F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 139/TFN – SD del 20 Gennaio 2026 (motivazioni) – Marco La Rosa – 100/TFNSD

Decisione/0139/TFNSD-2025-2026

Registro procedimenti n. 0100/TFNSD/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Amedeo Citarella - Vice Presidente (Relatore)

Gaetano Berretta – Componente

Roberto Pellegrini – Componente

Angelo Venturini – Componente

Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 15 gennaio 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 12183/121pf25-26/GC/PN/fm del 6 novembre 2025, depositato il 7 novembre 2025, nei confronti del sig. Marco La Rosa, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto Prot. 12183/121pf25-26/GC/PN/fm del 6 novembre 2025, il Procuratore Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, il sig. Marco LA ROSA, all'epoca dei fatti Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società Novara F.C. S.p.A., per rispondere della violazione del Titolo III, paragrafo I), lettera A), numero 1), sub f), del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai Campionati Professionistici di Serie A, di Serie B e di Serie C 2024/2025, allegato al Comunicato Ufficiale n. 140/A pubblicato il 21.12.2023, anche in virtù del disposto di cui all’articolo 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per non avere adempiuto all'impegno, assunto con dichiarazione in sede di rilascio della Licenza Nazionale 2024/2025, a partecipare con almeno una squadra composta da giovani calciatrici appartenenti alla categoria Pulcini ai tornei delle categorie di base maschili o miste delle categorie Pulcini (Under 11 o Under 10) o Primi Calci.

La fase istruttoria

Il procedimento, avente ad oggetto “Segnalazione della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi in ordine al mancato adempimento della società Novara F.C. dell'impegno assunto con apposita dichiarazione in sede di rilascio della Licenza Nazionale 2024/2025”, risulta iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 29 luglio 2025 al n. 121pf25-26.

Nel corso dell’attività istruttoria, per quanto qui di interesse, sono stati acquisiti:

1) la nota prot. n. 1523/2025 del 04.7.2025 della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi Organizzativi della Federazione Italiana Giuoco Calcio, avente ad oggetto «Licenza nazionale 2024/2025 – Titolo III) del Comunicato Ufficiale n. 140/A del 21 dicembre 2023 – Novara F.C. S.p.A.»; 2) la dichiarazione Criteri Sportivi resa il 3.5.2024 dal sig. Marco La Rosa, nato a Catania il 1.6.1961, nella propria qualità di legale rappresentante pro tempore della Novara F.C. S.p.A.; 3) il Comunicato Ufficiale n. 140/A pubblicato il 21.12.2023, con il relativo allegato; 4-5-6) i Fogli di censimento della Novara F.C. S.p.A. per le stagioni sportive 2023/2024 - 2024/2025 - 2025/2026.

All’esito della notifica della Comunicazione di Conclusione delle Indagini intervenuta il 26.9.2025, la società Novara F.C. S.p.A. ha definito la sua posizione ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva.

Il sig. Marco La Rosa non ha chiesto di essere sentito, né ha presentato memorie nel termine assegnato ai sensi dell’articolo 123, comma 1, CGS.

La fase predibattimentale

L’udienza di trattazione del giorno 4.12.2025, giusta ordinanza in pari data, è stata rinviata al 15.1.2025, con salvezza dei diritti di prima udienza e con abbreviazione dei termini a comparire, per la probabile inosservanza del termine a comparire.

L’ordinanza del 4.12.2025 è stata notificata al deferito in pari data, sia presso la pec della società Novara F.C. S.p.A., sia a mezzo lettera raccomandata a.r. disponibile per il ritiro dal 18.12.2025 presso l’Ufficio postale di Giarre, suo luogo di residenza. Non risultano svolte attività difensive.

Il dibattimento

All’udienza del giorno 15.1.2026, tenuta in modalità video conferenza, hanno preso parte, per la Procura Federale, gli avv.ti Alessandro D’Oria e Daniele Labianca.

Nessuno è comparso per il deferito.

L’avv. D’Oria, richiamato l’atto di deferimento, ha chiesto irrogarsi la sanzione di mesi 3 (tre) di inibizione. All’esito del dibattimento il Collegio ha riservato la decisione.

