F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0113/CSA pubblicata del 21 Gennaio 2026 – Sig. Raffaele Vrenna

 

Decisione/0113/CSA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0146/CSA/2025-2026

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

II SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Roberto Benedetti - Componente

Sara Di Cunzolo - Componente (relatore)

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero 0146/CSA/2025-2026 proposto in data 2.01.2026 dal Sig. Raffaele Vrenna, con l’Avv. Cesare Di Cintio, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo Nazionale c/o LICP con provvedimento pubblicato sul C.U. N. 47/DIV del 23 dicembre 2025, in relazione ai fatti occorsi e rilevati dai delegati della Procura federale in occasione della gara valevole per il Campionato di Serie C Latina-Crotone del 21.12.2025, per essergli stata inflitta la sanzione della inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC, a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell’ambito federale per cinque giorni ed euro 500,00 di ammenda;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del 08.01.2026 tenutasi in videoconferenza, l’Avv. Sara Di Cunzolo e udito l’Avv. Cesare Di Cintio per il reclamante ed il Sig. Raffaele Vrenna;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Il Sig. Raffaele Vrenna ha proposto reclamo avverso la sanzione della inibizione per cinque giorni e l’ammenda di 500 euro comminati dal Giudice Sportivo per aver tenuto, in occasione della gara valevole per il Campionato di Serie C Latina-Crotone del 21.12.2025, una condotta non corretta in quanto, prima dell’inizio della gara, faceva accesso nell’area spogliatoi nonostante il provvedimento di inibizione in corso di esecuzione (Decisione n. 0070 della Corte Sportiva d’Appello del 21.11.2025), in violazione delle disposizioni di cui all’art. 19 C.G.S. Ha chiesto l’annullamento del provvedimento, in subordine con riduzione dell’inibizione nella misura minima, convertendola in sanzione pecuniaria.

Ritiene il reclamante che la condotta ascritta non possa aver determinato la violazione della disposizione richiamata. Sostiene, in particolare, facendo espresso richiamo alla Decisione/0088/CSA-2025-2026 Registro procedimenti n. 0124/CSA/2025-2026 di questa Sezione del 31.12.2025 che costituirebbe un precedente assolutamente in termini, che non vi sarebbero elementi forniti dalla Procura federale che possano confermare che il Vrenna abbia fatto ingresso negli spogliatoi e che lo Stesso avrebbe in realtà sostato esclusivamente nell’area adiacente, quindi, in un luogo totalmente diverso rispetto a quelli per i quali vale l’inibizione ai sensi dell’art. 9, comma 2, C.G.S. (spogliatoi o locali annessi) o dell’art. 19, comma 3, C.G.S. (spogliatoi o recinto di gioco).

Nella riunione dell’8 gennaio 2026, previa discussione, il reclamo è stato trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo è infondato e non può essere accolto.

Invero, da una lettura completa – e non parziale – del rapporto redatto dalla Procura federale proprio nella prima parte – non contestata dal reclamante – è precisato che “alle ore 13:10, in concomitanza con l’arrivo della squadra ospite, il Direttore Generale della F.C. Crotone s.r.l., Signor Raffaele Vrenna, nonostante l’inibizione sancita con provvedimento della II Sezione Corte Sportiva d’Appello nell’udienza del 21.11.2025 fino alla data dell’11.01.2026, si presentava all’ingresso dello spogliatoio ospiti, stazionandovi sia all’interno, sia all’esterno nell’area immediatamente adiacente – a distanza di 1/2 metri dalle porte di ingresso – comunicante direttamente con il riferito spogliatoio in uso al Crotone, colloquiando più volte con il Mister, Sig, Emilio Longo, e con lo SLO del proprio sodalizio, Signor Helmut Rogliano; tale condotta, allertata da entrambi i rappresentanti della Procura Federale posizionati ai due ingressi dello spogliatoio ospiti, veniva tenuta dal signor Vrenna sino alle ore 14:15”.

Il rapporto reso dai rappresentanti della Procura federale, dunque, è molto puntuale nel rappresentare il comportamento tenuto dal reclamante: questi non avrebbe sostato solo nello spazio antistante ovvero nell’area immediatamente adiacente gli spogliatoi, come riportato nel reclamo, ma anche all’interno degli spogliatoi stessi, proprio per quanto pure espressamente indicato in atti.

E difatti, si legge chiaramente che il Sig. Vrenna “si presentava all’ingresso dello spogliatoio ospiti, stazionandovi sia all’interno, sia all’esterno…”, così dovendosi ritenere, senza che possa esservi alcun equivoco, che lo Stesso non si è trattenuto solo all’esterno nell’area immediatamente adiacente, bensì proprio anche all’interno, in espresso contrasto con il divieto imposto.

Detto comportamento, per un Soggetto già inibito con precedente decisione in corso di esecuzione, è certamente sanzionabile e rientra nella prescrizione di cui all’art. 19, comma 3, C.G.S., che vieta l’accesso proprio agli spogliatoi.

Non vi sono dunque motivi per rivedere la sanzione stabilita dal Giudice Sportivo, già di per sé lieve, avendo inflitto soli cinque giorni (e non giornate come erroneamente riportato nel II motivo di reclamo), da scontare in continuità con la precedente sanzione, la cui scadenza era stata fissata a tutto l’11.01.2026, oltre l’ammenda di 500 euro, che pertanto devono ritenersi così confermate.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Sara Di Cunzolo                                                     Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

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