F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 143/TFN – SD del 22 Gennaio 2026 (motivazioni) – Dott. Antonio Zappi e Dott. Emanuele Marchesi – 119/TFNSD

Decisione/0143/TFNSD-2025-2026

Registro procedimenti n. 0119/TFNSD/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Roberto Proietti - Vice Presidente

Valentina Ramella - Vice Presidente

Giammaria Camici - Componente (Relatore)

Francesca Paola Rinaldi - Componente (Relatore)

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 12 gennaio 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 15586/120pf25-26/GC/blp, depositato il 15 dicembre 2025, nei confronti del dott. Antonio ZAPPI e del dott. Emanuele MARCHESI, la seguente

DECISIONE

Con atto del giorno 15 dicembre 2025, depositato lo stesso giorno e rubricato da quest’Ufficio al n. 119/TFNSD/2025-2026 del registro procedimenti, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale:

1) il Sig. Antonio ZAPPI, quale Presidente dell’Associazione Italiana Arbitri, per rispondere:

a) della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità che devono essere osservati in ogni atto o rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che con specifico riferimento a quanto disposto dall’art. 42, comma 1 e comma 3, lettere a) e c), del Regolamento A.I.A. e dagli artt. 3, 5, 6.1 del Codice Etico A.I.A., secondo cui gli arbitri sono tenuti a svolgere le proprie funzioni con lealtà sportiva, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio, nonché a comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile alla attività sportiva, con trasparenza, correttezza e probità e ad improntare il loro comportamento, anche estraneo allo svolgimento dell’attività sportiva e nei rapporti con colleghi e terzi, ai principi di lealtà, trasparenza, rettitudine e della comune morale, a difesa della credibilità ed immagine dell’A.I.A. e del loro ruolo arbitrale ed anche in relazione a quanto previsto dall’art. 25, comma 1, del Regolamento A.I.A., entrato in vigore con C.U. F.I.G.C. n. 268/A del 27.06.2024, che - a decorrere dalla sua entrata in vigore impone che tutti i Responsabili apicali degli Organi tecnici restino in carica per due stagioni sportive, per avere lo stesso, in qualità di Presidente dell’Associazione Italiana Arbitri, in occasione della seduta del Comitato Nazionale A.I.A. del 4 luglio 2025, fissata, tra l’altro, per le nomine dei Responsabili e Componenti OOTTNN, al fine di fare deliberare dall’Organo Collegiale la nomina dei Sig.ri Daniele Orsato e Stefano Braschi, rispettivamente a Responsabile della C.A.N. C e della C.A.N. D dell’A.I.A., posto in essere una pluralità di condotte che hanno di fatto indotto i Sig.ri Maurizio CIAMPI e Alessandro PIZZI a rassegnare le proprie dimissioni dai rispettivi incarichi, ricoperti all’epoca dei fatti, di Responsabili della C.A.N. C e della C.A.N. D dell’A.I.A., nonostante i medesimi CIAMPI e PIZZI avessero contratti biennali stipulati con la F.I.G.C. aventi entrambi scadenza il 30 giugno 2026, come previsto dall’art. 25, comma 1 del Regolamento AIA, entrato in vigore con C.U. F.I.G.C. n. 268/A del 27.06.2024, nonché ad accettare incarichi diversi e non apicali, comunque meno remunerati di quelli precedentemente ricoperti (segnatamente, CIAMPI componente CAN e PIZZI componente CAN C).

Segnatamente:

- con riferimento al sig. Maurizio CIAMPI:

- per avergli prospettato in data 10 giugno 2025 la sua intenzione di nominare al suo posto quale Responsabile della C.A.N. C il Sig. Daniele Orsato e per avere offerto al medesimo Sig. CIAMPI la possibilità di rivestire un nuovo incarico (“mi propose di passare a “qualsiasi altro incarico io avessi richiesto” pur di lasciare il mio attuale incarico di Responsabile Can C. Mi disse che era sua intenzione proporre al collega Orsato di prendere il mio posto ma non aveva ancora la certezza che Orsato avrebbe accettato”…. “Abbiamo condiviso il fatto che il nuovo ruolo che avrei potuto assumere avrebbe potuto essere quello di Vice commissario CAN A e B”);

- per avere, poi, improvvisamente e del tutto inaspettatamente (“Preciso che dopo l’incontro del 10.6.2025 ZAPPI mi contattò per comunicarmi che avrebbe dato il mio numero di telefono a Giovanni Spitaleri per organizzare la stagione sportiva 2025/2026 della serie C. Pertanto, ho ritenuto che la proposta di lasciare il mio incarico presso la Can C fosse stata abbandonata. Con mio grande stupore in data 3.7.2025 ricevetti una telefonata da ZAPPI”) il 3 luglio 2025, ovvero il giorno prima della seduta del Comitato Nazionale indetta per il 4 luglio 2025 per le nomine degli OO.TT., contattato lo stesso CIAMPI chiedendogli di rassegnare le proprie dimiss oni dall’incarico Responsabile d ll C.A.N. C, in quanto il sig. Daniele Orsato, a suo d re, aveva accettato di rivestire quello stesso ruolo (“mi richiedeva di formalizzare le mie dimissioni dalla Can C in quanto Orsato aveva accettato di prendere il mio posto” … “il 3 luglio 2025, quando ZAPPI mi ha contattato e successivamente anche scritto via whatsapp per rappresentarmi la modalità formale per procedere all’avvicendamento dei ruoli di cui sopra. In particolare, mi rappresentava che sarebbe stato necessario che io inviassi le mie dimissioni dal ruolo di Responsabile CAN C, per poi procedere alla convenuta nomina di Vice Responsabile CAN A e B”) e trasmettendogli contestualmente il testo delle dimissioni da inviare all’A.I.A., nonostante le perplessità manifestate dal CIAMPI (Ho anche esposto via messaggio questa mia perplessità al Presidente ZAPPI sempre il 3 luglio e lui mi ha fornito un eventuale testo da utilizzare per le dimissioni”);

- nell’avere, per indurlo a rassegnare le dimissioni, rassicurato il Sig. CIAMPI, a fronte delle perplessità mostrate da quest’ultimo in ordine alle conseguenze, anche di natura risarcitoria, derivanti da una prematura e non preavvisata interruzione del rapporto contrattuale con la F.I.G.C. (i.e.: in violazione del preavviso contrattuale previsto dal contratto in essere con la F.I.G.C), avente naturale scadenza in data 30 giugno 2026, come previsto dall’art. 25, comma 1 del Regolamento AIA, entrato in vigore con C.U. F.I.G.C. n. 268/A del 27.06.2024, che avrebbe interloquito con la Presidenza Federale e che avrebbe sopperito a qualsivoglia danno di natura economica mediante l’utilizzo di un non meglio specificato fondo dell’A.I.A., pur non potendo dare alcuna reale ed effettiva rassicurazione sulle condizioni contrattuali sottoscritte dal CIAMPI, sia perché non era parte contrattuale della F.I.G.C., sia perché non rientrava nelle esclusive prerogative di Presidente dell’A.I.A. il potere di gestione del menzionato e non meglio definito fondo A.I.A. (“Rimasi stupito di questa telefonata e gli dissi che vi era nel mio contratto professionale l’art. 8 che mi imponeva di dare un preavviso di 15 giorni alla FIGC, con rischio di risarcimento danni a mio carico. Lo stesso giorno mandai tramite whatsapp la foto del contratto al Presidente. Lui mi disse che prendeva atto di questo ostacolo e che ne avrebbe parlato al Presidente Gravina per trovare una soluzione concordata. Preciso infatti che il contratto è con la FIGC e non con l’AIA.” …. “ZAPPI mi scrisse poi per comunicarmi che non era riuscito a fissare un appuntamento con il Presidente Gravina perché era venerdì pomeriggio e non poteva neanche Brunelli e che si era limitato a sentire al telefono l’Avv. Viglione avvocato della FIGC.”

… “La stessa sera ZAPPI mi chiamò tra le ore 20.00 e le 21.00 e mi disse che non ci sarebbe stata alcuna liberatoria da parte della FIGC in quanto non era riuscito a ottenere incontro con i vertici della Federazione ma che non avrei corso alcun rischio di natura economica in quanto lui si impegnava a coprire eventuali danni economici con un fondo dell’AIA di cui non ricordo la denominazione” …. “Io scoprii che la FIGC era all’oscuro di tutto, nonostante il mio contratto fosse stato firmato dal Presidente della FIGC, in data 3.7.2025 verso l’ora di pranzo quando chiamai l’Avv. Viglione, legale FIGC, per raccontargli la vicenda e la richiesta delle mie dimissioni”);

- nell’avere, attraverso il compimento delle predette condotte, ingenerato nel Sig. CIAMPI, oltre al falso convincimento che non avrebbe avuto conseguenze economiche se avesse presentato le dimissioni, una forte crisi emotiva, che, alle ore 22.00 del 3.07.2025, induceva quest’ultimo a dare le dimissioni dalla carica di Responsabile della CAN C (“Si confermo che nella telefonata ZAPPI intendeva convincermi a dare le dimissioni tanto che io ebbi una crisi di nervi e mi misi a piangere. Lui mi disse di stare calmo e che non ci sarebbero state conseguenze economiche”. … “Si, diedi le dimissioni alle ore 22.00 dello stesso 3.7.2025. Mi determinai a farlo solo perché ero stanco e provato da questa vicenda e non potevo onestamente più. Per dare le dimissioni non utilizzai il testo mandatomi da ZAPPI ma scrissi io un testo secondo mia volontà. Confermo che quando diedi le dimissioni, e ancora oggi, ebbi timore che la FIGC potesse agire nei miei confronti per chiedermi i danni perché non diedi alcun preavviso in violazione del contratto. Preciso, altresì, che la FIGC non ha mai accettato le mie dimissioni. Le mie dimissioni erano indirizzate alla segreteria dell’AIA e dall’AIA trasmesse alla FIGC. Il giorno 4.7.2025 vennero ufficializzate le nomine”). Precisamente alle ore 08:35 del 4 luglio 2025, il Presidente dell’A.I.A. inoltrava per mail al Segretario dell’A.I.A. tali dimissioni chiedendo di porle all’attenzione del Comitato; poi, verso le 10:00, una volta in ufficio, poco prima dell’inizio della seduta del Comitato, parlava direttamente con il Segretario disponendo di inviare le dimissioni alla segreteria di Presidenza FIGC;

- nell’avere di fatto procurato un pregiudizio di natura patrimoniale al Sig. CIAMPI, posto che lo stesso nell’attuale incarico di Componente CAN percepisce un compenso inferiore di euro 10.000,00 rispetto a quello percepito allorché rivestiva l’incarico di Responsabile CAN C.

- con riferimento al sig. Alessandro PIZZI :

- nell’avere proposto al Sig. Alessandro PIZZI in data 29 giugno 2025 di lasciare il proprio incarico di Responsabile della C.A.N. D per transitare nella C.A.N. C quale componente e, a fronte delle perplessità mostrate del Sig. PIZZI in virtù dell’esistenza del contratto biennale con la F.I.G.C., come previsto dall’art. 25, comma 1 del Regolamento AIA, entrato in vigore con C.U. F.I.G.C. n. 268/A del 27.06.2024, che prevedeva un compenso annuo di euro 50.000,00, nell’averlo rassicurato che avrebbe interloquito direttamente con la F.I.G.C. per trovare un soluzione, pur non potendo dare alcuna rassicurazione in tal senso, non essendo una parte contrattuale della Federazione (“Confermo di aver ricevuto il 29 giugno 2025 una telefonata dal Presidente ZAPPI, il quale mi propose di lasciare il ruolo di responsabile di CAN D per passare nei ruoli della CAN C. Io gli chiesi se sarei stato responsabile o meno della CAN C e mi disse che sarei stato un semplice componente. Gli feci presente subito che avevo un contratto con la FIGC ancora per un anno per il compenso di euro 50.000,00 annui. Lui mi disse di stare tranquillo che avrebbe gestito in prima persona la questione con la FIGC, mia parte contrattuale. Mi disse inoltre di mantenere il massimo riserbo della telefonata, poiché il mio spostamento era una delle tante possibilità di cambiamento d’organico a cui stava lavorando. Il giorno dopo, con mia somma sorpresa, trovai la notizia pubblicata sul Corriere dello Sport ma preciso che io non avevo parlato con nessuno. Il Corriere dello Sport scrisse n particolare che  mio posto sarebb ndato il Collega Braschi.”);

- nell’avere poi ZAPPI, improvvisamente e inaspettatamente (“Non ho più sentito il Presidente ZAPPI fino al 3 luglio 2025. Interpretai il silenzio del Presidente come se la prima possibilità offertami era venuta meno. Quindi continuai a fare il mio lavoro di Responsabile di CAN D”), contattato, insieme al componente del Comitato Nazionale A.I.A. Emanuele MARCHESI, il Sig. Alessandro PIZZI la sera del 3 luglio 2025, ovvero il giorno prima della seduta del Comitato Nazionale indetta per il 4 luglio 2025 per le nomine degli OO.TT., chiedendogli di rassegnare le proprie dimissioni dall’incarico di Responsabile della C.A.N. D, al fine di nominare nello stesso ruolo Braschi (“Ho sentito parlate per la prima volta di “dimissioni” soltanto il 3 luglio 2025 quando fu contattato al telefono da Emanuele MARCHESI, Componente del Comitato Nazionale AIA, il quale mi passò al telefono il Presidente ZAPPI. Il Presidente mi chiese di formalizzare le mie dimissioni da Responsabile di CAN D in quanto soltanto dopo le mie dimissioni avrebbero potuto nominare il mio sostituto Braschi e mi avrebbero potuto nominare in CAN C” … “Nel corso della stessa telefonata MARCHESI ha messo in viva voce il suo telefono ed ho avuto modo di parlare con il presidente ZAPPI (alla telefonata in viva voce ho potuto interloquire anche con Valentina Finzi Francesco Massini) il quale mi ha chiesto di dare le dimissioni da responsabile della CAN D al fine di poter perfezionare la mia ricollocazione presso la CAN C. Sono rimasto spiazzato dalla richiesta di dimissioni dal mio ruolo in CAN D in quanto non avevo più avuto informazioni circa la risoluzione del mio contratto con la FIGC” … “In quel momento mi sono sentito perplesso e spiazzato in quanto la procedura mi sembrava poco lineare.”);

- per avere, al fine di indurlo a rassegnare le dimissioni, rassicurato il Sig. PIZZI, a fronte delle perplessità manifestate da quest’ultimo in ordine alle conseguenze che avrebbe potuto subire sul piano contrattuale da parte della F.I.G.C., tenuto conto della naturale scadenza del contratto in data 30.06.2026, come previsto dall’art. 25, comma 1 del Regolamento AIA, entrato in vigore con C.U. F.I.G.C. n. 268/A del 27.06.2024, che avrebbe gestito in prima persona la questione con la Federazione, con ciò ingenerando nel PIZZI un falso convincimento, tenuto conto dell’assenza in capo al Presidente A.I.A. di alcun potere di incidenza sul rapporto contrattuale tra il PIZZI e la F.I.G.C. (“Gli feci presente subito che avevo un contratto con la FIGC ancora per un anno per il compenso di euro 50.000,00 annui. Lui mi disse di stare tranquillo che avrebbe gestito in prima persona la questione con la FIGC, mia parte contrattuale” … “Lui mi disse che apprezzava il mio gesto di lasciare l’incarico e che avrebbe seguito lui la mia vicenda contrattuale con la FIGC”);

- per avere detto, sempre al fine di indurlo a rassegnare le dimissioni, a fronte dei timori manifestati dal Sig. PIZZI in ordine alle conseguenze, anche risarcitorie, derivanti da una prematura e non preavvisata interruzione del rapporto contrattuale con la F.I.G.C., avente naturale scadenza in data 30.06.2026, come previsto dall’art. 25, comma 1 del Regolamento AIA, entrato in vigore con C.U. F.I.G.C. n. 268/A del 27.06.2024, che avrebbe rinviato di 14 giorni le nomine di tutti gli organici AIA, lasciando intendere al PIZZI che la mancata formalizzazione delle dimissioni avrebbe ritardato in modo significativo la composizione dei nuovi organici A.I.A. Tale affermazione induceva il Sig. PIZZI a rispondere che preferiva rimanere nel proprio ruolo, non essendo mai accaduto in precedenza che le nomine strumentali alla composizione dei nuovi organici fossero state rinviate, circostanza che, ove accaduta, avrebbe potuto far insorgere una responsabilità “morale” del Sig. PIZZI nei confronti dell’intero apparato associativo (“Preciso che alla richiesta di dimissioni di ZAPPI dissi subito di no, perché il Presidente non era in grado di darmi le risposte che attendevo in ordine al rispetto delle clausole del contratto in essere con la FIGC. Il Presidente ZAPPI mi replicò che se io avevo timore delle conseguenze delle mie dimissioni sul contratto, avrebbe rinviato di 14 giorni le nomine di tutti gli organici AIA per evitare problemi con la FIGC per mancato preavviso. Io risposi che la proposta di rinviare di 14 giorni, arrivata nella tarda serata del 3 luglio 2025, mi sembrava inverosimile perché non era mai successo nella storia dell’AIA e avrei avuto delle responsabilità nei confronti dell’intero apparato associativo. Gli dissi quindi che avrei preferito rimanere nel mio ruolo di responsabile CAN D.”);

