CFA, sez. I, n. 56/2023-2024; CFA, Sez. I, n. 32/2022-2023), a prescindere dall’elemento soggettivo, dalla eventuale buona fede del deferito, dalla successiva volontà di adempiere e dall’effettivo pagamento tardivo. Quest’ultimo, inoltre, è del tutto irrilevante ai fini della concessione delle attenuanti generiche e tanto meno costituisce attenuante specifica ex art. 13, comma 1, lett. c), CGS. Va, difatti, ricordato che questa Corte ha assunto il costante orientamento secondo cui il pagamento tardivo non rientra nella previsione delle circostanze attenuanti di cui all’art. 13, comma 1, lett. c) (CFA, sez. un., n. 73/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 47/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 49/20212022) e neppure può rappresentare, al contempo, un elemento costitutivo della fattispecie disciplinare e una circostanza attenuante (CFA n. 104/2023-2024: CFA, n. 38/2022-2023).
Ai fini dell’art. 31 CGS, dunque, la responsabilità discende dalla mera violazione del termine e l’illecito è a consumazione istantanea.
11.3. Nel caso di specie, poi, il lodo arbitrale del 7 aprile 2025 fu comunicato alle parti in data 8 aprile 2025, con la conseguenza che l’illecito si è perfezionato il giorno 8 maggio 2025. Ancora al 23 giugno 2025, il lodo non era stato adempiuto, stante il sollecito, in pari data, del difensore del calciatore. Il pagamento, difatti, è intervenuto soltanto il 30 giugno 2025, ossia ben 53 giorni dopo la scadenza del termine.
Ad avviso del Collegio, tale significativa dilazione nel pagamento connota la particolare gravità della condotta omissiva del signor Bacci. Non si è, invero, in presenza di un breve scarto temporale, ma di un periodo (53 giorni) pari quasi al doppio del termine di 30 giorni stabilito dall’art. 31, comma 11, CGS. Uno iato temporale di così ampia latitudine non è alcun modo giustificabile e la grave antigiuridicità della condotta non può ritenersi attenuata dalla allegata buona fede circa il futuro buon esito delle trattative. Nessuna buona fede e, tanto meno, un affidamento tutelabile può riconoscersi nel caso di specie, posto che la società ha corrisposto al calciatore quanto dovutogli in base al lodo soltanto alcuni giorni dopo aver ricevuto la diffida (inviata dal difensore del calciatore anche alla Procura Federale) e considerato, inoltre, per quanto sopra osservato, che il sistema normativo considera implicitamente consentite soltanto le trattative che si svolgano entro il predetto lasso temporale di 30 giorni dalla notifica del lodo.
Alla stregua del combinato disposto degli artt. 12 e 44, comma 5, CGS, il Collegio, considerati tutti gli interessi incisi dall’illecito in questione (CFA, sez. un., n. 47/2025-2026; CFA, sez. un., n. 17/2024-2025; CFA, sez. I. n. 34/2025-2026), ritiene che, nel caso di specie, la sanzione dell’inibizione per mesi sei sia effettiva e adeguatamente afflittiva, nonché proporzionata alla violazione contestata e accertata, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, della natura e della gravità dei fatti, del lungo ritardo nel pagamento, alla correlata gravità della colpa del reclamante, degli effetti prodotti sull’ordinamento sportivo in termini di vulnus arrecato ai principi di certezza e di effettività delle decisioni contenute nei lodi arbitrali. In ragione di tutto quanto testé considerato una sanzione di diversa e più lieve natura o di identica natura, ma di durata inferiore, non sarebbe idonea a retribuire per intero l’antigiuridicità del fatto illecito contestato.
12. Non va incontro a miglior sorte il secondo mezzo di gravame su cui poggia il reclamo del signor Bacci, con il quale è stata dedotta la violazione del principio di coerenza interna della decisione, dal momento che il Tribunale sarebbe asseritamente incorso in una contraddizione logica, avendo valorizzato le trattative ai fini attenuanti per la sola Società, ma non anche per il legale rappresentante, nonostante la responsabilità diretta della prima derivi dalla condotta ascritta al secondo.
