F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0110/CSA pubblicata del 21 Gennaio 2026 – società A.C. Este S.r.l. – calciatore Davide Aloia
Decisione/0110/CSA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0144/CSA/2025-2026
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Fabio Di Cagno – Presidente
Lorenzo D’Ascia - Vice Presidente
Andrea Galli - Componente (Relatore)
Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0144/CSA/2025-2026, proposto dalla società A.C. Este S.r.l. in data 26.12.2025;
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 61 del 22.12.2025;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 09.01.2026, l’Avv. Andrea Galli;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società A.C. Este S.r.l. ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio calciatore tesserato, Sig. Davide Aloia, dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND (cfr. Com. Uff. n. 61 del 22.12.2025), in relazione alla gara del Campionato di Serie D, girone C, Luparense/Este del 21.12.2025.
Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore per 3 giornate effettive di gara “Per aver colpito un calciatore avversario con un pugno.”.
La società reclamante ha sostenuto l’eccessiva afflittività della sanzione irrogata rispetto al comportamento tenuto dal suo tesserato nella circostanza per cui è causa, chiedendone la riduzione.
Secondo la società Este la condotta tenuta dal calciatore Orchi non sarebbe qualificabile in termini di violenza ex art. 38 del C.G.S., in quanto, durante lo svolgimento di un'azione di gioco, il giocatore Aloia aveva semplicemente urtato con la spalla un giocatore avversario, situazione che era stata erroneamente interpretata dal Direttore di Gara come gesto violento. Al contrario, secondo la reclamante, il giocatore sanzionato non avrebbe commesso alcun gesto di natura violenta, come si evincerebbe anche dalla registrazione video prodotta.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 9 gennaio 2026 il reclamo è stato esaminato e ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.
In via preliminare va rilevata l’inutilizzabilità del filmato prodotto dalla reclamante. La giurisprudenza sportiva, infatti, è unanime nello statuire l’inammissibilità del mezzo probatorio audiovisivo per finalità o in fattispecie diverse da quelle espressamente previste dal Codice di Giustizia Sportiva, anche al fine di salvaguardare il principio di certezza e di intangibilità delle risultanze del campo, che non possono essere messe in discussione da una rivalutazione postuma degli eventi in sede giudiziaria (per tutte, Corte Federale d’Appello Decisione/0119/CFA-2023-2024 Registro procedimenti n. 0121/CFA/2023-2024, oltre a Corte Sportiva di Appello, Sez. III, decisione n. 030 del 14 dicembre 2020; Corte Sportiva di Appello, Sez. I, decisione n. 055 del 09 novembre 2018; Corte Sportiva di Appello, Sez. I, decisione n. 106 del 22 febbraio 2019).
Dai documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61 comma 1 CGS, risulta che il calciatore Aloia “…a gioco in svolgimento e non in azione di gioco, colpiva un avversario con un pugno alla schiena senza però recare danno fisico”.
Gli atti ufficiali sono estremamente chiari nel descrivere la condotta del calciatore sanzionato, che, per le modalità con cui è stata posta in essere, sferrando un pugno, quindi con mano chiusa, alla schiena dell’avversario, “non in azione di gioco” e quindi da intendersi con il pallone non a distanza di gioco, reca in sé una indubbia potenzialità dannosa, non assumendo, peraltro, rilevanza alcuna la sussistenza o meno di un eventuale conseguente danno fisico al calciatore attinto dal colpo.
Alla luce degli elementi qualificanti il fatto in esame, pertanto, nel caso di specie il calciatore Aloia risulta aver posto in essere una condotta violenta connotata da volontaria aggressività e intenzione di produrre danni da lesioni personali o di offendere o porre in pericolo l’integrità fisica dell’avversario, ovvero ancora di determinarne uno stato di incapacità, anche temporanea, il che, per costante giurisprudenza, integra la fattispecie prevista e disciplinata dall’art. 38 CGS.
Ne consegue che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo è congrua e condivisibile e va quindi confermata.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Andrea Galli Fabio Di Cagno
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