- per avere, tenendo le predette condotte, ingenerato nel Sig. PIZZI una pressione emotiva che, tra le ore 24.00 del 3.07.2025 e le ore 1.00 del 4.07.2025, lo induceva a richiamare il Presidente ZAPPI ed a comunicare le richieste dimissioni, che formalizzava con un testo in cui precisava, in modo aderente alla realtà storica degli accadimenti, che le stesse erano state richieste dal Presidente ZAPPI (“Dopo aver chiuso la telefonata con il Presidente ZAPPI mi confrontai al telefono con il collega CIAMPI che aveva avuto la stessa proposta di dimissioni da Responsabile CAN C. CIAMPI mi disse al telefono che non si poteva andare avanti senza la fiducia del presidente e che quindi si era determinato a lasciare il suo posto. Ricordo che CIAMPI era molto coinvolto emotivamente dalla vicenda ed anche io provavo le stesse sensazioni negative. Richiamai al telefono il Presidente ZAPPI tra le ore 24,00 a l’una del 4 luglio 2025 e gi dissi che avrei formalizzato le mie dimissioni. Lui mi disse che apprezzava il mio gesto di lasciare l’incarico e che avrebbe seguito lui la mia vicenda contrattuale con la FIGC. Dopo questa telefonata mandai una mail alla segreteria dell’AIA e al Presidente dell’AIA, nella quale scrissi “come richiesto dal Presidente mi dimetto etc…” … “Preciso di essermi determinato a dare le dimissioni dal mio precedente incarico in quanto ho percepito di non avere, per quel ruolo, la fiducia dal Presidente AIA e dopo 30 anni di associato AIA non volevo non rispettare una indicazione che mi proveniva dal vertice dell’AIA. Sono in AIA dall’età di 16 anni e sono stato abituato a rispettare la gerarchia” ... “Dopo una mia riflessione personale (volevo evitare infatti di essere la causa di un ritardo nella pubblicazione delle nomine, cosa mai successa nella storia dell’AIA, che avrebbe potuto arrecarmi anche un danno reputazionale nei confronti degli altri associati, non potevo continuare nel mio ruolo in assenza di una fiducia tecnica e quindi anche per un senso di appartenenza all’AIA, essendo associato da quando avevo 15 anni ed avendo ricoperto per diversi anni ruoli apicali e di responsabilità) nella tarda serata del 3 luglio ho chiamato il presidente ZAPPI preannunciando le mie dimissioni dal ruolo di responsabile della CAN D al fine di assumere l’incarico nella CAN C”. Sul punto MARCHESI d chiara: “Posso reche PIZZImi r sembrato destabilizzato, nel senso cheav ndoun ncarco la cui durata biennale ricopriva anche la stagione sportiva successiva era sorpreso e quindi destabilizzato dal fatto di dover passare ad altro incarico” …. “Anche nella seconda telefonata il PIZZI mi sembrò provato ed indeciso ad accettare la proposta del Presidente”;

- per avere, al fine di occultare il reale verificarsi degli accadimenti e sfuggire in tal modo alle conseguenze del proprio operato anche sul piano disciplinare sportivo, facendo apparire come spontanee dimissioni in realtà indotte con le condotte illecite sopra descritte, trasmesso al PIZZI il 4 luglio 2025 un messaggio whatsapp alle ore 00,38 ed uno successivo alle 00,39 contenente un testo di nota di dimissioni, nel quale non vi era alcun riferimento alla richiesta di dimissioni fatta dallo stesso Presidente A.I.A., e per avere chiesto al dimissionario di fare proprio tale testo (questo il testo del messaggio whatsapp di ZAPPI a PIZZI delle ore 00,38: ”Grazie Alessandro per la tua disponibilità. Rispetto a quanto proposto se lo riterrai di seguito una bozza per poter procedere alla formalizzazione dell’atto che consentirebbe il tuo inquadramento nel nuovo ruolo. Grazie ancora per la disponibilità che dai a questo importante e - speriamo davvero - progetto di successo. Di sicuro da me avrai sempre una grande stima e considerazione. E chiamami ogni volta che avvertirai una minima difficoltà. A presto!”). Questo il testo di dimissioni inviato da ZAPPI a PIZZI con whatsapp delle 00,39: “Oggetto: Dimissioni. Con riferimento ai rapporti informali intercorsi con il Presidente dell’AIA ed appresa la sua intenzione di formulare la proposta al Comitato Nazionale del 4 luglio per la nomina nel ruolo di Componente della Commissione Arbitri Nazionale Serie C (C.A.N. C) rassegno le dimissioni dall’incarico corrente di Responsabile della Commissione Arbitri Nazionale Serie D (C.A.N. D). Ringrazio per la proposta che ho intenzione di accettare. Cordialmente.”). Il PIZZI, in un primo momento non si adeguava al testo inviato dal Presidente dell’A.I.A. ed inviava, alle ore 1,36 del 4 luglio 2025, una mail a ZAPPI ed alla segreteria A.I.A., in cui descriveva la realtà dei fatti, ovvero che le dimissioni dal proprio incarico erano state richieste dal Presidente dell’A.I.A., del seguente tenore letterale “Antonio, come richiestomi poco fa nel nostro colloquio telefonico, invio le mie dimissioni dal ruolo di Commissario CAN D. Saluti”. Il Presidente ZAPPI, alle ore 2,50 del 4 luglio 2025, riscontrava la citata mail del PIZZI con una mail con la quale chiedeva al dimissionario di modificare il testo delle dimissioni, affinché le stesse potessero sembrare frutto di un atto volontario e spontaneo da parte dello stesso PIZZI, del seguente tenore letterale “Alessandro, ti chiedo scusa, ma questa a mio parere è una formula che non va bene, in quanto sembrerebbe che io ti abbia fatto una richiesta di dimissioni, circostanza che non corrisponde alla realtà. Le tue dimissioni dalla Can D sono da ritenere, qualora rassegnate, frutto di un percorso condiviso per assumere un nuovo ruolo quale componente della CAN C. Perdonami, ma è molto importante sottolineare che io ho solo proposto un possibile nuovo ruolo e che le tue dimissioni volontarie sono propedeutiche alla nuova nomina. Ti ringrazio per l'attenzione.” Successivamente, alle successive ore 4,01, PIZZI inviava una nuova mail a ZAPPI ed alla segreteria A.I.A. con la quale ripresentava le dimissioni già formalizzate in precedenza, in cui riportava il testo mandatogli dallo stesso ZAPPI nel richiamato whatsapp delle ore 00.39. (Sul punto, PIZZI ha dichiarato: “DOMANDA: Le sue dimissioni dall'incarico precedente si possono ritenere libere? RISPOSTA: “No, non lo sono state pienamente. Posso aggiungere che, alla luce di quanto ho vissuto nei mesi successivi ed alle situazioni contrattuali successive, se avessi la possibilità di tornare indietro non darei le dimissioni. Ho sempre chiarito che davo la mia disponibilità a ragionare su percorsi tecnici alternativi a patto che ci fosse chiarezza ed accordo con la Federazione sulle condizioni contrattuali. Pur rispettando la figura del presidente AIA, ho sempre chiarito che il mio unico interlocutore era la FIGC. Preciso che non mi sono state date alternative alle dimissioni in quella sede perché tutte le eventuali discussioni contrattuali sarebbero dovute avvenire successivamente”). Nell’avere di fatto procurato un pregiudizio di natura patrimoniale al Sig. PIZZI, posto che lo stesso nell’attuale incarico di componente della CAN C percepisce un compenso inferiore di euro 30.000,00 annui rispetto a quello percepito allorché rivestiva l’incarico di Responsabile della CAN D

(“Dopo le mie dimissioni fui nominato nella CAN C, come mero componente in quanto il responsabile è Daniele Orsato. Attualmente ho un compenso di euro 20.000,00 quindi di euro 30mila più basso rispetto a quello che avevo come responsabile CAN D. Non ho firmato il nuovo contratto in quanto quello trasmessomi era sbagliato in quanto intestato ad altro arbitro mio omonimo. Il 7 luglio ricevetti un messaggio da parte del Presidente ZAPPI nel quale mi comunicava che si aveva appena parlato con Daniele Orsato e che avrebbe affrontato a breve anche la questione del mio compenso per il nuovo incarico, tenuto conto che ero in perdita di 30mila euro rispetto al contratto precedente. Dopo questo messaggio non è successo nulla. Ricevetti il 21 settembre 2025 una busta dalla segreteria con il contratto che indicava come corrispettivo di 20 mila euro. ADR: Voglio precisare che trascorsi ormai tre mesi dal nuovo incarico ho capito che è difficile che cambi qualcosa dal punto di vista economico, anche se mi era stato promesso dal Presidente ZAPPI che mi sarebbe stato riconosciuto un progetto integrativo di coaching per gli arbitri al primo e secondo anno della categoria di Serie C. Ad oggi di questo progetto non ho avuto nessuna notizia. Preciso ancora che il Presidente mi disse di aver proposto questo progetto integrativo alla FIGC, ad oggi non ha avuto l’assenso della Federazione.”).

b) della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità che devono essere osservati in ogni atto o rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che con specifico riferimento a quanto disposto dall’art. 42, comma 1 e comma 3, lett. a) e c) del Regolamento A.I.A. e dagli artt. 3, 5 e 6.1 del Codice Etico A.I.A., secondo cui gli arbitri sono tenuti a svolgere le proprie funzioni con lealtà sportiva, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio, nonché a comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile alla attività sportiva, con trasparenza, correttezza e probità e ad improntare il loro comportamento, anche estraneo allo svolgimento dell’attività sportiva e nei rapporti con colleghi e terzi, ai principi di lealtà, trasparenza, rettitudine e della comune morale, a difesa della credibilità ed immagine dell’A.I.A. e del loro ruolo arbitrale, per avere lo stesso, in qualità di Presidente dell’Associazione Italiana Arbitri, al fine di celare la circostanza che i Sig.ri Maurizio CIAMPI e Alessandro PIZZI fossero stati indotti a rassegnare le dimissioni dai risp tt vi incar ch di Respons bi della C.A.N. C d lla C.A.N. D dell’A.I.A. a seguito di una sua spressa rich esta finalizzata a nominare al loro posto, rispettivamente, i Sig.ri Daniele Orsato e Stefano Braschi, avallato e fatto propria una proposta di modifica del verbale della seduta del Comitato Nazionale A.I.A. del 4 luglio 2025, formalmente avanzata dal Sig. Emanuele MARCHESI, Componente del Comitato Nazionale dell’Associazione Italiana Arbitri, nella parte relativa alle nomine dei Responsabili degli Organi Tecnici Nazionali e dei Componenti gli Organi Tecnici Nazionali, dal contenuto non veridico, in quanto consistente in una integrale riscrittura della verbalizzazione non corrispondente a quanto effettivamente dichiarato dal Presidente ZAPPI in occasione della predetta seduta con riguardo alle motivazioni sottese alla nomina dei Sig.ri Daniele Orsato e Stefano Braschi rispettivamente quali Responsabili della C.A.N. C e della C.A.N. D dell’A.I.A..

Segnatamente:

- mentre nella verbalizzazione redatta nel corso della seduta del C.N. del 4 luglio 2025 dal Segretario dell’A.I.A. dott.ssa Silvia Moro si legge “Il Presidente apre il dibattito e illustra le proposte per le nomine dei Responsabili degli Organi Tecnici Nazionali e dei Componenti gli Organi Tecnici Nazionali per la corrente stagione sportiva. Al termine della discussione, si riporta il riepilogo degli associati che vengono nominati ed entrano a far parte degli Organi Tecnici nazionali. Precisa che l’effetto delle conferme di nomina discende dalle esigenze di conformità ai principi informatori. L’associato Maurizio CIAMPI, a fronte della proposta accettata, ha volontariamente rassegnato le dimissioni dal precedente ruolo di Responsabile CAN C; la nota di dimissioni è stata trasmessa anche alla Federazione ai fini dell’efficacia ai fini lavoristici; lo stesso percorso è stato intrapreso dall’associato Alessandro PIZZI, le cui dimissioni volontarie, senza alcuna richiesta di rassegnazione dimissioni da parte del Presidente, hanno comportato la sua sostituzione con Stefano Braschi. Relativamente alla CAN, per effetto della circostanza che l’Organo Tecnico nella passata stagione sportiva aveva un Componente in più rispetto alla stagione appena conclusa, non reintegrato con il passaggio di Damato al Settore Tecnico, propone di provvedere alla ricomposizione dell’intero organico con un componente aggiuntivo.”

- nella versione riscritta dal MARCHESI, e fatta propria dal Presidente ZAPPI, e su input di quest’ultimo iscritta all’ordine del giorno della seduta del C.N. del 29 agosto 2025, si legge” Il Presidente apre il dibattito e illustra le proposte per le nomine dei Responsabili degli Organi Tecnici Nazionali e dei Presidenti dei CRA per il completamento del biennio (dove necessario per quanto si evidenzia nel seguito) e dei Componenti degli Organi Tecnici Nazionali per la corrente stagione sportiva. Per quanto riguarda i Responsabili di commissione e i Presidenti dei CRA il Presidente ricorda che la nomina è biennale e durerà fino al termine della nuova stagione sportiva, come da Regolamento AIA vigente, in conformità ai “Principi Informatori dei Regolamenti della Associazione Italiana Arbitri”, approvati da FIGC con C.U. 249/A del 14.6.2024, C.U. 9/A del 15.7.2024, C.U. 43/A del 30/7/2024. Il Presidente premette che, nella stagione sportiva appena conclusa, la CAN era costituita da un componente in meno rispetto alla precedente, in ragione della mancata sostituzione di Antonio Damato a seguito della nomina come Responsabile del Settore Tecnico; pertanto propone di provvedere alla ricomposizione dell’intera commissione per un totale di cinque componenti oltre al Responsabile. In tal senso propone la nomina a componente CAN dell’associato Maurizio CIAMPI che, a fronte della proposta accettata, ha volontariamente rassegnato le dimissioni dal precedente ruolo di Responsabile CAN C; la nota di dimissioni è stata trasmessa anche alla Federazione in relazione all’efficacia ai fini lavoristici. Relativamente alla CANC, pertanto, emerge la necessità di nominare un nuovo Responsabile che rimarrà in carica fino alla conclusione del biennio, che il presidente individua in Daniele Orsato, al quale affiancare una commissione totalmente nuova, tra i cui componenti propone il nominativo di Alessandro PIZZI che, analogamente all’associato CIAMPI, a seguito della proposta accettata ha volontariamente rassegnato le dimissioni dal precedente ruolo di Responsabile CAN D; anche in questo caso la nota di dimissioni è stata trasmessa alla Federazione in relazione all’efficacia ai fini lavoristici. Anche per la CAND, pertanto, si evidenzia la necessità di nominare un nuovo Responsabile che rimarrà in carica fino alla conclusione del biennio: per tale ruolo il presidente propone il nominativo di Stefano Braschi. Viene poi formulata la proposta complessiva del Presidente circa la composizione di tutte le altre commissioni nazionali. Inoltre, essendo pervenute le dimissioni da Presidenti CRA di Giuseppe De Santis (Abruzzo), a seguito dell’accettazione della proposta di inserimento in CAND quale Componente Coordinatore Scambi, e di Domenico Celi (Puglia) per motivi personali, propone la loro sostituzione fino a completamento del biennio come di seguito. Al termine della discussione, si elencano gli associati che vengono nominati/confermati all’interno degli Organi Tecnici nazionali, dei quali si riporta il riepilogo complessivo”. Il tutto all’evidente fine di eliminare dal verbale qualsiasi riferimento (nella prima stesura del verbale, redatto dalla Segretaria dell’A.I.A., formalmente negato) all’intervento del Presidente dell’A.I.A. nella decisione dei due dimissionari di rassegnare le dimissioni dagli incarichi in essere (nella parte in cui è stato eliminato il passaggio “lo stesso percorso è stato intrapreso dall’associato Alessandro PIZZI, le cui dimissioni volontarie, senza alcuna richiesta di rassegnazione dimissioni da parte del Presidente, hanno comportato la sua sostituzione con Stefano Braschi.” Sul punto il MARCHESI ha dichiarato “Mi si fa notare che nella mia riscrittura del verbale ho cancellato il periodo che richiamava la richiesta di dimissioni del Presidente ZAPPI agli associati PIZZI e CIAMPI. Rileggendo la mia bozza di verbale posso dire che intendevo soltanto rendere più organica la verbalizzazione ma non negare il fatto storico relativo alle richieste di dimissioni di ZAPPI.” Ed ha, altresì, dichiarato: ADR: Mi viene mostrato in visione il verbale del CN del 29.8.2025 nel quale io ho scritto di dimissioni “volontariamente” rassegnate dagli ex designatori CIAMPI e PIZZI e io confermo di aver redatto questo verbale e di aver scritto di dimissioni volontarie. Ciò ho fatto per non perdere il senso della verbalizzazione che era stata già eseguita dalla Dott.ssa Moro. ADR: Confermo che quando scrivevo la nuova versione della verbalizzazione della seduta del 4.7.2025 ero a conoscenza, ma solo a livello di chiacchiere di corridoio, che il Presidente ZAPPI aveva mandato a PIZZI e CIAMPI delle bozze di lettere di dimissioni affinché i due le formalizzassero”) ed al fine di evidenziare che le nomine di Orsato e Brasch fossero la conseguenz volontarie dimissioni rispettivamente di CIAMPI e PIZZI e ch la nom na d CIAMPI fosse dovuta ad una carenza di organico dei componenti della CAN e che la nomina di Orsato fosse una conseguenza della vacanza di incarico di Responsabile della CAN C, nonché al fine di evidenziare che la nomina di PIZZI a Componente della CAN C fosse la conseguenza dell’esigenza di affiancare ad Orsato “una commissione totalmente nuova” e che la nomina di Braschi fosse una conseguenza della vacanza di incarico di Responsabile della CAN D. Tutte circostanze contrastanti con le risultanze istruttorie.

2) il Sig. Emanuele MARCHESI, quale componente del Comitato Nazionale dell’Associazione Italiana Arbitri per rispondere:

a) della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità che devono essere osservati in ogni atto o rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che con specifico riferimento a quanto disposto dall’art. 42, comma 1 e comma 3, lett. a) e c) del Regolamento A.I.A. e dagli artt. 3, 5 e 6.1 del Codice Etico A.I.A., secondo cui gli arbitri sono tenuti a svolgere le proprie funzioni con lealtà sportiva, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio, nonché a comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile alla attività sportiva, con trasparenza, correttezza e probità e ad improntare il loro comportamento, anche estraneo allo svolgimento dell’attività sportiva e nei rapporti con colleghi e terzi, ai principi di lealtà, trasparenza, rettitudine e della comune morale, a difesa della credibilità ed immagine dell’A.I.A. e del loro ruolo arbitrale, per avere lo stesso, in qualità di Componente del Comitato Nazionale A.I.A., al fine di celare la circostanza che i Sig.ri Maurizio CIAMPI e Alessandro PIZZI fossero stati indotti a rassegnare le dimissioni dai rispettivi incarichi di Responsabili della C.A.N. C e della C.A.N. D dell’A.I.A. a seguito di una espressa richiesta del Presidente ZAPPI finalizzata a nominare al loro posto i Sig.ri Daniele Orsato e Stefano Braschi, redatto una modifica del verbale della seduta del Comitato Nazionale A.I.A. del 4 luglio 2025, nella parte relativa alle nomine dei Responsabili degli Organi Tecnici Nazionali e dei Componenti gli Organi Tecnici Nazionali, dal contenuto non veridico in quanto consistente in una integrale riscrittura della verbalizzazione non corrispondente a quanto effettivamente dichiarato dal Presidente ZAPPI durante la predetta seduta con riguardo alle motivazioni sottese alla nomina dei Sig.ri Daniele Orsato e Stefano Braschi rispettivamente quali Responsabili della C.A.N. C e della C.A.N. D dell’A.I.A..