La decisione

1. In via preliminare, il Collegio osserva che l’ordinanza del 4.12.2025, con cui è stato disposto il rinvio della trattazione, notificata al deferito sia presso l’indirizzo di posta elettronica certificata della società dell’ultimo tesseramento, sia a mezzo raccomanda a.r., deve ritenersi ritualmente notificata.

Quanto alla prima modalità di comunicazione, si ricorda che l’art. 53, comma 5, lett. a), punto 2), del C.G.S. “ nell'ipotesi in cui l'interessato non risulti tesserato al momento della instaurazione del procedimento”, prevede che la notifica vada eseguita “all'indirizzo di posta elettronica certificata della società dell'ultimo tesseramento” ed in tale eventualità, prosegue la norma, “ La società ha l’obbligo di trasmettere la comunicazione all'interessato dandone prova all'organo procedente. In caso di mancata trasmissione all'interessato da parte della società, nei confronti della stessa possono essere inflitte una o più sanzioni di cui all'art. 8, tranne che la stessa non ne dimostri la impossibilità”.

In una fattispecie in cui si discuteva della notifica ai sensi del punto 1) della richiamata norma nei confronti di un tesserando, la CFA, con la decisione n. 110/2024-2025, ha ritenuto che “[…], la società notificataria ha l’obbligo di trasmettere la comunicazione al tesserato o equiparato. Questa però è norma di condotta e non di validità, nel senso che il suo mancato rispetto espone la società alle sanzioni prospettate dall’art. 8 C.G.S. e, sul piano dei rapporti fra le parti, eventualmente alle conseguenze negative previste dall’ordinamento generale, ma non è destinata a influire sulla validità del deferimento e del successivo giudizio, non potendo richiedersi alla Procura federale di controllare il rispetto di un obbligo che appartiene a una sfera che le rimane totalmente estranea.”

Se quanto precede è valido nei confronti di un tesserando, non può non esserlo anche nei confronti di colui che presso quella società non è più tesserato e che, allo stesso tempo, non risulta essere tesserato nemmeno presso altra società, dal momento che, anche per quella di cui al successivo punto 2) della lettera a), rimane immutata la natura di norma di condotta “e non di validità”, non destinata a influire sulla validità del deferimento e del successivo giudizio.

Quanto alla notifica a mezzo del servizio postale, sia qui sufficiente ricordare che, “ Anche nel processo disciplinare sportivo della FIGC quando, per la notifica, si faccia ricorso al servizio postale, l’incombenza, in caso di mancato esito positivo della consegna e di contestuale avviso da parte dell’operatore postale, si intende perfezionata per il destinatario decorsi 10 giorni dal deposito presso l’Ufficio postale; ciò in forza del rinvio operato dall’art. 2, comma 6, del CGS del CONI alle norme generali del processo civile (nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva) e di quanto disposto dall’art. 3, comma 4, del nuovo CGS della FIGC (il quale disciplina i rapporti tra il CGS e le altre fonti normative), nonché di quanto affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 3 del 2010” (Dec. n. 45/CFA del 17.1.2020).

Fatta applicazione degli anzidetti principi, da cui non v’è motivo di discostarsi, considerato che la pec presso la società è stata inviata in data 4.12.2025, che la raccomandata è risultata disponibile per il ritiro sin dal 18.12.2025 e, alfine, tenuto conto che l’udienza di trattazione è stata fissata per il 15.1.2026, la notificazione dell’ordinanza del 4.12.2025 deve ritenersi ritualmente perfezionata.

2. Nel merito, si osserva quanto segue.

All’esito delle verifiche effettuate dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC con riferimento al Titolo III) del Comunicato Ufficiale n. 140/A del 21 dicembre 2023, lettera A), punto 1), sub f), la Commissione Criteri Infrastrutturali e SportiviOrganizzativi, nella riunione del 30 giugno 2025, ha riscontrato che la società Novara F.C. S.p.A., in sede di richiesta della Licenza Nazionale per la stagione 2024-2025, non aveva ottemperato all’impegno - assunto con apposita dichiarazione del 3.5.2024 - di partecipare, con almeno una squadra composta da giovani calciatrici appartenenti alla categoria Pulcini, ai tornei delle categorie di base maschili o miste delle categorie Pulcini (Under 11 o Under 10) o Primi Calci.

