F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0109/CSA pubblicata del 20 Gennaio 2026 – calciatore Nicolò Cambiaghi

Decisione/0109/CSA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0161/CSA/2025-2026

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Antonino Savo Amodio – Presidente

Rocco Vampa – Componente

Roberto Caponigro - Componente (relatore)

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo del sig. Nicolò Cambiaghi, numero 061/CSA/2025-2026, proposto in data 15 gennaio 2026 con procedimento d'urgenza ai sensi degli artt. 71 e 74 del Codice di Giustizia Sportiva,

per la riforma della decisione del Giudice sportivo nazionale presso la Lega Calcio Serie A di cui al C.U. n. 100 del 13 gennaio 2026, recante la irrogazione nei confronti del sig. Nicolò Cambiaghi, calciatore tesserato per Bologna F.C., della sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara, con riferimento alla gara Como-Bologna;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del 16 gennaio 2026, tenutasi in modalità mista, il dott. Roberto Caponigro e udito per il reclamante l’avv. Mattia Grassani, oltre al sig. Nicolò Cambiaghi;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Il Giudice sportivo presso la Lega Calcio Serie A, con delibera pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 100 del 13 gennaio 2026, in relazione alla gara Como – Bologna disputata il 10 gennaio 2026, ha squalificato per due giornate effettive di gara il calciatore del Bologna sig. Nicolò Cambiaghi “per avere, a giuoco fermo, dopo aver ricevuto una spallata da un calciatore della squadra avversaria, colpito volontariamente con il gomito il viso dello stesso calciatore avversario”.

Il calciatore sanzionato, rappresentato e difeso dall’avvocato Mattia Grassani, presso il cui studio in Bologna ha eletto domicilio, ha proposto reclamo avverso la sanzione irrogata, chiedendo, in riforma della decisione impugnata e tenuto conto del presofferto (in quanto ha scontato la prima giornata di squalifica in occasione della gara di giovedì 15 gennaio 2026), quanto segue:

- in via principale, ridurre la squalifica irrogata al reclamante da 2 (due) a 1 (una) giornata effettiva di gara;

- in via subordinata, ridurre la squalifica irrogata al reclamante da 2 (due) a 1 (una) giornata effettiva di gara, con commutazione della seconda giornata in sanzione pecuniaria, nella misura ritenuta di giustizia.

L’interessato, riepilogato il fatto storico, con plurime censure, ha sostenuto l’erronea qualificazione della condotta del calciatore e la conseguente eccessiva afflittività della sanzione irrogata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il reclamo è fondato e va di conseguenza accolto.

2. Risulta dirimente ai fini del decidere evidenziare che il giudice sportivo ha inflitto al calciatore la squalifica per due giornate effettive di gara “per avere, a giuoco fermo, dopo aver ricevuto una spallata da un calciatore della squadra avversaria, colpito volontariamente con il gomito il viso dello stesso calciatore avversario”, laddove, nel referto arbitrale, l’espulsione è stata così motivata: “poiché a giuoco fermo, dopo aver ricevuto una spallata da un avversario che si trovava alle sue spalle, reagiva alzando volontariamente il gomito colpendo sul viso l’avversario. L’avversario non subiva conseguenze fisiche dall’accaduto ed il giocatore espulso abbandonava immediatamente il TDG”.

Pertanto, mentre nel referto arbitrale la volontarietà, in seguito alla spallata ricevuta, è riferita al gesto dell’atleta di alzare il gomito, cui consegue il colpo sul viso dell’avversario, nella decisione del giudice sportivo la volontarietà è riferita al fatto di avere colpito con il gomito il viso dell’avversario.

In altri termini - mentre nel referto arbitrale è ritenuto volontario il gesto di alzare il gomito, laddove il colpo sul viso dell’avversario costituisce una conseguenza, potenziale, ma verosimilmente non volontaria, dello stesso - nella decisione impugnata, è ritenuto volontario il gesto di colpire il viso dell’avversario con il gomito.

3. Ne consegue che deve convenirsi con il reclamante in ordine alla circostanza che l’arbitro di gara ha qualificato come volontario il gesto del calciatore di “alzare il gomito”, da cui è seguito il colpo al viso dell’avversario, non quello di “colpire l’avversario”, per cui deve escludersi che la condotta in discorso sia qualificabile come condotta violenta ai sensi dell’art. 38 del codice di giustizia sportiva, rientrando piuttosto la stessa nell’ambito della condotta gravemente antisportiva di cui all’art. 39 c.g.s.

Infatti, la fattispecie di “condotta violenta” di cui all’art. 38 c.g.s. è costituita da un comportamento connotato da intenzionalità e volontarietà miranti, tanto a produrre danni da lesioni personali, quanto a porre in pericolo l’integrità fisica di colui che lo subisce (cfr. C.S.A., II Sezione, decisione 01444/CSA/2024-2025 del 6 marzo 2025, che richiama C.S.A. 4 novembre 2020, n. 11).

Nel caso di specie, invece, non è stata accertata dall’arbitro di gara alcuna intenzionalità di produrre danni da lesioni personali, per cui la condotta non può qualificarsi come violenta ai sensi dell’art. 38 c.g.s.

Diversamente, la fattispecie rientra nell’ambito della condotta gravemente antisportiva di cui all’art. 39 c.g.s., quale grave fallo di giuoco, avvenuto a giuoco fermo, gesto connotato da grave imprudenza e dall’uso di vigoria sproporzionata, sanzionabile con l’espulsione del calciatore che lo ha commesso.

4. Ai calciatori responsabili di condotta gravemente antisportiva, ai sensi dell’art. 39 c.g.s. è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per due giornate.

Il Collegio ritiene che la squalifica di due giornate di gara sia eccessivamente afflittiva attesa la presenza della circostanza attenuante di cui all’art. 13, comma 1, lett. a). Assume infatti rilievo che, dai fatti accertati, il reclamante abbia “agito in reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui”, in quanto, come esposto dal referto arbitrale, il comportamento gravemente antisportivo del sig. Cambiaghi è stato posto in essere “a giuoco fermo, dopo aver ricevuto una spallata da un avversario che si trovava alle sue spalle ”, tanto che il calciatore avversario coinvolto nell’accadimento, sig. Ignace Van der Brempt, è stato contemporaneamente ammonito (al “15’ 2t”) per “comportamento non regolamentare”.

5. In ragione di tutto quanto esposto, il Collegio ritiene che la sanzione equa da infliggere al sig. Cambiaghi sia individuabile nella squalifica di una giornata effettiva di gara.

6. Il reclamo, quindi, deve essere accolto e, per l’effetto, la squalifica irrogata deve essere ridotta ad 1 (una) giornata effettiva di gara.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica a 1 (una) giornata effettiva di gara.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Roberto Caponigro                                                           Antonino Savo Amodio

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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