Segnatamente:

- mentre nella verbalizzazione redatta nel corso della seduta del C.N. del 4 luglio 2025 dal Segretario dell’A.I.A. dott.ssa Silvia Moro si legge “Il Presidente apre il dibattito e illustra le proposte per le nomine dei Responsabili degli Organi Tecnici Nazionali e dei Componenti gli Organi Tecnici Nazionali per la corrente stagione sportiva. Al termine della discussione, si riporta il riepilogo degli associati che vengono nominati ed entrano a far parte degli Organi Tecnici nazionali. Precisa che l’effetto delle conferme di nomina discende dalle esigenze di conformità ai principi informatori. L’associato Maurizio CIAMPI, a fronte della proposta accettata, ha volontariamente rassegnato le dimissioni dal precedente ruolo di Responsabile CAN C; la nota di dimissioni è stata trasmessa anche alla Federazione ai fini dell’efficacia ai fini lavoristici; lo stesso percorso è stato intrapreso dall’associato Alessandro PIZZI, le cui dimissioni volontarie, senza alcuna richiesta di rassegnazione dimissioni da parte del Presidente, hanno comportato la sua sostituzione con Stefano Braschi. Relativamente alla CAN, per effetto della circostanza che l’Organo Tecnico nella passata stagione sportiva aveva un Componente in più rispetto alla stagione appena conclusa, non reintegrato con il passaggio di Damato al Settore Tecnico, propone di provvedere alla ricomposizione dell’intero organico con un componente aggiuntivo.”;

- nella versione riscritta dal MARCHESI e fatta propria dal Presidente ZAPPI occasione della seduta del C.N. del 29 agosto 2025 si legge: ”Il Presidente apre il dibattito e illustra le proposte per le nomine dei Responsabili degli Organi Tecnici Nazionali e dei Presidenti dei CRA per il completamento del biennio (dove necessario per quanto si evidenzia nel seguito) e dei Componenti degli Organi Tecnici Nazionali per la corrente stagione sportiva. Per quanto riguarda i Responsabili di commissione e i Presidenti dei CRA il Presidente ricorda che la nomina è biennale e durerà fino al termine della nuova stagione sportiva, come da Regolamento AIA vigente, in conformità ai “Principi Informatori dei Regolamenti della Associazione Italiana Arbitri”, approvati da FIGC con C.U. 249/A del 14.6.2024, C.U. 9/A del 15.7.2024, C.U. 43/A del 30/7/2024. Il Presidente premette che, nella stagione sportiva appena conclusa, la CAN era costituita da un componente in meno rispetto alla precedente, in ragione della mancata sostituzione di Antonio Damato a seguito della nomina come Responsabile del Settore Tecnico; pertanto propone di provvedere alla ricomposizione dell’intera commissione per un totale di cinque componenti oltre al Responsabile. In tal senso propone la nomina a componente CAN dell’associato Maurizio CIAMPI che, a fronte della proposta accettata, ha volontariamente rassegnato le dimissioni dal precedente ruolo di Responsabile CAN C; la nota di dimissioni è stata trasmessa anche alla Federazione in relazione all’efficacia ai fini lavoristici. Relativamente alla CANC, pertanto, emerge la necessità di nominare un nuovo Responsabile che rimarrà in carica fino alla conclusione del biennio, che il presidente individua in Daniele Orsato, al quale affiancare una commissione totalmente nuova, tra i cui componenti propone il nominativo di Alessandro PIZZI che, analogamente all’associato CIAMPI, a seguito della proposta accettata ha volontariamente rassegnato le dimissioni dal precedente ruolo di Responsabile CAN D; anche in questo caso la nota di dimissioni è stata trasmessa alla Federazione in relazione all’efficacia ai fini lavoristici. Anche per la CAND, pertanto, si evidenzia la necessità di nominare un nuovo Responsabile che rimarrà in carica fino alla conclusione del biennio: per tale ruolo il presidente propone il nominativo di Stefano Braschi. Viene poi formulata la proposta complessiva del Presidente circa la composizione di tutte le altre commissioni nazionali. Inoltre, essendo pervenute le dimissioni da Presidenti CRA di Giuseppe De Santis (Abruzzo), a seguito dell’accettazione della proposta di inserimento in CAND quale Componente Coordinatore Scambi, e di Domenico Celi (Puglia) per motivi personali, propone la loro sostituzione fino a completamento del biennio come di seguito. Al termine della discussione, si elencano gli associati che vengono nominati/confermati all’interno degli Or an Tecnic nazonali, deiqu si riporta ilriepilo o complessivo”.

Il tutto all’evidente fine di eliminare dal verbale qualsiasi riferimento ed al fine di evidenziare che le nomine di Orsato e Braschi fossero la conseguenza di volontarie e spontanee dimissioni rispettivamente di CIAMPI e PIZZI, e che la nomina di CIAMPI fosse dovuta ad una carenza di organico dei componenti della CAN e che la nomina di Orsato fosse una conseguenza della vacanza di incarico di Responsabile della CAN C, nonché al fine di evidenziare che la nomina di PIZZI a Componente della CAN C fosse la conseguenza dell’esigenza di affiancare ad Orsato “una commissione totalmente nuova” e che la nomina di Braschi fosse una conseguenza della vacanza di incarico di Responsabile della CAN D.

La fase istruttoria

In data 29.07.2025 la Procura Federale, a seguito di una nota del 28.07.2025 della Segreteria della Presidenza della FIGC, cui era allegato un esposto denuncia inviato a mezzo raccomandata indirizzata all’Avv. Giancarlo Viglione, Responsabile delle Relazioni istituzionali e Ufficio Legislativo della FIGC, dall’arbitro effettivo della Sezione di Macerata Sig. Roberto PATRASSI, iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 120pf25-26 avente ad oggetto “Segnalazione del sig. Roberto Patrassi in ordine a presunti comportamenti antiregolamentari posti in essere da vertici dell'A.I.A.”. Altra copia di tale atto, inviata sempre a mezzo raccomandata, veniva ricevuta in data 30.07.2025 anche dal Procuratore Federale.

Con l’esposto denuncia di cui si è detto si portavano a conoscenza della Procura Federale “… comportamenti reiterati, gravi e sistemici, posti in essere dal Presidente AIA Antonio ZAPPI e da altri dirigenti apicali dell'Associazione, che, secondo quanto appreso e documentato, hanno cercato di indurre, con modalità aggressive e minacciose, plurimi dirigenti arbitrali a rassegnare le dimissioni dai propri incarichi, in contrasto con i principi di autonomia e libera autodeterminazione delle strutture arbitrali. Tali condotte, verificatesi nei giorni 29 e 30 giugno u.s., risultano essere organizzate, coordinate e finalizzate alla rimozione forzata di figure sgradite per motivazioni interne, al fine di sostituirle con soggetti preventivamente selezionati dalla dirigenza centrale, in assenza di trasparenza e nel disprezzo delle regole di correttezza istituzionale e sportiva”.

Il denunciante proseguiva poi elencando una serie di associati AIA che avrebbero subito indebite pressioni al fine di ottenerne <dimissioni immediate e “volontarie”> per poterli poi avvicendare con altri associati evidentemente più graditi ai vertici arbitrali. Nello specifico venivano evidenziati i casi del Sig. Alessandro PIZZI, responsabile CAN D, legato al suo ruolo da contratto biennale sottoscritto con la FIGC, cui venivano sostanzialmente imposte le dimissioni allo scadere del primo anno di contratto, del Sig. Maurizio CIAMPI, Responsabile CAN C, che subiva trattamento analogo a quello del PIZZI, e dei Sig.ri Tiziano RENI, Presidente CRA Toscana, Roberto BRANCIFORTE, Presidente CRA Sardegna e Nicola FRASCHETTI, Presidente CRA Umbria, ai quali sarebbero state chieste dimissioni immediate, sempre con le modalità sopra descritte e sempre al fine di sostituirli con soggetti di fiducia. Concludeva chiedendo, fra l’altro, “L’adozione di ogni misura sanzionatoria prevista nei confronti dei soggetti eventualmente responsabili, ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva”.

L’Ufficio inquirente, verificata tramite la piattaforma sinfonia4you la posizione del Sig. Roberto PATRASSI e riscontratane l’effettiva appartenenza alla Sezione AIA di Macerata quale arbitro effettivo, dava impulso alla propria attività istruttoria e provvedeva quindi all’audizione dei Sig.ri Maurizio CIAMPI in due distinte occasioni, Tiziano RENI, Nicola FRASCHETTI, Roberto BRANCIFORTE, Alessandro PIZZI, in tre occasioni, e Francesco FALVO, quest’ultimo responsabile della CAN 5, sentito a seguito di due ulteriori denunce pervenute all’Organo inquirente da due soggetti non identificati che lo indicavano anch’esso quale soggetto invitato alle dimissioni dai vertici AIA.

Veniva quindi audito il Sig. Roberto PATRASSI, originario denunciante, il quale negava fermamente di essere lui l’autore dell’esposto, ne disconosceva il contenuto nonché la sigla apposta in calce allo stesso e, dopo qualche giorno, presentava le sue dimissioni dall’AIA.

L’attività istruttoria della Procura proseguiva poi con l’acquisizione di documenti dalla Segreteria AIA e con l’audizione, in tre tempi diversi, della Sig.ra Silvia MORO, Segretario Nazionale AIA, chiamata a riferire in merito a quanto accaduto alla riunione del 4 luglio 2025 del Comitato Nazionale AIA allorquando detto organismo aveva deliberato le nomine proposte dal Presidente ZAPPI in sostituzione degli Organi dimissionari, poi pubblicate ufficialmente con il Comunicato Ufficiale n.5 dello stesso giorno. La Sig.ra MORO veniva sentita sia sulle intervenute dimissioni dei Sigg,ri CIAMPI e PIZZI che in merito a quanto effettivamente accaduto all’anzidetta riunione del 4 luglio, alla verbalizzazione della seduta e alle modifiche a detta verbalizzazione richieste e apportate nei giorni successivi. La Procura Federale acquisiva documentazione relativa alla corrispondenza intercorsa tra la Sig.ra MORO e il Presidente ZAPPI in merito alle dimissioni dei Sig.ri CIAMPI e PIZZI nonché relativa a quanto accaduto e verbalizzato alla riunione del Comitato Nazionale del 4 luglio 2025. Veniva anche acquisita documentazione fornita dal Sig. PIZZI circa mail e massaggi whatsapp da questi scambiati e/o ricevuti dal Presidente ZAPPI.

Venivano, infine, auditi i Sig.ri Emanuele MARCHESI, Componente Comitato Nazionale AIA, in due occasioni, la prima come persona informata sui fatti e la seconda quale persona sottoposta a indagini poiché ritenuto responsabile della modifica di quanto verbalizzato dalla Sig.ra MORO nel corso della riunione del Comitato Nazionale del 4 luglio 2025 allo scopo precipuo di celare la circostanza che i Sig.ri Maurizio CIAMPI e Alessandro PIZZI erano stati indotti a rassegnare le dimissioni dai rispettivi incarichi di Responsabili della C.A.N. C e della C.A.N. D dal Presidente dell’A.I.A., nonché quest’ultimo che forniva la sua versione dei fatti su quanto emerso dalle indagini esperite e su quanto contestatogli.

La Procura Federale, ritenendo il procedimento sufficientemente istruito, in data 19.11.2025 notificava ai Sig.ri Antonio ZAPPI ed Emanuele MARCHESI la comunicazione di chiusura delle indagini con la quale contestava ai predetti la violazione delle norme colà indicate.

A seguito dell’anzidetta notifica l’avvisato Antonio ZAPPI depositava mandato difensivo rilasciato ai propri difensori e chiedeva di essere nuovamente audito. Sentito, quindi, dalla Procura Federale in data 11.12.2025 rilasciava, su foglio separato dal verbale di audizione, alcune brevi dichiarazioni per ribadire la propria estraneità ai fatti contestati o, comunque, la liceità degli stessi sottolineando di non aver mai indotto alcuno alle dimissioni con false promesse economiche, che i nuovi incarichi erano stati accettati tanto dai soggetti interessati che dalla FIGC in virtù della sottoscrizione, fra le suddette parti, di nuovi contratti e che la variazione della verbalizzazione della riunione del 4 luglio 2025 era stata proposta da un membro del Comitato Nazionale e approvata all’unanimità dai componenti del Comitato stesso. In via istruttoria chiedeva che fosse disposta l’audizione di tutti i componenti del Comitato, dell’Avv., Giancarlo Viglione cui aveva fatto riferimento il CIAMPI nel riferire delle proprie dimissioni, l’ascolto in contraddittorio dei Sig.ri CIAMPI e PIZZI e l’acquisizione dei contratti dagli stessi sottoscritti. Concludeva per l’archiviazione del procedimento. Il giorno successivo, precisando che la sua iniziativa non costituiva ammissione di colpevolezza, depositava una richiesta di applicazione della sanzione in misura concordata, ai sensi dell’art. 126 del CGS, che prevedeva la sanzione finale di giorni 15 di sospensione che, tuttavia, non trovava il consenso della Procura Federale.

L’avvisato Emanuele MARCHESI limitava la propria attività difensiva alla richiesta di copia degli atti del fascicolo procedurale.

La fase predibattimentale

In conseguenza di ciò il Presidente del TFN fissava per la discussione l’udienza del 12.01.2026.

Il Sig. Antonio ZAPPI depositava ulteriore mandato difensivo rilasciato a favore di altro Avvocato componente il proprio collegio di difesa.

Si costituiva in giudizio il Sig. Emanuele MARCHESI per il tramite di difensore di fiducia che depositava memoria difensiva evidenziando che il comportamento ascritto al proprio rappresentato non era frutto dell’intento di travisare quanto dichiarato dal Presidente ZAPPI alla riunione del Consiglio Nazionale del 4 luglio 2025 ma solo quello di offrire una verbalizzazione più dettagliata e meno sintetica di quella predisposta dal Segretario AIA in merito alle nomine dei Sig.ri CIAMPI e PIZZI. Aggiungeva che il Sig. MARCHESI non era d’accordo sull’iniziativa di ZAPPI di avvicendare i due designatori in quanto riteneva che tutti i capi-commissione e i Presidenti CRA dovessero portare a termine il proprio mandato biennale per dare una logica continuazione al lavoro impostato. In tal senso produceva la copia di una mail del 24 giugno 2025, da lui inviata al Presidente, con la quale esprimeva tale concetto e offriva una sorta di organigramma che prevedeva, tra l’altro, la conferma dei due designatori.

Si costituiva in giudizio, per il tramite del proprio collegio di difensori, anche il Presidente ZAPPI mediante il deposito di una lunga e articolata memoria con numerosi allegati. Il deferito sollevava una serie di eccezioni, a suo dire preliminari e pregiudiziali, circa la genericità delle contestazioni formulate dalla Procura Federale in entrambi i capi di incolpazione, la nullità del capo b) di incolpazione per l’illegittima acquisizione della notizia dell’illecito, l’improcedibilità ed inammissibilità del procedimento disciplinare in relazione alla illegittima segnalazione/denuncia introduttiva, l’illegittima modalità di acquisizione del materiale probatorio, il mancato riconoscimento del diritto del soggetto sottoposto a procedimento di integrare dell’attività di indagine in conseguenza dell’illegittimo rigetto dell’istanza di indagini suppletive da parte della Procura Federale, l’illegittima richiesta e concessione della prima proroga del 23/9/2025 e l’assenza di valenza probatoria delle audizioni successive alla prima dei Sig.ri CIAMPI e PIZZI in ossequio all’applicazione dell’art. 128 Codice di Giustizia Sportiva. Nel merito contestava il valore delle testimonianze assunte dalla Procura Federale, la circostanza che alcuni soggetti come CIAMPI, PIZZI e la Dott.ssa MORO fossero stati auditi più volte e proclamava la propria estraneità rispetto a quanto contestato rilevando che le dimissioni dei Sig.ri CIAMPI e PIZZI erano state spontanee e che comunque il suo operato ricadeva nelle prerogative dell’attività del ruolo da lui ricoperto. Concludeva chiedendo sospendersi il procedimento ordinando alla Procura Federale di audire i Sig.ri CIAMPI e PIZZI in contraddittorio con il deferito e al fine di acquisire agli atti del procedimento la copia dei contratti che avevano legato e legavano i Sig.ri CIAMPI e PIZZI alla FIGC, ribadiva le eccezioni preliminari e pregiudiziali e, nel merito sollecitava il proprio proscioglimento o, in subordine, l’applicazione di una sanzione minima o, ancora, in estremo subordine, applicare il principio della continuazione fra le due ipotesi di illecito contestate, riconoscere le attenuanti e scendere sotto i minimi per contenere al massimo l’irroganda sanzione. In via istruttoria produceva testimonianze scritte dei Sig.ri Francesco MASSINI, Valentina FINZI e Pierpaolo PERRONE, articolava una prova per testi indicando i tre suddetti quali testimoni, chiedeva disporsi l’audizione in udienza dei Sig.ri CIAMPI e PIZZI su circostanze articolate in capitoli, reiterava la richiesta di acquisizione dei contratti dei suddetti e articolava ulteriori capitoli di prova sui quali si sarebbe dovuto sentire l’Avv. Giancarlo VIGLIONE o innanzi alla Procura Federale o in udienza. Inoltre rimetteva “… al potere officioso del Tribunale ogni valutazione circa l’acquisizione in contraddittorio di tutti i soggetti indicati come persone informate dei fatti e già ascoltate in sede di indagine al fine di meglio comprendere i diversi passaggi inerenti le condotte del sig. ZAPPI”. Depositava infine, come detto, numerosi documenti, molti dei quali già presenti nel fascicolo del processo, oltre un’attestazione relativa a una denuncia-querela presentata dal Presidente ZAPPI in data 24.12.2025 alla Polizia di Viterbo per il reato di diffamazione (denuncia peraltro non allegata all’attestazione), la copia del ricorso depositato innanzi a questo Tribunale avverso il diniego della FIGC di consegnare la copia dei contratti dei Sig.ri CIAMPI e PIZZI e copia delle man festazion di nteresse a ricoprire ruoli dirigenzial rispett vamente in tre dist nti organi tecnici sott scritte n l gennaio 2025 dai due associati AIA appena citati.

L’udienza del 12.01.2026

All’udienza del 12.01.2026, tenutasi in presenza delle parti, erano presenti il Procuratore Federale Dott. Giuseppe Chinè e il Procuratore Aggiunto Avv. Dario Perugini in rappresentanza della Procura Federale.

Per il Sig. Antonio ZAPPI, presente personalmente, erano presenti gli Avv.ti Sergio Santoro, Daniele Sterrantino e Matteo Sperduti.

Per il Sig. Emanuele MARCHESI, anch’egli presente personalmente, era presente l’Avv. Rosa Colucci.

