F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 138/TFN – SD del 20 Gennaio 2026 (motivazioni) – Oreste Cavaliere e ASD AVC Vogherese 1919 – 124/TFNSD

Decisione/0138/TFNSD-2025-2026

Registro procedimenti n. 0124/TFNSD/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Roberto Proietti – Presidente

Serena Callipari – Componente

Claudio Croce - Componente (Relatore)

Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 12 gennaio 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 15592/184pf25-26/GC/PN/fm del 15 dicembre 2025, depositato il 18 dicembre 2025, nei confronti della società ASD AVC Vogherese 1919, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

E’ posto in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale n. 15592/184pf25-26/GC/PN/fm del 15 dicembre 2025 e depositato il 18 dicembre 2025, nei confronti di:

1) Oreste Cavaliere, all’epoca dei fatti Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. AVC Vogherese 1919, per rispondere:

a) della violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 94 ter comma 5 delle N.O.I.F. e all’art. 31 comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver corrisposto al calciatore sig. Matteo Cortesi la somma di euro 3.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria, accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D.-A.I.C., nel termine previsto di trenta giorni dalla comunicazione del lodo emesso in data 19.6.2025 e notificato alle parti in data 20.6.2025, nell’ambito della vertenza 376/2024-2025;

b) della violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 94 ter comma 5 delle N.O.I.F. e all’art. 31 comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver corrisposto al calciatore sig. Mattia Gallo la somma di euro 1.700,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria, accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D.-A.I.C., nel termine previsto di trenta giorni dalla comunicazione del lodo emesso in data 20.6.2025 e notificato alle parti in data 20.6.2025, nell’ambito della vertenza 377/2024-2025;

2) A.S.D. AVC Vogherese 1919 a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Oreste Cavaliere così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

La fase istruttoria

Il presente procedimento trae origine dalla segnalazione, pervenuta in data 1^ agosto 2025, da parte dell’avvocato Edoardo Grosso in nome e per conto dei calciatori Matteo Cortesi e Mattia Gallo, del mancato pagamento in favore di quest’ultimi da parte della società A.S.D. AVC Vogherese 1919 delle somme stabilite dai lodi emessi dal Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.C. rispettivamente in data 19 giugno 2025 nell’ambito della vertenza n. 376/2024-2025 ed in data 20 giugno 2025 nell’ambito della vertenza n. 377/2024-2025.

Durante le indagini sono stati acquisiti il foglio censimento della società A.S.D. AVC Vogherese 1919 per le stagioni sportive 2024/2025 e 2025/2026, il suddetto “Lodo arbitrale irrituale” del 19 giugno 2025 emesso nell’ambito della vertenza n. 376/20242025 con relativa pec di avvenuta consegna in data 20 giugno 2025 della notifica da parte del Collegio Arbitrale, ed il suddetto “Lodo arbitrale irrituale” del 20 giugno 2025 emesso nell’ambito della vertenza n. 377/2024-2025 con relativa pec di avvenuta consegna in data 20 giugno 2025 della notifica da parte del Collegio Arbitrale.

La Procura Federale, all’esito delle indagini effettuate e sulla base della documentazione acquisita, ha concluso la propria attività sostenendo le ipotesi di responsabilità a carico del sig. Oreste Cavaliere e della società ASD AVC Vogherese 1919 dettagliatamente indicate nella Comunicazione di Conclusione delle Indagini del 14 novembre 2025 e su trascritte.

Successivamente alla Comunicazione di Conclusione delle Indagini, i deferiti, tramite il proprio legale Avv. Francesca Orrù, hanno inoltrato alla Procura Federale l’istanza datata 27 novembre 2025 avanzata ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva che, però, è stata ritenuta da parte della medesima Procura Federale non meritevole di accoglimento.

Alla luce di quanto detto, la Procura Federale ha proposto in data 15 dicembre 2025 il deferimento del sig. Oreste Cavaliere e della società ASD AVC Vogherese 1919.

La fase predibattimentale

Il giudizio è stato chiamato per l’udienza del 12 gennaio 2026.

Prima dell’apertura dell’udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale e la difesa del sig. Cavaliere hanno depositato proposta di accordo rimessa alla valutazione di questo Tribunale.

Il Tribunale, letta la proposta di accordo e uditi in udienza gli Avv.ti Alessandro D'Oria e Francesco Vignoli in rappresentanza della Procura Federale e l'Avv. Francesca Orrù per il deferito, ritenendo, ai sensi dell’art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti è corretta, così come congrua è la sanzione proposta, ha dichiarato efficace l’accordo e, definitivamente pronunciando, ha applicato al deferito Oreste Cavaliere, con separata decisione, la sanzione di mesi 8 (otto) di inibizione.

Il dibattimento

Nella medesima udienza del 12 gennaio 2026, nella quale ha svolto le funzioni di Segretario di udienza Marco Lai con l’assistenza di Francesco Carpinelli, sono comparsi l'Avv. Alessandro D'Oria e l'Avv. Francesco Vignoli per la Procura Federale. E', altresì, comparso l'Avv. Francesca Orrù in difesa della società deferita, accompagnata dal sig. Stefano Vercellotti, quale Dirigente della società ASD AVC Vogherese 1919.

In riferimento alla posizione della società ASD AVC Vogherese 1919, ha preso la parola l'Avv. D'Oria, il quale, dopo essersi riportato integralmente ai contenuti dell'atto di deferimento, ha chiesto l’irrogazione nei confronti della società deferita della sanzione di punti 2 (due) di penalizzazione nella classifica del campionato di competenza da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva.