Come è dato rilevare dal richiamato C.U. n. 140/A del 21 dicembre 2023, Titolo III, lettera A), punto 1), sub f), trattasi di impegno finalizzato all’ottenimento della Licenza nazionale.

Non vi è dubbio che il sig. La Rosa, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società Novara F.C. S.p.A., pur avendo formalmente assunto l’impegno, non vi abbia provveduto.

D’altro canto, se pure in assenza di attività difensiva, anche a non volere tenere conto che la società Novara F.C. S.p.A. ha definito la propria posizione ai sensi dell’art. 126 del C.G.S., non risulta nemmeno che l’impegno sia stato assolto in via alternativa, secondo una delle modalità sub punti i) e ii) della richiamata lettera f), in forza dei quali l’impegno può ritenersi rispettato se la richiedente la Licenza Nazionale, entro il termine del 30 novembre 2024:

“i) abbia precedentemente acquisito o acquisisca il titolo sportivo o partecipazioni di controllo di una società di calcio femminile di Serie A, di Serie B, di Serie C, di Eccellenza o di Promozione e la stessa partecipi, con almeno una squadra composta da giovani calciatrici appartenenti alla categoria Esordienti ed una squadra composta da giovani calciatrici appartenenti alla categoria Pulcini ai tornei delle categorie di base maschili o miste rispettivamente delle categorie Esordienti (Under13 o Under 12) o Pulcini (Under 11), e delle categorie Pulcini (Under 11 o Under 10) o Primi Calci;

ii) concluda un accordo di collaborazione, con una società di calcio femminile di Serie B, di Serie C, di Eccellenza o di Promozione, con sede nella stessa regione e la stessa partecipi, con almeno una squadra composta da giovani calciatrici appartenenti alla categoria Esordienti ed una squadra composta da giovani calciatrici appartenenti alla categoria Pulcini ai tornei delle categorie di base maschili o miste rispettivamente delle categorie Esordienti (Under13 o Under 12) o Pulcini (Under 11), e delle categorie Pulcini (Under 11 o Under 10) o Primi Calci. In tal caso alla dichiarazione d’impegno dovrà essere allegata una scheda informativa riguardante le società, corredata da copia dei medesimi accordi”.

In conclusione, considerato che i soggetti di cui all’art. 2 del CGS sono tenuti all’osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF), nonché delle altre norme federali e dei principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva (art. 4, co. 1, CGS), la responsabilità del sig. Marco La Rosa, in ordine all’inosservanza dell'impegno assunto con dichiarazione in sede di rilascio della Licenza Nazionale 2024/2025, può ritenersi accertata con ragionevole certezza.

3. Quanto alla sanzione, tenuto conto che la stessa, oltre che effettiva ed afflittiva (art. 44, co. 5, CGS), deve essere proporzionale al disvalore della condotta, onde assolvere alla funzione preventiva e dissuasiva che le è propria ( CFA - S.U. n. 110-2022/2023), in adesione alla richiesta formulata dalla Procura Federale, il Collegio ritiene congrua la sanzione di mesi 3 (tre) di inibizione.

4. Da ultimo, con riferimento alla pec del 7.11.2025 della Procura , contenente l’atto di deferimento, e della pec del 4.12.2025 con cui è stata notificata l’ordinanza del 4.12.2025 di questo Tribunale, si rileva che negli atti non vi è alcuna evidenza dell’attività notificatoria posta a carico del Novara F.C. S.p.A. dall’art. 53, co. 5, lett. a), n. 2 del CGS.

Ai fini della verifica della eventuale violazione di quanto previsto dalla richiamata norma, pertanto, si reputa opportuno demandarne l’accertamento alla Procura Federale.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga al sig. Marco La Rosa la sanzione di mesi 3 (tre) di inibizione.

Manda alla Procura Federale perché accerti l'adempimento dell'obbligo ex art. 53, comma 5, punto 2, CGS gravante sulla società Novara FC Spa e assuma le valutazioni conseguenti.

Così deciso nella Camera di consiglio del 15 gennaio 2026

 

IL RELATORE                                             IL PRESIDENTE

Amedeo Citarella                                           Carlo Sica

 

Depositato in data 20 gennaio 2026.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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