Il Presidente dava quindi la parola ai rappresentanti della Procura Federale i quali, in prima battuta, controdeducevano in merito alle richieste di sospensione del procedimento e a tutte le eccezioni preliminari articolate dalla difesa del Presidente ZAPPI con la memoria di costituzione.  Prendevano poi la parola i difensori di quest’ultimo i quali, a loro volta, ribadivano le richieste di sospensione del giudizio e tutte le eccezioni preliminari insistendo, in particolare, per l’audizione dei Sig.ri CIAMPI e PIZZI in contraddittorio e l’acquisizione dei contratti passati e presenti che li legavano alla FIGC e depositando, a verbale, registrata la non opposizione della Procura Federale, note di udienza in tal senso.

Il Tribunale si ritirava quindi in Camera di Consiglio e, all’esito, pronunciava la seguente ordinanza; “Il Tribunale, preliminarmente esaminate le istanze di sospensione del procedimento proposte dalla difesa del Dott. ZAPPI: - rigetta l’istanza di sospensione di cui alla lettera A delle conclusioni della memoria in data 7 gennaio 2026, relativa all’audizione dei sig.ri CIAMPI e PIZZI, riservando la valutazione in ordine all’audizione degli stessi all’esito della discussione del merito; - dispone l’immediata acquisizione agli atti del presente procedimento dei contratti stipulati dalla FIGC con i sig.ri Maurizio CIAMPI e Alessandro PIZZI, relativamente alle S.S. 2024/2026 e 2025/2026, estraendoli dagli atti del fascicolo RG n. 135/TFNSD; - rigetta la relativa istanza di sospensione concedendo termine alle parti per l’esame dei contratti sino alle ore 14:30; Il Tribunale, riservata ogni altra decisione in merito alle eccezioni e alle altre richieste di parte, P.Q.M. dispone procedersi oltre e rinvia la trattazione del procedimento alle ore 14:30 della giornata odierna”. In conseguenza di ciò, alle ore 13,30 circa, consegnava a ciascuna delle parti la copia cartacea dei contratti stipulati dalla FIGC con i sig.ri Maurizio CIAMPI e Alessandro PIZZI, relativamente alle S.S. 2024/2026 e 2025/2026 che venivano poi depositati dalla Segreteria del TFN nel fascicolo telematico del procedimento alle ore 13,50.

Alle ore 14.31 i difensori del deferito ZAPPI provvedevano a depositare nel fascicolo telematico un’istanza istruttoria per il tramite della quale lamentavano l’illegittimità del diniego dell’audizione, in contraddittorio, dei Sig.ri CIAMPI e PIZZI “tenuto conto delle contraddizioni emerse in sede di indagine”, che la fase istruttoria avrebbe dovuto precedere la discussione del merito e che il termine concesso per l'esame e la valutazione dei contratti era da ritenersi insufficiente mancando, comunque, l’acquisizione del contratto dell’Avv. Giancarlo Viglione. Dichiaravano quindi di non accettare il contraddittorio sui contratti e concludevano chiedendo “rinvio al fine di poter valutare e integrare la propria attività difensiva relativamente al nuovo materiale probatorio acquisito in data odierna, non accettando ogni contraddittorio sul punto e sull’eventuale discussione nel merito. Chiede termine per presentare memorie ed eventuali repliche”.

Il Tribunale replicava con un’ordinanza a verbale del seguente tenore: “Vista l’istanza istruttoria depositata alle ore 14:31 dai difensori del Dott. ZAPPI, rilevato che la richiesta relativa all’audizione in contraddittorio, anche dinanzi all’Organo decidente, dei sigg. CIAMPI e PIZZI non è stata rigettata essendo stata respinta esclusivamente l’istanza di sospensione del procedimento, e che eventuali contraddittorietà delle dichiarazioni rese dagli interessati ben potranno essere valutate all’esito della discussione, unitamente all’esigenza di disporre nuove audizioni; quanto alla acquisizione dei contratti con la FIGC dei sigg. CIAMPI e PIZZI, già nella disponibilità del Dott. ZAPPI essendo stati depositati nel fascicolo n. 135 TFN SD (attivato a seguito di ricorso dal medesimo proposto) in data 7 gennaio 2026, il termine fino alle ore 14:30 risulta ampiamente congruo, tenuto anche conto della circostanza che l’elemento contrattuale oggetto di attenzione da parte della difesa riguardava esclusivamente l’ammontare del compenso dovuto agli interessati nelle stagioni dal 2024 al 2026 ed in quella 2025/2026; nella presente fase giudiziale non è stata richiesta l’acquisizione, comunque irrilevante, del contratto dell’Avv. Giancarlo Viglione, Responsabile delle Relazioni istituzionali e Ufficio Legislativo della FIGC, PQM Rigetta l’istanza di rinvio e dispone procedersi oltre”.

Il Sig. ZAPPI e i suoi difensori, ribadendo di non accettare il contraddittorio, abbandonavano quindi l’aula di udienza.

Il Presidente dava quindi la parola al Procuratore Federale, il quale illustrava il deferimento con riferimento alla posizione del Presidente ZAPPI evidenziando che per raggiungere la prova di quanto ascrittogli non era necessario attingere alle deposizioni dei Sig.ri CIAMPI e PIZZI ma era sufficiente esaminare le dichiarazioni rilasciate, nei vari contesti investigativi, da parte dei due deferiti stessi. Prendeva poi la parola il Procuratore Aggiunto che ripercorreva l’iter che aveva condotto all’incolpazione del Sig. MARCHESI. Infine, i rappresentanti della Procura Federale, richiamato il comma 7 bis dell’art. 9 del CGS che recita “Agli appartenenti all’AIA si applicano le sanzioni previste dal Regolamento AIA in caso di violazione della normativa di settore, ferma restando l’applicazione delle sanzioni del presente articolo in caso di violazione degli obblighi di osservanza di cui all’art. 4, comma 1” concludevano chiedendo l’irrogazione delle seguenti sanzioni: per il Sig. Antonio ZAPPI mesi tredici di inibizione applicando il vincolo della continuazione fra le due condotte contestate; per il Sig. Emanuele MARCHESI mesi sei di inibizione. Prendeva quindi la parola l’Avv. Coluccio in rappresentanza del Sig. Emanuele MARCHESI la quale si riportava alla propria memoria difensiva evidenziando come le modifiche apportate al verbale della riunione del 4 luglio 2025 del Comitato Nazionale AIA non fossero frutto di mala fed ma semplicemente di un nnato amore per la chiarezza e la precisi ne del proprio rappresentato che riteneva la formulazione sintetica del verbale, predisposta dalla Dott.ssa Moro, non proprio intellegibile. Interveniva personalmente anche il Sig. MARCHESI il quale evidenziava il proprio imbarazzo per la situazione venutasi a creare e per la sua incolpazione e si rimetteva alla decisione del Tribunale.

La decisione

1. Ritiene, il Collegio, di dover preliminarmente scrutinare le eccezioni sollevate dalla difesa del deferito ZAPPI, dallo stesso definite come preliminari e/o pregiudiziali, e di dover tornare, brevemente, sulle due istanze di sospensione del processo dallo stesso articolate alle pagine 53 e 54 della memoria recante la data del 7.01.2026. Proprio con riferimento a quest’ultime, osserva il Tribunale come le stesse non abbiano potuto trovare accoglimento sia perché ritenute irrilevanti, sia perché in parte inammissibili e in parte superate o superabili.

Partendo dall’istanza di sospensione formulata sotto la lettera A), si osserva come la stessa sia stata motivata in base a una pretesa duplice esigenza: i) “… ordinare alla Procura Federale di proseguire nelle indagini integrando l’istruttoria …, IN CONTRADDITTORIO, al fine di chiarire e meglio specificare la valenza delle dichiarazioni dei sig.ri PIZZI e CIAMPI rispetto ai fatti …” e ii) “comunque di ascoltare i medesimi in giudizio dinanzi all’Organo giudicante”. In disparte la rilevanza di tali motivazioni, in ordine alla richiesta di prosecuzione delle indagini in contraddittorio è sufficiente osservare che tale richiesta altro non sia se non una richiesta di controesame delle persone informate sui fatti. Sul punto occorre osservare che il Codice di Giustizia Sportiva non prevede tale istituto con la conseguenza che la Procura Federale non potrebbe assumere le dichiarazioni testimoniali in contraddittorio con l’indagato o con il deferito. Da ciò discende l’inammissibilità della richiesta. Con riferimento all’esigenza di sentire i Sig.ri CIAMPI e PIZZI innanzi all’Organo giudicante è sufficiente leggere il tenore dell’ordinanza sciolta all’esito della Camera di Consiglio tenutasi durante l’udienza dibattimentale per comprendere come tale richiesta, al momento, non fosse stata rigettata, ma sarebbe stata valutata insieme al merito, in precedenza allo stesso, al fine di avere una visione d’insieme completa anche delle difese orali svolte dalle parti e valutarne, all’esito, la rilevanza processuale. Tuttavia l’istanza dello ZAPPI, così come articolata, nella seconda parte non avrebbe mai potuto condurre alla sospensione del procedimento riducendosi, di fatto, a una richiesta istruttoria già, peraltro, articolata in conclusioni.

1.2. L’istanza di sospensione formulata sotto la lettera B), relativa all’acquisizione dei contratti di CIAMPI e PIZZI, è stata semplicemente superata mediante l’acquisizione agli atti del processo dei contratti reclamati dal deferito. A tal riguardo, anche con riferimento alla successiva istanza di rinvio per esame di detti documenti formulata dal deferito alle 14:31, il cui rigetto ha determinato il Presidente ZAPPI ad abbandonare l’aula di udienza, il Tribunale non può fare a meno di sottolineare come la stessa fosse assolutamente defatigatoria e strumentale in quanto i contratti in questione erano sin dal 7.01.2026 nella disponibilità del deferito perché prodotti dalla FIGC nel procedimento n. 135 TFN SD dal medesimo attivato a seguito di ricorso proposto nei confronti della FIGC in virtù del diniego da questa opposto, in un primo tempo, all’istanza di accesso agli atti avanzata dallo ZAPPI. Poiché il termine per il deposito delle memorie e dei documenti nel presente procedimento sarebbe scaduto il successivo 9 gennaio 2026, il deferito ben avrebbe potuto produrre lui stesso i contratti evitando così di formulare un’inutile istanza di sospensione e una strumentale istanza di rinvio per esame degli stessi avendo avuto tutto il tempo di esaminarli prima del dibattimento.

1.3. Con riguardo alle eccezioni che il deferito ZAPPI indica come preliminari-pregiudiziali, osserva il Collegio che la prima, relativa alla genericità delle contestazioni formulate dalla Procura Federale in entrambi i capi di incolpazione, si palesa come assolutamente infondata in quanto l’atto di deferimento rispetta i dettami di cui al comma 4 dell’art. 125 del CGS. Nello stesso “sono descritti i fatti che si assumono accaduti, vengono enunciate le norme che si assumono violate, indicate le fonti di prova acquisite”. Tutte le citate prescrizioni sono addirittura riportate nel singolo capo di incolpazione oltre che nel contesto dell’atto. Che poi possano essere state contestate violazioni di norme non pertinenti o fatti non provati è compito precipuo del Tribunale operare le opportune valutazioni.

1.4. La seconda eccezione è relativa alla pretesa nullità del capo b) di incolpazione, laddove si contesta al Presidente ZAPPI di aver avallato e fatto propria una proposta di modifica del verbale della seduta del Comitato Nazionale A.I.A. del 4 luglio 2025, formalmente avanzata dal Sig. Emanuele MARCHESI, per l’illegittima acquisizione della notizia di illecito. Sul punto il deferito ritiene che dopo l’acquisizione della notizia relativa alla modifica del verbale del Consiglio Nazionale del 4 luglio 2025, acquisizione avvenuta dopo la richiesta della prima proroga, la Procura non avrebbe potuto procedere agli ulteriori accertamenti nell’ambito dello stesso procedimento ma avrebbe dovuto provvedere all’iscrizione nell’apposito registro di un nuovo procedimento. L’eccezione non sembra cogliere nel segno. Come notorio nell’ambito del procedimento sportivo vige il consolidato e fondamentale principio che ne sancisce la celerità, l’unicità e la speditezza più volte ribadito da questo Tribunale e dalla Corte Federale d’Appello (da ultimo anche con SS.UU. n. 30 del 6.10.2025). Dall’applicazione di tale principio discende che ove nell’ambito di un procedimento sportivo venga acquisita una ulteriore “notitia criminis” che peraltro, come nel caso che ci occupa, ha attinenza e anzi completa e corrobora una medesima ipotesi accusatoria, di certo non può sussistere l’obbligo di apertura di un nuovo procedimento che altro non farebbe che frammentare l’azione disciplinare e rallentarne l’andamento. Del tutto legittima appare, dunque, la condotta della Procura Federale.

1.5. Con la terza eccezione Il Presidente ZAPPI lamenta l’ procedibilità e nammissibilità del pr cedim nto disciplinare in relazione alla illegittima segnalazione/denuncia introduttiva da considerarsi anonima. Viene quindi imputata, alla Procura Federale, la violazione del dettato dell’art. 118, secondo comma, del CGS per non aver immediatamente audito il presunto autore della denuncia che, sentito circa due mesi dopo l’apertura del procedimento, ha disconosciuto la paternità della denuncia stessa e la sigla apposta in calce. Ritiene il Tribunale che anche questa doglianza sia priva di fondamento e osserva che per sgombrare il campo da ogni dubbio occorre fare una breve ricostruzione cronologica dei fatti in contestazione.

Il procedimento risulta essere stato iscritto nell’apposito registro il data 29.07.2025 a seguito di una denuncia inviata a mezzo raccomandata dapprima all’Avv. Giancarlo Viglione, Responsabile delle Relazioni istituzionali e Ufficio Legislativo della FIGC, e successivamente anche al Procuratore Federale. Il primo rigo della ridetta denuncia recita testualmente “Il sottoscritto Roberto Patrassi, arbitro regolarmente tesserato presso l’A.l.A., appartenente alla sezione di Macerata, con profondo senso di turbamento e indignazione …”. Il primo accertamento eseguito dalla Procura Federale, per come risulta dalla relazione d’indagine alle prime righe della seconda pagina, è stato quello di riscontrare l’effettiva esistenza del Sig. Roberto PATRASSI e il suo tesseramento AIA. Così si riporta nella relazione d’indagine “E’ bene premettere che il preliminare riscontro su piattaforma Sinfonia4you del nominativo Roberto PATRASSI restituiva esatta corrispondenza con il tesserato AIA Roberto PATRASSI, censito come arbitro effettivo della Sezione AIA di Macerata”. Il passo successivo della Procura è stato quello di cominciare le audizioni al fine di trovare riscontro a quanto denunciato, senza necessità di ascoltare il PATRASSI nell’immediatezza non ravvisandone l’obbiettiva necessità. Il 30 luglio veniva audito Maurizio CIAMPI il quale, pur non ammettendo, in un primo momento, le pressioni del Presidente ZAPPI, confermava la questione della richiesta di avvicendamento. Veniva poi ascoltato, il giorno successivo, il Sig. Tiziano RENI, Presidente del Comitato Regionale AIA Toscana, e anche lui confermava di aver ricevuto da ZAPPI e da altro componente del Consiglio Nazionale una richiesta di disponibilità a fare un passo indietro. Analoga versione dei fatti veniva poi fornita dal Sig. Nicola FRASCHETTI, Presidente del Comitato Regionale AIA Umbria, sentito il 27 agosto, dal Sig. Alessandro PIZZI, sentito lo stesso giorno, e dal Sig. Roberto BRANCIFORTE, Presidente del Comitato Regionale AIA Sardegna, ascoltato il giorno successivo. In data 5 settembre veniva audito il Sig. Francesco FALVO, Responsabile CAN Calcio a 5, il quale, a sua volta, riferiva della richiesta di dimissioni, del suo diniego, e di alcune situazioni verificatesi successivamente al suo rifiuto tese, a suo dire, a metterlo in difficoltà innanzi al Consiglio Nazionale. Giunti a questo punto dell’istruttoria è insorta, per la Procura Federale, l’esigenza di ascoltare il denunciante probabilmente in considerazione del fatto che solo alcune delle accuse dallo stesso mosse avverso i vertici arbitrali avevano, all’epoca, trovato riscontro. Il giorno 18 settembre successivo veniva quindi sentito il Sig. Roberto PATRASSI il quale non smentiva di essere tesserato AIA, negava fermamente di essere lui l’autore dell’esposto, disconosceva il contenuto nonché la sigla apposta in calce allo stesso, affermava di non voler rispondere alla domanda formulatagli circa il sospetto su chi avesse utilizzato il suo nome, si riservava di depositare querela di falso e, dopo qualche giorno, presentava le sue dimissioni dall’AIA.

A questo punto la Procura Federale potrebbe avere avuto il sospetto, ma non la certezza per quanto “ infra”, che in effetti l’autore dell’esposto fosse sconosciuto. Tuttavia aveva già acquisito elementi, sia pure parziali, che confermavano quanto era oggetto dell’esposto e aveva quindi eseguito quelle attività preliminari, sia pure non preprocedurali ma equiparabili alle stesse, secondo i principi più volte affermati dalla giurisprudenza endofederale che affermano che “… se è vero che una denuncia anonima non può essere posta a fondamento di atti tipici di indagine, trattandosi di atti che implicano e presuppongono l’esistenza di indizi di reità e quindi di una notitia criminis qualificata, è pur vero che le denunce anonime possono stimolare l’attività di iniziativa della Procura al fine di assumere dati conoscitivi diretti a verificare se dall’esposto anonimo possono ricavarsi estremi utili per l’individuazione di una notitia criminis” (CFA, SS.UU., n. 2/2023/2024).

Infine si consideri che il denunciante è un soggetto effettivamente esistente, rispondente al nome e con le qualifiche di cui all’esposto e che, secondo questo Tribunale, solo l’effettiva presentazione all’autorità giudiziaria ordinaria di una querela di falso, prospettata ma della quale non v’è traccia in atti, potrebbe offrire un grado di certezza apprezzabile circa il disconoscimento che, comunque, giunti allo stato delle indagini di cui si è detto, non avrebbe in ogni caso potuto travolgere il procedimento.

1.6 Circa la quarta eccezione del deferito ZAPPI, che lamenta l’illegittima modalità di acquisizione del materiale probatorio che sarebbe stata eseguita in modo parziale e indirizzata unicamente all’incolpazione dell’indagato, osserva ancora il Collegio che la stessa non costituisce né eccezione pregiudiziale né, tantomeno preliminare, investendo esclusivamente una valutazione di merito, da parte del Tribunale, delle prove raccolte dall’accusa che verranno quindi esaminate nel prosieguo.