Successivamente è intervenuta l'Avv. Francesca Orru, la quale, dopo aver evidenziato la condotta riparativa messa in atto da parte della società, non contestando il “quantum” dei punti di penalizzazione richiesti dalla Procura, ha chiesto che la decurtazione dei punti in classifica venisse attuata nella prossima stagione sportiva.

L'Avv. Doria ha brevemente replicato, insistendo affinché la sanzione venisse applicata nella corrente stagione sportiva.

La decisione

Entrando nel merito della questione, il Collegio rileva che dalla documentazione acquisita agli atti del procedimento i fatti oggetto della segnalazione risultano documentalmente provati, in quanto i provvedimenti del Collegio Arbitrale L.N.D.- A.I.C., sopra indicati, risultano ritualmente e correttamente notificati a mezzo pec alla società A.S.D. AVC Vogherese 1919; ne consegue che la predetta compagine risulta inadempiente per non aver provveduto al pagamento di quanto dovuto in favore dei calciatori sigg.ri Matteo Cortesi e Mattia Gallo nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dei predetti lodi arbitrali.

Ciò risulta, non solo dalla Segnalazione del 1^ agosto 2025 dell’avvocato Edoardo Grosso, ma anche e soprattutto dai documenti acquisiti nel presente procedimento.

In particolare, risulta provato, con riferimento al calciatore Matteo Cortesi, il mancato pagamento stabilito con il lodo arbitrale irrituale del 19 giugno 2025 emesso nell’ambito della vertenza n. 376/2024-2025 e notificato alle parti in data 20 giugno 2025 entro il termine di 30 giorni dalla notifica del Lodo in violazione dell’art. 94 ter, comma 5, delle N.O.I.F.; così come risulta provato, con riferimento al calciatore Mattia Gallo, il mancato pagamento stabilito con il lodo arbitrale irrituale del 20 giugno 2025 emesso nell’ambito della vertenza n. 377/2024-2025 entro il termine di 30 giorni dalla notificata del Lodo come previsto dal citato art. 94 ter, comma 5, delle N.O.I.F..

I fatti risultano, quindi, oggettivamente e documentalmente provati dagli atti presenti nel fascicolo processuale e, d'altronde, gli stessi fatti non hanno formato oggetto di contestazione da parte della Società deferita che ha, anzi, ammesso le proprie responsabilità; a tal proposito, va, infatti, evidenziato che, nel corso dell’udienza, il legale della società deferita, ha, in nome e per conto della medesima società, ammesso l’inadempimento e le responsabilità della stessa, non contestando la richiesta della Procura Federale di penalizzazione di 2 punti in classifica, ma chiedendo esclusivamente che i 2 punti di penalizzazione venissero scontati nella prossima stagione sportiva per non alterare e compromettere l’andamento del corrente campionato.

Il Collegio rileva, inoltre, che anche la suddetta richiesta di accordo ex art. 127, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, pervenuta, prima dell’udienza, congiuntamente dalla Procura Federale e dalla difesa del sig. Oreste Cavaliere, all’epoca dei fatti Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società deferita, rappresenta, a tutti gli effetti, un’ammissione di responsabilità che, ai sensi dell’art. 6 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, investe automaticamente e direttamente anche la società A.S.D. AVC Vogherese 1919 circa l’omesso pagamento in favore dei calciatori Cortesi e Gallo nel termine di 30 giorni dalla notifica dei Lodi arbitrali, degli importi stabiliti dai su citati Lodi.

La violazione del richiamato art. 94 ter, comma 5, delle N.O.I.F., secondo il quale “Il pagamento ai/alle calciatori/calciatrici, agli/alle allenatori/allenatrici e ai preparatori atletici delle Società della L.N.D. di somme, accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione”, comporta che, decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all’art. 31, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva.

Il comma 6 dell’art. 31 del Codice di Giustizia Sportiva prevede che “Il mancato pagamento, nel termine previsto dagli artt. 94 ter, comma 5, 94 quinquies, comma 8 e 94 septies, comma 6 delle NOIF, delle somme accertate dal competente Collegio Arbitrale, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica”. Questo Tribunale ritiene che, come da consolidata giurisprudenza, il rigoroso assetto normativo apprestato dall’ordinamento sportivo FIGC a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni delle società nei confronti dei tesserati, trova fondamento nell’esigenza, sia di assicurare la costante stabilità economico–finanziaria dei soggetti che partecipano attivamente ai campionati e sia dalla necessità di salvaguardare la par condicio tra tutte le squadre, che potrebbe essere compromessa qualora non venissero immediatamente intercettati e sanzionati eventuali sviamenti finanziari incidenti sulle obbligazioni assunte dalle società, come tali possibile fonte di ingiustificate posizioni di vantaggio.

In questo quadro, pertanto, le scadenze dettate dalla normativa federale sono tassative e non derogabili (si veda Decisione/0093/TFNSD-2025-2026, conformemente CFA, Sez. I, n. 55/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 12/2024-2025).

Nel caso di specie, quindi, per ciò che concerne il trattamento sanzionatorio, avendo la società violato, per due volte, la norma di riferimento, il Tribunale ritiene applicabile un punto di penalizzazione per ogni violazione commessa; penalizzazione da scontare, come da consolidata giurisprudenza, nel campionato corrente, non essendo accoglibile, anche perchè non adeguatamente motivata, la richiesta della deferita di scontare i punti di penalizzazione nella successiva stagione sportiva, trattandosi di penalizzazione afflittiva che deve produrre i suoi effetti nel corso del corrente campionato.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga alla società ASD AVC Vogherese 1919 la sanzione di punti 2 (due) di penalizzazione nella classifica del campionato di competenza da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva.

Così deciso nella Camera di consiglio del 12 gennaio 2026.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Claudio Croce                                                         Roberto Proietti

 

Depositato in data 20 gennaio 2026.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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