Inoltre, il Tribunale non avrebbe valorizzato, in favore del signor Bacci, la circostanza delle provate trattative condotte, in asserita buona fede, anche dopo l’emissione del lodo arbitrale e fino al pagamento dello stesso. Tali trattative, successive all’emissione del lodo, rileverebbero ai fini della concessione delle attenuanti generiche perché fino alla loro conclusione sarebbe stato possibile raggiungere accordi tra le parti, successivi al lodo, che ne avrebbero potuto cambiare gli esiti, anche con valenza scriminante sulle conseguenze disciplinari.
12.1. Va subito sgombrato il campo dal secondo profilo della censura: invero, si è sopra osservato che la prosecuzione delle trattative anche dopo la scadenza del termine di 30 giorni, diversamente da quanto opinato dal reclamante, non soltanto non attenua affatto l’illecito, ma, al contrario, lo aggrava sensibilmente dal punto di vista oggettivo, a prescindere dall’atteggiamento soggettivo sotteso alla condotta del trasgressore.
12.2. Il Collegio non ravvisa poi alcuna contraddittorietà nella decisione impugnata e, quindi, il motivo appare il frutto di una erronea percezione del senso complessivo della motivazione fornita dal Tribunale che ha così, testualmente, statuito: «[n]el caso di specie, stante il fatto che tra le parti in causa vi sono state trattative anche prima dell’emanazione del lodo ai fini della composizione bonaria della controversia, tale circostanza, unitamente al fatto che il pagamento è intervenuto solo a seguito di rituale diffida del 23.6.2025, per quanto rimasta priva di riscontro la precedente diffida dell’11.6.2025 richiamata nella successiva, deve essere tenuta in conto nella individuazione e nella dosimetria della sanzione. Deve, dunque, irrogarsi la sanzione dell’ammenda – tra l’altro, ritenuta in astratto applicabile anche dai deferiti in luogo della penalizzazione -, posto che l’art. 8, lett. a) b) c) g), del C.G.S. elenca le sanzioni in ordine crescente di gravità e la penalizzazione dei punti in classifica è prevista quale ultima sanzione irrogabile sul presupposto, dunque, della sua maggiore gravità rispetto alle precedenti.
Con riguardo al quantum dell’ammenda, in considerazione del comportamento tenuto dalla società, che ha intessuto trattative prima dell’emanazione del lodo arbitrale, ma ha comunque adempiuto solo a seguito della diffida dell’Avv. Piscini del 23.6.2025, per quanto, come detto, inevasa la precedente dell’11.6.2025, si ritiene proporzionata la sanzione dell’ammenda pari a Euro 3.000,00 …».
Il Tribunale, all’evidenza, ha spiegato che per la Società, tra tutte le sanzioni astrattamente irrogabili, era da reputarsi adeguata quella dell’ammenda (che non è la sanzione più lieve tra quelle previste dall’art. 31, comma 11, CGS, in combinato disposto con l’art. 8, comma 1, lett. a) b) c) g), CGS). Ha poi chiarito il Tribunale come, nel caso in esame, fosse proporzionato, effettivo e afflittivo, determinare l’ammenda in 3.000,00 euro, dal momento che, sebbene vi fossero state delle trattative anche prima dell’emanazione del lodo, nondimeno il pagamento era intervenuto soltanto dopo una (seconda) diffida del difensore del calciatore. In altri termini, il senso complessivo della motivazione è diverso e contrario rispetto a quanto inteso dal reclamante e, d’altronde, l’avvio anticipato delle trattative avrebbe dovuto condurre – secondo l’id quod plerumque accidit – a un tempestivo pagamento e non a una estinzione dell’obbligazione con un ritardo di ben 53 giorni.
12.3. In ogni caso, quand’anche fosse corretta l’esegesi in parte qua della decisione gravata offerta dal reclamante (e non è così), il Collegio ritiene comunque adeguata la sanzione irrogata dal Primo Giudice per le medesime motivazioni, mutatis mutandis, sopra riferite alla inibizione inflitta al signor Bacci.
13. L’infondatezza del secondo motivo di reclamo proposto dal signor Bacci travolge anche l’unico motivo dedotto dalla Società, stante il rapporto di derivazione logico-giuridica del reclamo della Società rispetto al predetto secondo motivo del gravame proposto dal signor Bacci.
14. In conclusione, i reclami, una volta riuniti, devono essere respinti.
P.Q.M.
Riuniti preliminarmente i reclami in epigrafe, li respinge.
Dispone la comunicazione alle parti con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Gabriele Carlotti Antonino Anastasi
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