1.7 Con la quinta eccezione il Presidente ZAPPI lamenta il mancato riconoscimento del diritto del soggetto sottoposto a procedimento di ottenere dalla Procura Federale una integrazione dell’attività di indagine a seguito di sua espressa richiesta. Tale violazione del diritto di difesa si sarebbe per l’appunto verificata in conseguenza dell’illegittimo rigetto, da parte della Procura Federale, dell’istanza di indagini suppletive avanzata dal deferito per la prima volta non in sede di audizione durante il corso delle indagini ma solo in data 11.12.2025 allorquando lo stesso è stato nuovamente audito, ai sensi dell’art. 123 del CGS, a seguito della notifica della comunicazione di chiusura delle indagini. Certamente corretto e ben motivato appare il diniego al supplemento di indagini opposto dalla Procura Federale che nell’atto di deferimento ha osservato in proposito: ”… ai sensi del vigente Codice di Giustizia Sportiva, a seguito della scadenza dei termini delle indagini e della notificazione della comunicazione di conclusione delle indagini medesime, non è previsto alcun potere della Procura Federale di svolgere ulteriore attività istruttoria suppletiva, fatta eccezione per l’espletamento dell’audizione richiesta dall’interessato ai sensi dell’art. 123, comma 1, C.G.S., con la ovvia conseguenza ch le predetteistanz istruttorie – proposte solta to in sededi au zione della persona avvisata dopo la notifica della comunicazione di conclusione delle indagini ex art. 123 C.G.S. - non possono trovare accoglimento. E invero, ai sensi dell’art. 119, comma 6, C.G.S., “Gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati””. Non occorre aggiungere altro.

1.8 Merita reiezione anche la sesta eccezione relativa alla pretesa illegittima richiesta e concessione della prima proroga del 23/9/2025. Occorre richiamare, anche in questo caso, l’art. 119 del CGS che, al quinto comma, per quanto di interesse, stabilisce che “Su istanza congruamente motivata del Procuratore federale, la Procura generale dello sport autorizza la proroga del termine di cui al comma 4 per quaranta giorni...”. Orbene, alla luce della formulazione codicistica appena richiamata non v’è chi non veda come l’unica condizione posta dalla norma in esame per la concessione della proroga è quella che alla Procura Generale dello Sport del CONI pervenga un’istanza “congruamente” motivata. La verifica circa l’esistenza dei presupposti per la concessione della proroga spetta dunque alla Procura Generale dello Sport che dovrà valutare i motivi che hanno determinato la mancata conclusione delle indagini nell’originario e ordinario termine di sessanta giorni e la valenza, ai fini istruttori, delle attività che la Procura Federale prospetta di dover ancora espletare. Nel caso di specie la Procura Federale, non essendo riuscita a completare l’attività istruttoria nel termine ordinario (si consideri che il procedimento risulta essere stato aperto il 29 luglio e buona parte del termine ordinario ha coinciso con il periodo feriale) ha formulato istanza di proroga precisando, tra l’altro e dopo aver dato atto dell’attività istruttoria compiuta, l’esigenza di “ascoltare altri tesserati o in ipotesi procedere a riascoltare alcuni tesserati già auditi per chiarire alcune circostanze in fatto di interesse investigativo, alla luce delle risultanze ad oggi acquisite”. La Procura Generale dello Sport, ritenendo congrue le motivazioni addotte dall’Organo inquirente, concedeva la prima proroga del termine d’indagine. Si consideri, da ultimo, che la Procura Generale dello Sport del CONI svolge una specifica funzione di controllo sull’attività delle Procure delle varie Federazioni affiliate al CONI e la valutazione sulla concessione o meno della proroga, pur essendo un provvedimento endoprocessuale, non sembra impugnabile davanti a questo Tribunale trattandosi di provvedimento reso da organismo di controllo estraneo alla FIGC.

1.9 Infine, per quanto attiene la settima e ultima eccezione, lo ZAPPI si duole del fatto che la Procura Federale abbia ritenuto credibili le deposizioni dei Sig.ri CIAMPI e PIZZI successive alla prima in quanto contraddittorie rispetto alla prima e in quanto nei verbali delle audizioni stesse viene richiamato l’art. 128 del CGS che reca la formula “Si rappresenta che eventuali dichiarazioni successive rese dall’interessato saranno valutate con minore valenza per quanto attiene alla disposizione di cui all’art. 128 del CGS…” con la conseguenza, quindi, che solo le prime audizioni sarebbero effettivamente utilizzabili ai fini accusatori mentre quelle successive, in virtù proprio di quanto ricordato dall’art. 128, perderebbero valenza. L’eccezione, anche se di merito e quindi non annoverabile fra quelle preliminari o pregiudiziali, appare davvero inconsistente alla luce delle seguenti considerazioni: i) la clausola è di mero stile e compare in tutti i verbali di audizione della Procura Federale sia che venga audita una persona informata sui fatti che una persona sottoposta a indagini; ii) il richiamato art. 128 del CGS reca, in rubrica, il titolo “Collaborazione degli incolpati” e la lettura del precetto non può lasciare dubbi laddove si dice “ In caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione da parte dei soggetti sottoposti a procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli organi di giustizia sportiva possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa. La riduzione può essere estesa anche alle società che rispondono a titolo di responsabilità”. Quanto sostenuto dal deferito ZAPPI circa la valenza delle dichiarazioni successive alla prima da parte dei Sig.ri CIAMPI e PIZZI appare quindi completamente decontestualizzato oltre che palesemente infondato indipendentemente dalle valutazioni che il Tribunale farà, nel prosieguo, delle ridette testimonianze.

2. Così decise le eccezioni preliminari, è possibile passare ad esaminare il merito della vicenda.

Al fine di poter correttamente contestualizzare i fatti di causa, anche sotto il profilo spazio-temporale, va preliminarmente ricordato che nel mese di giugno del 2024 e, pertanto, prima che il dott. Antonio ZAPPI assumesse l’incarico di Presidente dell’AIA, il Consiglio Federale della FIGC, con il CU n. 249/A del 14 giugno 2024, deliberava di approvare un nuovo testo dei "Principi informatori dei Regolamenti della Associazione Italiana Arbitri”, ai quali il Regolamento AIA avrebbe dovuto adeguarsi.

Con CU n. 268/A del 24 giugno 2024, quindi, il Consiglio Federale della FIGC, al fine di adeguare il Regolamento AIA ai nuovi principi,  approvava le modifiche di alcuni articoli di detto Regolamento, tra cui l’art. 25, il quale, mentre nella versione abrogata prevedeva che tutti gli organi che svolgevano funzioni tecniche (ad eccezione dei Presidenti Sezionali) dovessero restare in carica per una stagione sportiva, nella nuova versione entrata in vigore a giugno 2024, stabilisce che “Tutti i Responsabili degli Organi che svolgono funzioni tecniche, ad eccezione del Presidente sezionale con funzioni di Organo Tecnico Sezionale, restano in carica per due stagioni sportive ed eventuali sostituti nominati nel corso delle stesse cessano automaticamente dalle funzioni al termine del biennio”.

Allorquando, dunque, il dott. ZAPPI è stato eletto Presidente dell’AIA, elezione avvenuta all’esito dell’Assemblea Generale tenutasi il 14 dicembre 2024, i Responsabili degli Organi che svolgevano funzioni tecniche insediatisi all’inizio della stagione sportiva 2024-2025, tra cui il sig. Maurizio CIAMPI (responsabile CAN C) e il sig. Alessandro PIZZI (responsabile CAN D),  non sarebbero cessati al termine della stessa stagione sportiva 2024-2025 e, dunque, a giugno 2025, ma solo al termine della successiva stagione 2025-2026, ossia a giugno 2026.

In tale biennio, eventuali avvicendamenti nel ruolo di responsabile degli organi tecnici avrebbero potuto concretizzarsi solo per effetto di dimissioni da parte di chi ricopriva detto ruolo.

È questo, dunque , il contesto nel quale si collocano le dimissioni rassegnate a Sig.ri Maurizio CIAMPI e Alessandro PIZZI al termine della stagione sportiva 2024-2025, precisamente nella notte fra il 3 e il 4 luglio 2025, dai ruoli di responsabile, rispettivamente, della CAN C e della CAN D, e la conseguente nomina, in data 4 luglio 2025, nei ruoli lasciati liberi dai sig.ri CIAMPI e PIZZI, degli arbitri Daniele ORSATO e Stefano BRASCHI.

Secondo la Procura Federale, in particolare, le dimissioni rassegnate dai Sig.ri CIAMPI e PIZZI non sarebbero state spontanee, ma indotte dal Presidente ZAPPI attraverso il compimento di una serie di condotte che avrebbero portato a tale risultato, e ciò, dunque, in violazione dei principi sanciti dall’art. 4, comma 1, CGS, sia in via autonoma che con specifico riferimento a quanto disposto dall’art. 42, comma 1 e comma 3, lettere a) e c), del Regolamento A.I.A. e dagli artt. 3, 5, 6.1 del Codice Etico A.I.A..

Secondo la prospettazione del Presidente ZAPPI, invece, gli arbitri CIAMPI e PIZZI avrebbero rassegnato le loro dimissioni volontariamente al fine di aderire ad un nuovo progetto tecnico da lui predisposto e dagli stessi condiviso. Le condotte contestate al deferito, pertanto, assurgerebbero a “comportamenti assolutamente leciti e contenuti nell’ambito regolamentare, in quanto posti in essere all’interno dell’autonomia tecnica e organizzativa quale esclusiva prerogativa dell’AIA”.

2.1 Per meglio comprendere la vicenda e per comprendere se le condotte contestate dalla Procura Federale al dott. ZAPPI configurino o meno una violazione dei principi di lealtà, correttezza, trasparenza, rettitudine e della comune morale, a difesa della credibilità ed immagine dell’AIA e del ruolo arbitrale sanciti dagli artt. 4 CGS e 42 Regolamento AIA, nonché dei valori e dei principi generali e di comportamento previsti dal Codice Etico dell’AIA a cui tutti gli associati, a qualsiasi livello, devono uniformarsi, occorre fornire la ricostruzione dei fatti che hanno portato all’odierno procedimento, come emerge dalle carte processuali e, in particolare, dalle dichiarazioni rilasciate, in sede di audizione innanzi alla Procura Federale, dagli arbitri CIAMPI e PIZZI.

- La prima vicenda è quella relativa alle dimissioni presentate dal sig. Maurizio CIAMPI.

Come innanzi detto, Maurizio CIAMPI all’inizio della stagione sportiva 2024-2025 era stato nominato responsabile CAN C ed il suo mandato, in forza della nuova normativa, sarebbe dovuto cessare al termine della stagione sportiva 2025-2026.

Il giorno 10 giugno, presso il ristorante Peppone, il sig. CIAMPI incontrava il Presidente ZAPPI, il quale lo informava che Daniele ORSATO sarebbe stato disponibile ad assumere l’incarico (ricoperto dal CIAMPI) di responsabile CAN C e gli chiedeva, pertanto, se lo stesso sarebbe stato favorevole ad assumere un nuovo incarico, lasciandogli la libertà di sceglierne uno di suo gradimento. Il CIAMPI indicava il ruolo di Vice Commissario CAN A e B. La circostanza, tuttavia, che il Presidente ZAPPI, successivamente al suddetto incontro, lo avesse ricontattato per parlare dell’organizzazione della stagione sportiva della serie C avrebbe convinto lo stesso CIAMPI che la proposta di lasciare il suo incarico presso la CAN C era naufragata.

I due, quindi, non si sentiranno più sino al giorno 3 luglio, ossia al giorno precedente alla riunione del Comitato Nazionale che avrebbe dovuto deliberare sulle nomine dei Responsabili e Componenti degli Organi Tecnici Nazionali. In tale data, infatti, il Presidente ZAPPI chiamava il CIAMPI chiedendogli di formalizzare le proprie dimissioni, atteso che Daniele ORSATO aveva accettato di assumere l’incarico di Responsabile CAN C.

Rispetto a tale richiesta, il CIAMPI rimaneva stupito e manifestava al Presidente ZAPPI la sua preoccupazione in ordine all’applicabilità della clausola contrattuale con la FIGC che prevedeva, a pena del risarcimento danni, in caso di recesso, l’obbligo di un preavviso di 15 giorni. Il Presidente ZAPPI si impegnava a parlarne con il Presidente Gravina.

Dopo la telefonata, il CIAMPI mandava, quindi, al Presidente ZAPPI, alle ore 12.44, a mezzo whatsapp la foto della suddetta clausola contrattuale.

In risposta a ciò, il Presidente ZAPPI alle ore 12.58 trasmetteva, sempre via whatsapp, il testo delle dimissioni da rassegnare, in cui l’efficacia delle stesse era condizionata al conferimento di un nuovo ruolo dirigenziale nell’ambito AIA e all’esclusione di qualsivoglia responsabilità. Invitando il CIAMPI a verificare ed integrare il testo laddove ritenuto opportuno.

Il testo era il seguente: “Con riferimento ai rapporti intercorsi con il Presidente dell’AIA e appresa la sua intenzione di formulare la proposta al Comitato Nazionale del 4 luglio per la nomina nel Ruolo di Componente della Commissione Arbitri Nazionale Serie A e B (CAN), che accetto espressamente, la presente è all’unico scopo di rassegnare le dimissioni dall’incarico corrente di Responsabile della Commissione Arbitri Nazionale Serie C (CAN C). Resta inteso che l’efficacia delle mie dimissioni rimane subordinata al perfezionamento della nomina del nuovo ruolo ed all’esclusione di qualsiasi profilo di responsabilità prevista dall’art. 8 del contratto di collaborazione coordinata e continuativa in corso di vigenza con la FIGC, in ragione di un nuovo inquadramento di funzioni in un nuovo ruolo dirigenziale sempre all’interno dell’AIA, per effetto di un incarico sportivo comunicatomi e conferitomi in tempi tali da non consentirmi la formulazione di dimissioni anticipate per iscritto nel periodo temporale di 15 giorni, tanto quanto previsto dalla richiamata previsione contrattuale”.

Non avendo ricevuto alcuna risposta, il Presidente ZAPPI contattava nuovamente il sig. CIAMPI alle ore 16.00 con messaggi dal seguente tenore: “Ciao Maurizio, tutto ok? Andava bene?”; “basterebbe una liberatoria”; “Ma attendo tue”.

Alle ore 18.52, il Presidente ZAPPI scriveva ancora una volta al sig. CIAMPI il seguente messaggio: “Ciao Maurizio, purtroppo il presidente Federale non c’è domattina, e neanche Marco Brunelli ed ho sentito telefonicamente Viglione. L’unica cosa che ti chiedo e se in te sia cambiato qualcosa rispetto al percorso condiviso dal 10 giugno, perché da parte mia lungi da me qualsiasi ipotesi di forzare qualsiasi decisione. Ho rispetto per la tua persona e quindi per me la soluzione immaginata sarebbe possibile solo se da te condivisa come mi avevi detto quella sera al ristorante Peppone. Se così non fosse e la questione fosse solo l’art. 8, ti prego solamente di dirmelo perché per me non ci sono problemi. Purtroppo domattina non è possibile un incontro in FIGC per indisponibilitàfderale.”

Nelle more, il CIAMPI, scosso dalla situazione che si era venuta a creare, si confrontava con la moglie, la quale gli avrebbe consigliato di non dimettersi, con il sig. Alessandro PIZZI, anch’egli destinatario di una richiesta di dimissioni da parte del Presidente ZAPPI, e con il Vice Presidente Massini, amico di lunga data.

Quest’ultimo, in particolare, gli avrebbe consigliato di non dimettersi in mancanza di una liberatoria della FIGC. Questo il tenore dei messaggi intercorsi tra il CIAMPI e il Vice Presidente Massini intorno alle ore 18.08:

CIAMPI “confermo che non mi dimetto???”

Massini “Senza liberatoria, giusto?”

CIAMPI “Esatto”

Massini “Digli questo. Senza problemi”

Intercorrevano poi tra gli stessi due telefonate.

Alle ore 19.20 il Massini scriveva al CIAMPI “Salta tutto”, “Appena posso ti chiamo”.

A questo punto, il CIAMPI rispondeva: “Francesco consentimi di venire lì e spiegare a tutto il Comitato le mie richieste. Se serve mi dimetto ora e non voglio NULLA.”

Il Vice Presidente rispondeva: “Appena posso chiamo, non è necessario che tu venga”, “Posso leggere tuo SMS?”, “O farlo vedere ad Antonio?”, il CIAMPI rispondeva “DEVI”.

Dopo una mezz’ora il CIAMPI scriveva: “Non so se può essere una possibilità per non bloccarvi: domani mattina vengo in AIA e firmo davanti a voi”, e il Massini: “Non credo usciremo con le nomine”, “Non riesco a uscire per chiamarti”.

Tra le ore 20.00 e le ore 21.00, il Presidente ZAPPI telefonava nuovamente all’arbitro CIAMPI riferendogli di non essere riuscito ad organizzare un incontro con i vertici della Federazione ma che comunque non avrebbe corso alcun rischio di natura economica in quanto lo stesso si sarebbe impegnato a coprire eventuali danni economici con un fondo dell’AIA.

Durante la telefonata il Presidente avrebbe cercato di convincere il sig. CIAMPI a rassegnare le dimissioni, tanto che lo stesso avrebbe avuto una crisi di nervi e si sarebbe messo a piangere, ma il Presidente gli avrebbe detto di stare calmo e che non ci sarebbero state conseguenza economiche.

Alle ore 21.35, il CIAMPI, stanco e provato dalla vicenda, inviava, tramite mail, le proprie dimissioni, non utilizzando il testo predisposto dal Presidente ZAPPI, ma un diverso testo.

Il testo inviato era il seguente: Con riferimento ai rapporti intercorsi con il Presidente dell’AIA e appresa la sua intenzione di formulare la proposta al Comitato Nazionale del 4 luglio per la nomina nel Ruolo di Componente della Commissione Arbitri Nazionale Serie A e B (CAN), rassegno le dimissioni dall’incarico corrente di Responsabile della Commissione Arbitri Nazionale Serie C (CAN C).

Alle ore 02.58 del 4 luglio, il Presidente ZAPPI scriveva a mezzo mail all’arbitro CIAMPI: “ Grazie Maurizio. Preciso solo, come da te sottolineato, che le tue dimissioni dalla CAN C sono da ritenere frutto di un percorso condiviso per assumere un nuovo ruolo quale componente della CAN.  Perdonami, ma è molto importante sottolineare che io ho solo proposto un possibile nuovo ruolo e che le tue dimissioni volontarie sono propedeutiche alla proposta della nuova nomina. Ti ringrazio per l’attenzione AZ.”.

- La seconda vicenda è quella relativa alle dimissioni presentate dal sig. Alessandro PIZZI.

All’inizio della stagione sportiva 2024-2025 il sig. PIZZI era stato nominato responsabile CAN D ed il suo mandato, come quello del CIAMPI, sarebbe dovuto cessare al termine della stagione sportiva 2025-2026.

Il giorno 29 giugno, l’arbitro PIZZI veniva contattato telefonicamente dal Presidente ZAPPI, il quale gli chiedeva la disponibilità a lasciare il ruolo di Responsabile CAN D per passare nei ruoli della CAN C. Il PIZZI chiedeva, quindi, al Presidente se con la nomina avrebbe acquisito il ruolo di responsabile CAN C, ed il Presidente rispose che sarebbe divenuto solo componente della suddetta commissione.

Come il CIAMPI, anche il PIZZI manifestava al Presidente le proprie perplessità in ordine alle conseguenze, in termini economici, della violazione del vincolo biennale con la FIGC, essendo contrattualmente legato con la Federazione per un altro anno con un compenso di 50.000.

Rispetto a tali perplessità, il Presidente ZAPPI rassicurava il PIZZI, impegnandosi a parlare direttamente con i vertici FIGC. La telefonata si concludeva con una richiesta, da parte del Presidente ZAPPI, di mantenere il riserbo sulla questione. Tuttavia, il giorno dopo, il PIZZI leggeva sul Corriere dello Sport la notizia che il suo ruolo sarebbe stato ricoperto dal collega BRASCHI.

Dopo tale colloquio il PIZZI non aveva più sentito il Presidente ZAPPI.

Il 3 luglio, alle ore 21.30, mentre era in vacanza, il sig. PIZZI riceveva una telefonata dal componente del Comitato Nazionale Emanuele MARCHESI, che, con il telefono in viva voce, gli passava il Presidente ZAPPI.

In quell’occasione, in particolare, per la prima volta il Presidente ZAPPI chiedeva al sig. PIZZI di rassegnare le proprie dimissioni al fine di poter perfezionare la sua nomina presso la CAN C.

A fronte di tale richiesta, il PIZZI rimaneva spiazzato e perplesso, e ciò anche per la preoccupazione in ordine alle conseguenze che sarebbero potute derivare dalla violazione del contratto con la FIGC. Il PIZZI, pertanto, rifiutava di aderire alla proposta di dimissioni.

Il Presidente ZAPPI, atteso lo sconcerto del PIZZI, gli paventava di rinviare le nomine di tutti gli organi AIA di 14 giorni, proprio al fine di risolvere preventivamente le questioni contrattuali con la FIGC.

Anche tale proposta non convinceva il PIZZI, in quanto nella storia dell’AIA non era m accaduto che la procedura di nomima degli arbitri fosse rinviata e, dunque, lo stesso si sarebbe sentito responsabile nei confronti dell’intero sistema associativo.

Terminata la telefonata, il PIZZI si confrontava con il CIAMPI in ordine alle richieste formulate dal Presidente ZAPPI, e il Ciampi gli manifestava la sua volontà di dimettersi “in quanto non si sarebbe potuto andare avanti senza la fiducia del Presidente”. Il tecnico, in particolare, riferiva alla Procura che il “CIAMPI era molto coinvolto emotivamente dalla vicenda ed anche io provavo le stesse sensazioni negative”.

Tra le ore 24.00 e le 01.00 del 4 luglio, il PIZZI chiamava il Presidente annunciandogli che avrebbe proceduto a formalizzare le dimissioni, ed il Presidente gli rispondeva di apprezzare il suo gesto, rassicurandolo sul fatto che avrebbe seguito la vicenda contrattuale con la FIGC.

Alle ore 00.38, il Presidente ZAPPI inviava un whatsapp al PIZZI in cui scriveva: “ Grazie Alessandro per la tua disponibilità. Rispetto a quanto proposto, se lo riterrai di seguito una bozza per poter procedere alla formalizzazione dell’atto che consentirebbe il tuo inquadramento nel nuovo ruolo. Grazie ancora alla disponibilità che dai a questo importante e - speriamo davvero - progetto di successo. Di sicuro, da me avrai sempre una grande stima e considerazione. E chiamami ogni volta che avvertirai una minima difficoltà. A presto!”.

Alle ore 00.39, il Presidente ZAPPI inviava al PIZZI un testo di dimissioni simile a quello inoltrato CIAMPI, senza, tuttavia, alcuna condizione relativa all’efficacia delle dimissioni.

Alle ore 01.36, l’arbitro PIZZI invia al Presidente, a mezzo mail, le proprie dimissioni senza utilizzare il format dallo stesso predisposto.

Il PIZZI, difatti, scriveva: “Antonio, come richiestomi poco fa nel nostro colloquio telefonico, ti invio le mie dimissioni dal ruolo di Commissario CAN D”.

A questa mail, il Presidente ZAPPI rispondeva alle ore 02.50 chiedendo di modificare il testo delle dimissioni affinché le stesse potessero sembrare frutto di una scelta volontaria. Il Presidente ZAPPI, difatti, scriveva: “Alessandro, ti chiedo scusa, ma questa a mio parere è una formula che non va bene, in quanto sembrerebbe che io ti abbia fatto una richiesta di dimissioni, circostanza che non corrisponde alla realtà. Le tue dimissioni dalla CAN D sono da ritenere, qualora rassegnate, frutto di un percorso condiviso per assumere un nuovo ruolo quale componente della CAN C. Perdonami, ma è molto importante sottolineare che io ho solo proposto un possibile nuovo ruolo e che le tue dimissioni volontarie sono propedeutiche alla nuova nomina.

Ti ringrazio per l’attenzione AZ”.

Alle ore 04.01, pertanto, l’arbitro PIZZI inviava le proprie dimissioni utilizzando il format fornito dal Presidente ZAPPI.

La scelta di presentare le proprie dimissioni veniva dal PIZZI, innanzi alla Procura, così motivata: “ Preciso di essermi determinato a dare le dimissioni dal mio precedente incarico in quanto ho percepito di non avere, per quel ruolo, la fiducia dal Presidente AIA e dopo 30 anni di associato AIA non volevo non rispettare una indicazione che mi proveniva dal vertice dell’AIA. Sono in AIA dall’età di 16 anni e sono stato abituato a rispettare la gerarchia.”

Il PIZZI, inoltre, alla domanda della Procura volta a sapere se le dimissioni rassegnate potessero ritenersi libere, così rispondeva; “No, non lo sono state pienamente. Posso aggiungere che, alla luce di quanto ho vissuto nei mesi successivi e alle situazioni contrattuali successive, se avessi la possibilità di tornare indietro non darei le dimissioni”.

Dalle carte processuali emerge, altresì, che, per ciò che concerne il CIAMPI, lo stesso, nel passaggio di ruolo da Responsabile CAN C a Componente CAN A e B, ha subito una decurtazione del compenso pari a 10.000, passando da un contratto che prevedeva, quale Responsabile CAN C per la stagione 2025-2026, un compenso di 60.000, ad un contratto che prevede, quale componente CAN A e B per la stagione 2025-2026, un compenso di 50.000; mentre, per ciò che concerne il PIZZI, la decurtazione è stata pari a 35.000, passando da un contratto di 55.000, quale Responsabile CAN D, ad uno di 20.000, quale Componente CAN C.

3. A fronte di tali dichiarazioni, il Presidente ZAPPI, in sede di audizione innanzi alla Procura e con la memoria depositata in atti, nella sostanza e in sintesi ricostruisce nel seguente modo la vicenda:

- il cambio di ruolo dei tecnici CIAMPI e PIZZI sarebbe stato oggetto di un nuovo progetto tecnico condiviso e accettato dai due tecnici;

- solo la ristrettezza dei tempi per l’attuazione di detto progetto avrebbe costretto a “procedere per la strada più breve che prevedesse delle dimissioni di natura meramente formale di CIAMPI e PIZZI propedeutiche, nei fatti, alla prosecuzione del rapporto, come concordato, nel nuovo ruolo”;

- le uniche preoccupazioni dei due tecnici avrebbero riguardato le conseguenze della violazione degli accordi contrattuali in essere con la FIGC, ma il Presidente, all’esito di interlocuzioni verbali con la Federazione avrebbe avuto rassicurazioni sulla non applicazione della clausola di risoluzione;

- “l’aspetto economico relativo all’incarico non sarebbe mai stato elemento e argomento di discussione e tantomeno quale limite all’attuazione del progetto tecnico condiviso”;

- il CIAMPI avrebbe espressamente richiesto al Presidente ZAPPI se avesse “un format ovvero un modello, una indicazione per scrivere una lettera di dimissioni”;

- in sintesi, pertanto, la condotta del Presidente AIA deve ritenersi “come assente da qualsiasi forma di induzione, pressione e/o condizionamento verso i sig.ri CIAMPI e PIZZI, i quali hanno, in primis, richiesto un cambio di ruolo ed incarico (ben consci che potevano avere una diminuzione contrattuale) ma consapevoli che tale prospettiva era ben compensaa da una cescita professionale all’interno dell’associazione”.

4. Così ricostruite le vicende, va subito evidenziato che l’accadimento dei fatti così come rappresentati dagli arbitri PIZZI e CIAMPI alla Procura Federale trova conferma nelle dichiarazioni rilasciate, sempre innanzi alla Procura, dallo stesso Presidente ZAPPI e dal componente del Comitato Nazionale, Dott. Emanuele MARCHESI, anch’egli deferito nel presente procedimento, nonché dai documenti da quest’ultimo depositati. Non solo.

È proprio dalle dichiarazioni rilasciate dagli odierni deferiti che, a parere del Tribunale, emerge la dimostrazione che le dimissioni rese dagli arbitri PIZZI e CIAMPI non possano ritenersi volontarie, e, dunque, frutto di una decisione autonoma e spontanea, presa senza alcun condizionamento.

Agli atti di causa il Dott. MARCHESI ha depositato una mail dallo stesso inviata al Presidente ZAPPI in data 24 giugno 2025.

Con detta mail, il cui oggetto è “NOMINE 25/26”, il Dott. MARCHESI scrive al Presidente ZAPPI: “Antonio, alcune indicazioni sparse (non nego qualche difficoltà nello scriverti). Intanto è mia idea che chi ha un incarico biennale non debba essere preso in considerazione per un diverso ruolo, in analogia ad esempio agli esperti amministrativi o legali. Quindi a mio parere tutti i capicommissione e presidenti CRA devono essere confermati per logica continuazione di lavoro impostato, anche per non dare l'idea di avere bisogno di togliere un tecnico dal proprio incarico, come se mancassero le risorse. Chiaramente le commissioni saranno poi composte da tecnici di fiducia, e saranno dati obiettivi chiari da raggiungere.”

Il MARCHESI, dunque, evidenzia sin dall’inizio al Presidente ZAPPI la non correttezza di un’operazione volta alla sostituzione dei responsabili degli organi tecnici in pendenza di un incarico biennale. Del resto, lo stesso MARCHESI, nelle proprie dichiarazioni rese alla Procura, in ordine alla posizione del PIZZI, espressamente afferma “già prima della nomina trovavo strano dal punto di vista procedurale che il collega dovesse abbandonare l’incarico per così dire a metà strada”.

È ovvio, pertanto, che il Presidente ZAPPI fosse ben consapevole della “irregolarità” di quanto evidentemente si era prefissato di fare.

Ma vi è di più.

In sede di audizione innanzi alla Procura, il dott. MARCHESI riferisce: “Preciso di non aver mai parlato al telefono con Maurizio CIAMPI mentre ho parlato al telefono prima del 4 luglio con l’associato PIZZI; questa conversazione ha fatto seguito ad altre due telefonate precedenti perché sono amico di PIZZI, ci siamo sentiti un paio di volte nei giorni precedenti al 4 luglio e mi confidò che aveva avuto un contatto con il Presidente ZAPPI per una nuova proposta per un nuovo incarico rispetto a quello che aveva. Posso dire che PIZZI mi era sembrato destabilizzato nel senso che avendo un incarico la cui durata biennale ricopriva anche la stagione sportiva successiva era sorpreso e quindi destabilizzato dal fatto di dover passare ad altro incarico, in sostanza posso dire che PIZZI non si aspettava questa proposta dal Presidente e riteneva che vi fosse la necessità di approfondire meglio la questione e non in termini così repentini. La proposta di ZAPPI era di diventare un componente della CAN C, quindi un organo tecnico superiore e non quindi come responsabile della CAN D. Anche nella seconda telefonata il PIZZI mi sembrò provato e indeciso ad accettare la proposta del Presidente. Non ricordo se il termine “dimissioni” mi sia stato riferito dal PIZZI durante questi colloqui telefonici ma era implicito nel discorso che abbiamo affrontato”.

Già questa prima dichiarazione non solo conferma quanto dichiarato dal PIZZI alla Procura, ma dimostra, oltre lo stato d’animo dell’arbitro PIZZI, certamente non sereno, anche la circostanza che l’assunzione del nuovo incarico non facesse parte di un progetto dallo stesso pacificamente “condiviso e accettato”, come sostenuto dal Presidente ZAPPI nelle proprie difese.

In ordine alla giornata del 3 luglio, ossia alla giornata in cui l’arbitro PIZZI è stato contattato dal Presidente ZAPPI alle ore 21.30 per chiedere le dimissioni dello stesso (a tal proposito, va evidenziata la rilevanza della data, atteso che il giorno successivo, 4 luglio, il Comitato Nazionale si sarebbe riunito proprio al fine di deliberare in ordine alle nomine dei responsabili e dei componenti degli Organi Tecnici) il dott. MARCHESI continua nelle sue dichiarazioni affermando: “Voi mi chiedete della telefonata del 3 luglio 2025 ovvero la sera precedente alla seduta del 4 luglio ed io vi confermo che ho telefonato al PIZZI perché si era creata una situazione di stallo e non si poteva proseguire con la costruzione dell’organigramma poiché mancavano proprio le dimissioni di PIZZI pertanto lo contattavo per chiedere cosa avesse deciso. In quel frangente gli ho passato il Presidente ma abbiamo mantenuto il vivavoce, non ricordo se per tutta la telefonata, ricordo che in quella telefonata PIZZI non si convinse a dare le dimissioni e quindi permaneva la situazione di stallo sino alla conclusione della telefonata. Non sono in grado di riferire le parole del Presidente ZAPPI, la telefonata fu lunga e convulsa. Preciso che il Presidente ZAPPI già nel pomeriggio del 3 luglio aveva illustrato al Comitato Nazionale le sue proposte per i nuovi organici e che intendeva nominare Braschi al posto di PIZZI e Orsato al posto di CIAMPI. Non sono in grado di riferire la motivazione per la quale il Presidente ZAPPI ci annunciò che intendeva cambiare i responsabili della CAN C e CAN D, ma ricordò che lui spiegò che rispetto ai responsabili CIAMPI e PIZZI la nomina di Orsato e Braschi rappresentava una sorta di upgrade, una miglioria forte da intendersi che CIAMPI e PIZZI erano arrivati alla fine del loro percorso”.

Ed ancora. “Si confermo di sapere che il collega PIZZI guadagna 20.000 euro nel nuovo incarico quindi nel passaggio ha perduto 30.000 euro. Voglio aggiungere che in quel periodo il tema economico non era il mio focus anche se l’interlocuzione con PIZZI che aveva mantenuto lo stallo in un certo momento riguardava proprio il  danno economico per PIZZI infatti sono a conoscenza che il Presidente si era impegnato con PIZZI e conseguentemente si sarebbe adoperato con la FIGC per fargli mantenere intatto il suo comp nsoa livelloc t ttuale, on sono in grado diriferr come mai il Presidente non s ruscioa mantene questoimpeg o con PIZZI”.

Il dott. MARCHESI conclude, poi, la propria audizione, riferendo che il collega PIZZI “ancora oggi è scosso da questo passaggio di funzioni”.

Ebbene, ancora una volta tali dichiarazioni provano non solo l’attendibilità delle dichiarazioni rilasciate dall’arbitro PIZZI innanzi alla Procura (smentendo, in sostanza, le eccezioni sollevate sul punto dal Presidente ZAPPI), dal momento che le modalità, la tempistica e i contenuti della telefonata del 3 luglio descritti dal MARCHESI coincidono con quanto riferito dal PIZZI, ma danno anche forza alla impostazione accusatoria in ordine alla non spontaneità e libertà delle dimissioni presentate dallo stesso PIZZI e alla sussistenza delle condotte contestate all’odierno deferito.

Dalle dichiarazioni rilasciate dal dott. MARCHESI, Componente del Comitato Nazionale, emergono, difatti, elementi che inducono a ritenere che le dimissioni rassegnate dal PIZZI non siano state spontanee, in quanto “accompagnate” da circostanze e modalità tali da aver indotto il PIZZI a dimettersi dall’incarico ricoperto, nonostante la sussistenza di una clausola biennale nel contratto con la FIGC e la diminuzione del compenso.

Il dott. MARCHESI, in particolare, evidenzia chiaramente che la volontà del PIZZI non era quella di rassegnare le dimissioni, e ciò sia nei giorni precedenti alla telefonata del 3 luglio (allorquando, come detto da PIZZI e confermato dal MARCHESI, il Presidente ZAPPI non aveva ancora parlato al PIZZI di dimissioni ma solo della possibilità di accedere ad un nuovo incarico), riferendo che il PIZZI gli era sembrato sorpreso e destabilizzato dal fatto di dover passare ad altro incarico in pendenza del contratto con la Federazione e che si era creata una situazione di stallo, e sia durante il corso della telefonata del 3 luglio ore 21.30. Telefonata che, come rappresentato dallo stesso dott. MARCHESI, era determinante al fine della costruzione del nuovo organigramma che vedeva gli arbitri ORSATO e BRASCHI al posto di CIAMPI e PIZZI (si ricordi che, come detto dallo stesso MARCHESI, già nel pomeriggio di quel giorno, il Presidente ZAPPI aveva manifestato al Comitato Nazionale la sua intenzione di nominare proprio BRASCHI e ORSATO nei ruoli ancora occupati da PIZZI e CIAMPI).

Rispetto a tale ultima telefonata, il dott. MARCHESI, difatti, sottolinea come il PIZZI non si fosse convinto a rassegnare le dimissioni nonostante la telefonata fosse stata “lunga e convulsa”, a dimostrazione non solo dello stato d’animo in cui si trovasse il PIZZI, ma anche e soprattutto della circostanza che mancava una coincidenza di intenti tra quanto voluto dal Presidente ZAPPI e quanto voluto dall’arbitro PIZZI.

Lo stesso arbitro PIZZI, del resto, in ordine alla telefonata, ha dichiarato alla Procura che il Presidente ZAPPI, a fronte del suo diniego a presentare le dimissioni “perché il Presidente non era in grado di darmi le risposte che attendevo in ordine al rispetto delle

clausole del contratto in essere con la FIGC”, gli aveva riferito che, laddove le sue preoccupazioni fossero state legate al mancato preavviso con la FIGC, avrebbe provveduto a rinviare di 14 giorni le nomine degli Organi AIA. Soluzione, questa, ritenuta dal PIZZI inaccettabile, in quanto si sarebbe sentito responsabile nei confronti dell’intero sistema associativo.

4.1 Analogo discorso va fatto in ordine alla posizione del CIAMPI.

È, difatti, proprio dalle dichiarazioni rese innanzi alla Procura dal Presidente ZAPPI che è possibile riscontrare l’attendibilità di quelle rese dall’arbitro CIAMPI alla stessa Procura. Il Presidente ZAPPI, invero, ricostruisce gli accadimenti che hanno portato alle dimissioni del CIAMPI in maniera conforme a quanto riferito dallo stesso arbitro, anche se nega di aver garantito, prima delle dimissioni, ristori economici in favore del tecnico e di aver inviato di sua iniziativa il format per le dimissioni.

Il Presidente ZAPPI, in particolare, riferisce di aver sentito il tecnico, al telefono, oltre che la mattina, anche la sera del giorno 3 luglio 2025, “intorno all’ora di cena, ero solo quando ho parlato con lui. Ricordo che CIAMPI non era sereno mi disse che aveva parlato con la moglie e stava valutando se accettare o meno la mia proposta, propendendo per una accettazione. Non ricordo se CIAMPI durante la telefonata si mise a piangere (sul punto, ritiene il Tribunale assai poco credibile che tale circostanza non sia stata ricordata - senza comunque essere smentita - dal Presidente Zappi, non essendo accadimento comune che una persona matura pianga - non di gioia - per una promozione professionale quale avrebbe dovuto essere - secondo la sua prospettazione - la proposta del Presidente, ndr) ma ricordo che fu un momento difficile perché CIAMPI era combattuto e non sapeva quale fosse la decisione più giusta da assumere”.

Ancora una volta, dunque, la prova della circostanza che le dimissioni dell’allora Responsabile CAN C non facessero parte di un progetto dallo stesso pacificamente condiviso, accettato e voluto, proviene proprio dall’odierno deferito.

Non solo. Il deferito descrive quello che era lo stato d’animo del CIAMPI, riconoscendo che lo stesso non fosse sereno, dimostrando, in tal modo, la mancanza di una, quantomeno libera e spontanea, volontà di rassegnare le dimissioni.

Quanto detto, del resto, trova ulteriore conferma:

- nella circostanza che il CIAMPI, dopo la telefonata della mattina del 3 luglio in cui il Presidente ZAPPI gli aveva chiesto di rassegnare le dimissioni, non avesse più risposto alle richieste di riscontro inviate più volte via whatsapp dallo stesso Presidente nel corso del pomeriggio del 3 luglio (tanto che il Presidente fu costretto a richiamare il CIAMPI la sera del 3 luglio); - nei messaggi whatsapp scambiati con il Vice Presidente Massini nel tardo pomeriggio del 3 luglio.

Da detti messaggi, prodotti in atti, si evince, difatti, tutta la frustrazione vissuta dal sig. CIAMPI nelle ore che hanno preceduto le dimissioni.

Il CIAMPI, in particolare, come innanzi visto, scrive:

CIAMPI “confermo che non mi dimetto???” Masini “Senzaliberatoi,giusto?”

CIAMPI “Esatto”

Massini “Digli questo. Senza problemi”

Intercorrevano poi tra gli stessi due telefonate.

Alle ore 19.20 il Massini scriveva al CIAMPI “Salta tutto”, “Appena posso ti chiamo”.

A questo punto, il CIAMPI rispondeva: “Francesco consentimi di venire lì e spiegare a tutto il Comitato le mie richieste. Se serve mi dimetto ora e non voglio NULLA.”

Il Vice Presidente rispondeva: “Appena posso chiamo, non è necessario che tu venga”, “Posso leggere tuo SMS?”, “O farlo vedere ad Antonio?”, il CIAMPI rispondeva “DEVI”.

Dopo una mezz’ora il CIAMPI scriveva: “Non so se può essere una possibilità per non bloccarvi: domani mattina vengo in AIA e firmo davanti a voi”, e il Massini: “Non credo usciremo con le nomine”, “Non riesco a uscire per chiamarti”.

Da detti messaggi, dunque, emerge, da un lato, ancora una volta la non volontà del CIAMPI di rassegnare le proprie dimissioni, o, quantomeno la situazione di enorme confusione in cui lo stesso si trovasse, dall’altro, la sua preoccupazione di essere la causa di un’eventuale paralisi delle nomine degli organici AIA. Significativa, al riguardo, è la sua affermazione che si sarebbe potuto recare la mattina successiva in AIA (per firmare le dimissioni) "per non bloccarvi", così chiarendosi che tali dimissioni non erano espressione di effettiva volontà del Ciampi, ma progetto del Presidente Zappi.

5. Oltre a quanto detto, vi sono anche ulteriori elementi che spingono a sostenere per la non spontaneità delle dimissioni presentate dai tecnici PIZZI e CIAMPI e a sostenere che comunque le richieste di dimissioni avanzate dal Presidente siano state accompagnate da rassicurazioni in ordine alle conseguenze economiche che avrebbero subito i due tecnici passando dal ruolo di responsabile CAN al ruolo di mero componente di una commissione, seppur gerarchicamente superiore alla precedente.

Si tratta, con riguardo al primo profilo, del format delle dimissioni inviato dal Presidente ZAPPI ai due tecnici.

Come emerso dalle dichiarazioni di CIAMPI e PIZZI, il Presidente aveva trasmesso, sempre nella giornata del 3 luglio (al CIAMPI alle ore 12.58, al PIZZI alle ore 00.39 del 4 luglio) un format contenente il testo delle dimissioni da rassegnare (il Presidente, sul punto, ha dichiarato che detto format è stato inviato in quanto gli sarebbe stato richiesto dal CIAMPI, anche se risulta provato dai documenti in atti che l’invio al PIZZI sia avvenuto senza alcuna preventiva richiesta dello stesso).

In ogni caso, indipendentemente da tale circostanza, ciò che rileva è il contenuto della lettera di dimissioni e quanto accaduto in ordine alla stessa.

Dalla lettura del format inviato dal Presidente ZAPPI al CIAMPI si evince, difatti, che lo stesso era stato concepito in maniera tale da presentare l’iniziativa come spontanea e univocamente riconducibile alla volontà del CIAMPI.

Allorquando, il CIAMPI ha presentato le proprie dimissioni ha utilizzato una formula parzialmente diversa da quella indicata dal Presidente, tanto che lo stesso, come già innanzi detto, ha sentito il bisogno di precisare alle 02.58 del mattino: “Grazie Maurizio. Preciso solo, come da te sottolineato, che le tue dimissioni dalla CAN C sono da ritenere frutto di un percorso condiviso per assumere un nuovo ruolo quale componente della CAN.  Perdonami, ma è molto importante sottolineare che io ho solo proposto un possibile nuovo ruolo e che le tue dimissioni volontarie sono propedeutiche alla proposta della nuova nomina. Ti ringrazio per l’attenzione AZ.”.

Ancora più emblematica è la vicenda relativa alle dimissioni rilasciate dal PIZZI.

In questo caso, risulta provato in atti che il format delle dimissioni, lo stesso inviato al CIAMPI, è stato inoltrato al PIZZI senza che questi nulla avesse chiesto, dopo che il PIZZI telefonicamente gli aveva detto che avrebbe proceduto a rassegnare le stesse. Il Presidente ZAPPI inviava, difatti, alle ore 00.38, un whatsapp al PIZZI in cui scriveva: “ Grazie Alessandro per la tua disponibilità. Rispetto a quanto proposto, se lo riterrai di seguito una bozza per poter procedere alla formalizzazione dell’atto che consentirebbe il tuo inquadramento nel nuovo ruolo. Grazie ancora alla disponibilità che dai a questo importante e - speriamo davvero - progetto di successo. Di sicuro, da me avrai sempre una grande stima e considerazione. E chiamami ogni volta che avvertirai una minima difficoltà. A presto!”.

Nonostante detto format, il PIZZI decideva autonomamente cosa scrivere e, difatti, il testo inviato via mail così riportava: “Antonio, come richiestomi poco fa nel nostro colloquio telefonico, ti invio le mie dimissioni dal ruolo di Commissario CAN D”. A questa mail, il Presidente ZAPPI rispondeva alle ore 02.50 chiedendo di modificare il testo delle dimissioni. Il Presidente ZAPPI, difatti, scriveva: “Alessandro, ti chiedo scusa, ma questa a mio parere è una formula che non va bene, in quanto sembrerebbe che io ti abbia fatto una richiesta di dimissioni, circostanza che non corrisponde alla realtà. Le tue dimissioni dalla CAN D sono da ritenere, qualora rassegnate, frutto di un percorso condiviso per assumere un nuovo ruolo quale componente della CAN C. Perdonami, ma è molto importante sottolineare che io ho solo proposto un possibile nuovo ruolo e che le tue dimissioni volontarie sono propedeutiche alla nuova nomina. Ti ringrazio per l’attenzione AZ”.

Dopo più di un’ora, l’arbitro PIZZI inviava le proprie dimissioni utilizzando il format fornito dal Presidente ZAPPI.

Ebbene, tali fatti non possono che dimostrare, da una parte, la preoccupazione del Presidente ZAPPI di far sembrare le dimissioni quale frutto di una scelta volontaria e condivisa dai due tecnici. Ciò, evidentemente, nella consapevolezza di aver “forzato” dette dimissioni e con la volontà di mascherare quanto realmente accaduto, altrimenti non vi sarebbe stato motivo alcuno di effettuare tali precisazioni. Del resto, questo è anche quello che è avvenuto in ordine al verbale redatto nel corso della seduta del C.N. del 4 luglio 2025, e poi successivamente modificato, nel quale, su espressa richiesta del Presidente, è stato aggiunto l’inciso secondo cui le dimi s oni del PIZZI no “volo arie,senza alunarich sta dirasseg azionedi dimisson da partedel Presid te”. Non so o.

Analogo modus operandi lo si ritrova anche dalle dichiarazioni rilasciate alla Procura dal Presidente del CRA Toscana, sig. Tiziano Reni, destinatario anch’egli, il giorno 3 luglio, di una telefonata da parte del Presidente avente ad oggetto la richiesta di dimissioni, richiesta dallo stesso rifiutata. Nell’occasione, il Presidente, ricevuto il diniego, concludeva la telefonata nel seguente modo: “mi raccomando, non deve passare il messaggio che io ti ho chiesto le dimissioni.”

Dall’altra parte, l’avvenuta modifica, da parte del CIAMPI e, in particolare, del PIZZI, del format ricevuto, la specificazione, da parte del PIZZI, del fatto che le dimissioni erano state richieste dal Presidente (Antonio, come richiestomi poco fa nel nostro colloquio telefonico, ti invio le mie dimissioni), dimostrano la circostanza che i due tecnici fossero proprio stati indotti a presentare le dimissioni.

Quanto al secondo profilo, egualmente provata, a parere del Tribunale, è la circostanza che il Presidente ZAPPI abbia offerto ai due tecnici, al fine di superare le loro preoccupazioni e indurli a rassegnare le dimissioni, rassicurazioni in ordine ai risvolti economici derivanti dal cambio di ruolo.

Tale circostanza, difatti, oltre ad essere stata riferita dagli stessi arbitri, risulta confermata dal dott. MARCHESI, il quale espressamente afferma: sono a conoscenza che il Presidente si era impegnato con PIZZI e conseguentemente si sarebbe adoperato con la FIGC per fargli mantenere intatto il suo compenso a livello contrattuale, non sono in grado di riferire come mai il Presidente non sia riuscito a mantenere questo impegno con PIZZI”.

A ciò si aggiunga che è lo stesso Presidente ZAPPI a riconoscere di essersi, dopo le nomine, immediatamente attivato presso la Federazione per far avere al CIAMPI e al PIZZI un incarico nell’ambito del progetto cd. Young project, al fine di fargli mantenere il compenso complessivamente previsto dal precedente contratto.

Ciò a dimostrazione dell’impegno assunto con i due tecnici, dal momento che, in mancanza di detto impegno, non vi sarebbe stato alcun logico motivo per dover incrementare compensi di arbitri che, nella prospettazione del deferito, avrebbero avuto una promozione in termini di posizione, passando ad una serie superiore, e soprattutto non vi sarebbe stato alcun motivo per incrementare il compenso ad arbitri che avrebbero volontariamente aderito al nuovo incarico.

6. In definitiva, alla luce degli elementi risultanti dal fascicolo processuale, il Tribunale ritiene sussistere la responsabilità del Presidente ZAPPI in ordine alle condotte allo stesso contestate, in quanto poste in essere in violazione dei principi sanciti dagli degli artt. 4, comma 1, CGS, 42, comma 1 e comma 3 lett. a) e c), 3, 5, 6.1 Codice Etico AIA, i quali impongo agli arbitri, non solo per le funzioni di garanzia loro attribuite ma anche per la difesa dell’immagine e della credibilità di tutta la categoria cui hanno chiesto di appartenere, di svolgere le loro funzioni con trasparenza, correttezza e probità, e nel più assoluto rispetto delle regole e dell’etica sportiva, improntando ogni comportamento, anche estraneo all’attività sportiva e nei rapporti con i colleghi e con i terzi, ai principi di rettitudine e della comune morale. Il comportamento dell’Arbitro, inoltre, deve essere espressione di legalità ed apparire come tale, deve riscuotere la fiducia e l’affidamento attraverso comportamenti improntati alla dignità della funzione, alla correttezza ed alla lealtà ed i suoi comportamenti oltre a riferirsi al senso di giustizia, devono essere ispirati alla virtù del ben operare.

Principi che devono, ancor di più, informare le condotte di coloro i quali sono al vertice dell’Associazione.

Dagli atti, difatti, risulta pacificamente provato che il Presidente ZAPPI, al solo fine di favorire la nomina degli arbitri ORSATO e BRASCHI quali Responsabili CAN A e B e CAN C (si ricordi che la proposta di nomina degli stessi era stata già annunciata al Comitato Nazionale prima delle dimissioni rese da PIZZI e CIAMPI), abbia indotto gli stessi arbitri PIZZI e CIAMPI a rassegnare le proprie dimissioni, e ciò nella consapevolezza, non solo dell’esistenza di un vincolo contrattuale al quale i medesimi erano legati non con l’AIA ma con la FIGC e dalla cui violazione potevano scaturire per gli stessi conseguenze negative in termini economici e nella consapevolezza che i nuovi incarichi sarebbero stati meno remunerativi per i due tecnici, ma anche, e soprattutto, nella consapevolezza che non vi fosse alcuna valida motivazione, né sotto il profilo comportamentale né sotto il profilo tecnico, per la quale i suddetti arbitri avrebbero dovuto abbandonare il proprio incarico in pendenza di contratto.

Lo stesso Presidente ZAPPI, difatti, con riferimento al CIAMPI, riconosce espressamente: “non stavo dando un giudizio di valore sull’operato di CIAMPI come designatore in quanto non avevo nessun richiamo da fare sull’operato di CIAMPI” e, con riferimento al PIZZI: “mi viene chiesto se il mio giudizio tecnico su PIZZI era negativo e non posso dire questo”.

Né, a tal fine, può essere vista quale giustificazione la circostanza, a cui ha dato più volte risalto il Presidente ZAPPI nelle proprie difese, secondo cui il PIZZI e il CIAMPI avrebbero, nella sostanza, avuto una promozione ad una categoria superiore. Ed invero, il PIZZI e il CIAMPI sono passati dall’essere responsabili di una Commissione, e dunque da un ruolo apicale, ad essere semplici membri di un’altra commissione, seppur di categoria superiore.

Ciò, del resto, è confermato non solo dalla circostanza che, nei nuovi ruoli, il CIAMPI e il PIZZI hanno subito una notevole perdita economica dal punto di vista dei compensi, ma anche dal fatto che, laddove i nuovi incarichi assunti dal PIZZI e dal CIAMPI fossero stati effettivamente di tale prestigio, allora non si comprenderebbe il motivo per cui tali incarichi non siano stati direttamente attribuiti ai sig.ri BRASCHI ed ORSATO, senza bisogno di ottenere le dimissioni degli altri due tecnici, espressamente valutati quali downgrade rispetto ai due nuovi responsabili.

Le modalità con le quali sono state chieste le dimissioni, in assenza, come visto, di un progetto tecnico che possa ritenersi condiviso e voluto dagli arbitri PIZZI e CIAMPI, la tempistica utilizzata, ossia il giorno prima della riunione fissata per le nomine, l’assenza di valide motivazioni, la rappresentazione del rischio di rinvio delle nomine di 14 giorni, creando un disagio all’intera categoria,  le ras icurazioni in ordin lla mancanza di preg u izi econom ci, non posso o che essere vist quali elementi a ti a d mostrare che dimissioni rassegnate dai sig.ri CIAMPI e PIZZI siano state indotte dal Presidente ZAPPI.

Né, per superare quanto detto, può rilevare la circostanza, evidenziata dalla difesa del Presidente, secondo la quale le dimissioni sarebbero state rilasciate dal PIZZI e dal CIAMPI nel rispetto della loro autodeterminazione e volontarietà, tanto è vero che, come accaduto per altri dirigenti cui il ZAPPI aveva chiesto le dimissioni, gli stessi, dopo il rifiuto, sarebbero rimasti al loro posto in continuità di incarico biennale.

Occorre, difatti, considerare che, nell’ambito della gerarchia dell’AIA, il Responsabile CAN C e il Responsabile CAN D, ossia i ruoli all’epoca ricoperti dal CIAMPI e dal PIZZI, sono figure apicali e di assoluta rilevanza, presiedendo, tra le altre funzioni esercitate, la commissione che provvede alle designazioni degli arbitri per le gare organizzate dalla Lega Pro e dal Dipartimento Interregionale della LND.

È evidente, pertanto, che allorquando i sig.ri CIAMPI e PIZZI hanno ricevuto, addirittura dal Presidente dell’AIA, la richiesta di dimissioni per far sì che il loro ruolo fosse ricoperto da altri, hanno interpretato tale richiesta come una manifestazione di sfiducia nei loro confronti.

Ciò è confermato, in primo luogo, dagli stessi tecnici. Il PIZZI, difatti, riferisce che il CIAMPI si era determinato a rassegnare le dimissioni in quanto “non si poteva andare avanti senza la fiducia del Presidente”. Lo stesso PIZZI, poi, con riferimento alle sue dimissioni, riferisce: “Preciso di essermi determinato a dare le dimissioni dal mio precedente incarico in quanto ho percepito di non avere, per quel ruolo, la fiducia del Presidente AIA e dopo 30 anni di associato AIA non volevo non rispettare una indicazione che mi proveniva dal vertice dell’AIA”.

La circostanza che la richiesta di dimissioni proveniente dal Presidente dell’AIA determini nel destinatario una rappresentazione di sfiducia trova, del resto, conferma nelle dichiarazioni rilasciate alla Procura Federale dal Presidente del CRA Toscana e dal Presidente del CRA Sardegna, anch’essi, come detto, destinatari di una richiesta di dimissioni dal Presidente ZAPPI il giorno 3 luglio (le cui vicende, tuttavia, non sono state oggetto di contestazione da parte della Procura). Il Presidente del CRA Sardegna, in particolare, dichiarava di aver risposto a detta richiesta: “Se non avete fiducia non confermatemi, non chiederò un centesimo”, mentre il Presidente del CRA Toscana dichiarava: Alle 14.41 dello stesso giorno richiamavo il Presidente facendo una premessa

ovvero che ero dispiaciuto di aver ricevuto questa telefonata ma soprattutto ero dispiaciuto di non avere la fiducia del mio Presidente…”.

È, dunque, la pressione emotiva, suscitata dal senso di sfiducia manifestato dalle condotte poste in essere dal Presidente ZAPPI, ad aver determinato la scelta di optare per il rilascio delle dimissioni da parte dei tecnici CIAMPI e PIZZI, scelta che, pertanto, non può ritenersi, come sostenuto dalla difesa del ZAPPI, autodeterminata e libera.

Egualmente priva di qualsivoglia valenza è la circostanza, ancora una volta evidenziata dal deferito al fine di dimostrare la volontarietà della scelta operata dai due tecnici, secondo la quale gli stessi avrebbero presentato una manifestazione di interesse ad essere iscritti nell’organo tecnico riconosciutogli poi dal Presidente ZAPPI.

Si tratta, difatti, di una manifestazione di interesse inviata a gennaio 2025 da sig.ri CIAMPI e PIZZI, a seguito dell’invito formulato dal Comitato Nazionale a “tutti gli associati che avessero avuto interesse ad essere iscritti all’istituendo Albo dei dirigenti tecnici, di verifica, amministrativi, consultivi e altri organi associativi ed operativi AIA”.

Gli associati, in particolare, avrebbero dovuto indicare, su un modulo prestampato, tre preferenze, barrando le relative caselle, dell’organo tecnico dagli stessi prescelto senza indicazione del relativo ruolo.

Pertanto, la circostanza che i sig.ri PIZZI e CIAMPI, tra le tre scelte possibili, abbiano indicato, oltre all’organo cui già appartenevano, anche l’organo immediatamente superiore risulta del tutto logica (nessuno avrebbe mai indicato un ruolo di minore importanza rispetto a quello già rivestito) e certamente non significativa della volontà degli stessi di adesione ad un nuovo progetto tecnico “condiviso”, come sostenuto dal deferito.

In ogni caso sono proprio tutte le condotte, propedeutiche alle dimissioni, tenute dal Presidente Zappi a porsi in netto contrasto con i principi di correttezza e lealtà sanciti dall’ordinamento sportivo.

Né, infine, può avere rilievo, ai fini dell’esclusione della responsabilità del Presidente ZAPPI, la circostanza, più volte richiamata, secondo cui “l’unica colpa sarebbe stata quella di voler riorganizzare l’assetto tecnico della classe arbitrale andando anche a migliorare qualitativamente i singoli ruoli ed inserendo personaggi di valore professionale ma non facendo perdere a quelli già sotto contratto (con la FIGC) una crescita umana e professionale nei rispettivi ruoli”.

E, difatti, seppur è vero che il Presidente dell’AIA abbia un potere organizzativo dell’Associazione di cui è al vertice, è altrettanto vero che tale potere non può essere esercitato al di fuori dei limiti sanciti dai principi di correttezza, trasparenza, probità e lealtà.

Limiti che, nel caso di specie, per quanto innanzi detto, non possono che ritenersi superati.

7. Passando ora all’esame del capo b) degli addebiti mossi dalla Procura Federale al Presidente ZAPPI, il Tribunale ritiene che contemporaneamente possa essere scrutinata anche la posizione del Sig. Emanuele MARCHESI, componente del Comitato Nazionale AIA, cui l’Organo requirente ascrive, in punto di fatto di “avere lo stesso, in qualità di Componente del Comitato Nazionale A.I.A., al fine di celare la circostanza che i Sig.ri Maurizio CIAMPI e Alessandro PIZZI fossero stati indotti a rassegnare le dimissioni dai rispetti incarichi di Responsabili della C.A.N. C e della C.A.N. D dell’A.I.A. a seguito di una espressa richiesta del Presidente ZAPPI finalizzata a nominare al loro posto i Sig.ri Daniele Orsato e Stefano Braschi, redatto una modifica del verbale della seduta del Comitato Nazionale A.I.A. del 4 luglio 2025, nella parte relativa alle nomine dei Responsabili degli Organi Tecnci Nazionali e d i Compone i gliOrgan TcniciNazonali,dal co tenutononveridco n quantoconsisent  unaintegra riscrittura della verbalizzazione non corrispondente a quanto effettivamente dichiarato dal Presidente ZAPPI durante la predetta seduta con riguardo alle motivazioni sottese alla nomina dei Sig.ri Daniele Orsato e Stefano Braschi rispettivamente quali Responsabili della C.A.N. C e della C.A.N. D dell’A.I.A.”.

La condotta contestata al deferito ZAPPI al capo b) del proprio capo di incolpazione, cui, per brevità si rimanda, è collegata all’operato contestato al MARCHESI.

Si rende necessaria una breve ricostruzione della vicenda, ricostruzione resa possibile anche dalle dichiarazioni rilasciate alla Procura Federale dalla Sig.ra Silvia MORO, Segretario Nazionale AIA, e dal Sig. MARCHESI stesso.

L’Organo inquirente, in data 3.10.2025, chiedeva alla Segreteria AIA l’invio del verbale della riunione del 4 Luglio 2025 del Comitato Nazionale AIA e di eventuali successivi ulteriori verbali e/o atti attinenti lo stesso oggetto. La Segreteria AIA, lo stesso giorno, rimetteva al richiedente la seguente documentazione: CU n. 5, recante la nomina dei Responsabili e Componenti degli Organi Tecnici Nazionale per la stagione sportiva 2025/2026; verbale della seduta di Comitato Nazionale del giorno 4 luglio; verbale del giorno 11 luglio che contiene, al punto 1, l’approvazione del verbale della seduta precedente; integrazione al verbale del giorno 4 luglio portata in approvazione in occasione della seduta del giorno 29 agosto. Tale documentazione veniva poi integrata da ulteriore invio in data 8.10.2025. La Procura veniva così a conoscenza della modifica, di cui si riferisce nel capo di incolpazione di entrambi i deferiti, del verbale della riunione del 4 Luglio del Comitato Nazionale, del fatto che tale verbale risultava essere stato approvato, nella sua versione originaria, nella seduta dell’11 luglio, che in data 24 luglio il componente del Comitato Sig. Marchesi aveva fatto invio di una versione modificata del verbale della seduta del 4 Luglio e che tale ultima versione, condivisa dal Presidente ZAPPI, veniva approvata dal Consiglio Nazionale AIA nella sua riunione del 29 agosto 2025 dove, fra l’altro, all’ordine del giorno era presente il punto “INTEGRAZIONE AL VERBALE N. 2 DEL GIORNO 4 LUGLIO 2025 In colore rosso le modifiche rispetto al precedente testo, che viene così integrato a pag. 2 e pag. 3”.

Che la modifica del verbale della seduta del Comitato Nazionale A.I.A. del 4 luglio 2025 denominato “ verbale n. 2”, nella parte relativa alle nomine dei Responsabili degli Organi Tecnici Nazionali e dei Componenti gli Organi Tecnici Nazionali, sia stata proposta d’iniziativa del Sig. MARCHESI è pacificamente ammesso dallo stesso deferito e, ove occorresse, dimostrato dalla mail del 24 Luglio da lui inviata, con l’allegata la modifica, alla MORO che poi confermerà la circostanza nel corso delle sue audizioni. Resta quindi da valutare in quale contesto la modifica al verbale n. 2 sia stata proposta e apportata, la sua incidenza rispetto alla versione originale che la Sig.ra MORO aveva redatto in concomitanza della riunione del Comitato Nazionale, come dalla stessa riferito in occasione delle sue audizioni del 10.10.2025, del 21.10.2025 e del 10.11.2025, e il motivo che ha indotto i deferiti alla modifica e alla nuova approvazione del ridetto verbale.

7.1 Relativamente al contesto occorre fare riferimento alla già analizzata condotta tenuta dal Presidente ZAPPI nei confronti dei Sig.ri CIAMPI e PIZZI dai quali otteneva, in extremis e con le modalità dianzi evidenziate, le dimissioni dagli incarichi fino ad allora ricoperti al fine di poterli sostituire con persone di sua assoluta fiducia quali i Sig.ri ORSATO e BRASCHI. Inoltre da alcuni giorni sugli organi di stampa e sui siti specializzati circolavano voci circa le dimissioni “forzate” di CIAMPI e PIZZI e alcuni componenti della macro area nord del Comitato avevano espresso perplessità al Presidente all’avvicendamento dei vertici degli OO.TT come riferito dalla Sig.ra Moro il 10.10.2025. Fra questi lo stesso MARCHESI che con la già citata mail del 24 giugno 2025 rappresentava al Presidente AIA quanto segue: “Antonio, alcune indicazioni sparse (non nego qualche difficoltà nello scriverti). Intanto è mia idea che chi ha un incarico biennale non debba essere preso in considerazione per un diverso ruolo, in analogia ad esempio agli esperti amministrativi o legali. Quindi a mio parere tutti i capi-commissione e presidenti CRA devono essere confermati ….”.

Il Presidente ZAPPI doveva dunque illustrare al Comitato Nazionale, riunito con la presenza dei soli membri eletti posto che si dovevano confermare (rectius; sostituire) gli organi tecnici, la sua volontà di operare le sostituzioni di cui si è più volte detto, attività che rientrava nelle sue esclusive prerogative e competenze. Riferiva quindi ai colleghi riuniti quanto verbalizzato dalla Sig.ra MORO e, in particolare, come risulta dalla versione originaria del verbale n. 2, precisava quanto segue; “L’associato Maurizio CIAMPI, a fronte della proposta accettata, ha volontariamente rassegnato le dimissioni dal precedente ruolo di Responsabile CAN C; la nota di dimissioni è stata trasmessa anche alla Federazione ai fini dell’efficacia ai fini lavoristici; lo stesso percorso è stato intrapreso dall’associato Alessandro PIZZI, le cui dimissioni volontarie, senza alcuna richiesta di rassegnazione dimissioni da parte del Presidente, hanno comportato la sua sostituzione con Stefano Braschi”. Dunque, dopo aver comunicato le dimissioni rassegnate da CIAMPI e PIZZI, riteneva di dover aggiungere “senza alcuna richiesta di rassegnazione di dimissioni da parte del Presidente”. Indipendentemente dalla valenza di detto periodo, di cui si dirà a breve, non può sussistere dubbio che l’inciso incriminato sia effettivamente attribuibile al deferito ZAPPI; la circostanza viene confermata dalla Sig.ra MORO nella sua audizione del 21.10.2025 allorquando riferisce ““Si, confermo che nella bozza da me redatta del verbale del 4.7.2025 il passaggio “senza alcuna richiesta di rassegnazione di dimissioni da parte del Presidente” è stato da me scritto perché da me sentito dalle dichiarazioni del Presidente ZAPPI …” e successivamente il 10.11.2025. Anche il Sig. MARCHESI, nella sua seconda audizione del 3.11.2025, testualmente riferisce: “Mi viene chiesto se ricordo che nella seduta del 4.7.2025 il Presidente ci disse che le dimissioni presentate da PIZZI e CIAMPI non erano state da lui richieste, tanto è vero che il Segretario dell’AlA lo scrive nella bozza di verbale, e io vi rispondo che il Presidente fece un passaggio rendendo pubblico a tutti i presenti che le dimissioni non erano state da lui richieste”. Lo stesso ZAPPI, nel corso della sua audizione del 31.10.2025, nel corso della fase istruttoria, prec sava:” …riconosco il verbale chemi vene fatto vsionare, confermo che èstato redatto dal Segreario Slvia MORO  corrisponde a ciò che avvenne in quella seduta … mi viene chiesto se fui io a proporre alla dottoressa MORO di integrare il verbale inserendo la frase. Nego di aver fatto io questa proposta, fu la dottoressa MORO a redigere la verbalizzazione che comunque corrisponde alla verità”.

In questo contesto, cioè ottenute dal Presidente ZAPPI le dimissioni dei Sig.ri CIAMPI e PIZZI, riferito al Comitato che erano state volontarie “senza alcuna richiesta di rassegnazione di dimissioni da parte del Presidente” e approvato il verbale n.2 alla successiva riunione del Comitato nazionale dell’11.07.2025, si innesta la proposta di modifica della verbalizzazione, integralmente riportata nel capo b) di incolpazione del Presidente ZAPPI cui per brevità si rimanda, da parte del componente MARCHESI che invia la nuova formulazione alla Segretaria AIA con mail del 24.07.2025. Mentre la verbalizzazione delle riunioni del Comitato Nazionale viene di norma eseguita dal Segretario del Comitato in forma sintetica, la riscrittura proposta dal deferito MARCHESI è tutt’altro che sintetica ma molto articolata e non rispondente a quanto realmente accaduto durante la riunione. Sul punto è esaustiva la testimonianza della Sig.ra MORO che, nell’audizione del 10.11.2025, riferisce: ”le verbalizzazioni delle sedute sono redatte in forma sintetica cioè io sintetizzo quanto avviene di fronte a me, in sostanza quello che viene detto viene scritto in sintesi nei punti salienti. Invece, la proposta di riscrittura del verbale del componente MARCHESI non è una verbalizzazione ma riporta in modo molto articolato i passaggi che hanno condotto alle dimissioni di PIZZI e CIAMPI e alle nomine dei loro sostituti, passaggi che non sono stati affrontati espressamente dal Presidente ZAPPI durante la seduta del Comitato Nazionale del 4.7.2025. Tale profilo mi colpì molto, tanto che dissi al MARCHESI che avrei sottoposto la proposta al Presidente per le determinazioni di sua competenza”.

7.2 Il tenore della modifica del verbale della riunione del 4.07.2025 è particolarmente incisivo ove si consideri che vengono attribuite al Presidente ZAPPI alcune informazioni che invece non furono dallo stesso fornite e vengono eliminate espressioni effettivamente proferite quali la frase “senza alcuna richiesta di rassegnazione di dimissioni da parte del Presidente” così cambiando in modo radicale e non veritiero quanto effettivamente accaduto e precedentemente verbalizzato durante la riunione

7. 3 Alla luce di quanto emerso sin qui, appare di palese evidenza che la modifica del verbale in questione, il cui testo originario risultava peraltro già approvato dal Comitato Nazionale del.11.07.2025, si rese necessaria al fine di eliminare dallo stesso l’improvvida frase pronunciata dallo ZAPPI con l’evidente e malcelato intento di distogliere eventuali sospetti sull’operato di quest’ultimo, ben conscio, il MARCHESI, anche per quanto si è evidenziato in precedenza, che il suo Presidente non aveva agito secondo i principi stabiliti dal CGS, dal Regolamento AIA e dal Codice Etico AIA. È altrettanto palese che non era possibile semplicemente eliminare la frase di cui si discute perché sarebbe stato assai facile comprendere il motivo della cancellazione ma occorreva una vera e propria riscrittura come, di fatto, operata del MARCHESI anche con l’intento di giustificare in qualche modo la nomina di ORSATO e BRASCHI e allontanare l’attenzione dall’avvicendamento forzato di CIAMPI e PIZZI. Come riferito dalla Sig.ra MORO, la prassi di modificare radicalmente la verbalizzazione sintetica operata dal Segretario non era certamente usuale tanto che la stessa MORO rimase colpita e sottopose la proposta al Presidente ZAPPI che non esitò ad approvarla come dallo stesso ammesso nel corso dell’audizione del 31.10.2025 quando dichiara “non so perché MARCHESI decise di riscrivere integralmente il verbale relativo alle dimissioni di CIAMPI e PIZZI per sottoporlo all’approvazione del Comitato. Io verificato il contenuto sostanziale, accettai questa modifica e non dissi nulla”.

Si consideri, da ultimo, che le modifiche al verbale originario del 4 luglio non furono approvate alle successive riunioni del Comitato Nazionale del 18 luglio e 23 agosto ma solo a quello del 29 agosto 2025 quando oramai erano passati quasi due mesi dal 4 luglio ed era lecito aspettarsi che i componenti non sottilizzassero sulla nuova verbalizzazione anche perché la questione poteva dirsi abbondantemente superata e forse anche dimenticata.

In conclusione, reputa il Tribunale che la responsabilità dei deferiti debba ritenersi accertata anche in relazione al rispettivo capo di incolpazione sul punto.

8. In via istruttoria, la difesa del Presidente ZAPPI ha chiesto l’esame testimoniale di una serie di soggetti, nonché l’audizione dei sig.ri Ciampi e PIZZI.

Dette richieste vanno rigettate.

Preliminarmente, va ricordato che la giustizia sportiva è ispirata a ragioni di speditezza, che mal si conciliano con l’espletamento di prove orali, se non assolutamente necessarie per assumere la decisione. In questo senso, i procedimenti in ordine alle infrazioni oggetto di denuncia o deferimento da parte della Procura federale si svolgono sulla base degli elementi contenuti nel deferimento e nelle deduzioni difensive, ossia sulla base delle evidenze documentali e delle prove precostituite, rispetto alle quali la prova testimoniale costituisce, nel procedimento disciplinare come in genere in quello sportivo, eccezione.

Il che, del resto, si evince dall’espressione “necessità di provvedere”, cui fa riferimento l’art. 60 CGS, espressione che, altrimenti, costituirebbe un mero pleonasmo (ex multis, CFA, SS.UU., n. 15/2025-2026).

Ebbene, alla luce del materiale probatorio in atti ed alla luce delle stesse dichiarazioni rilasciate dagli odierni deferiti, le prove testimoniali richieste appaiono non necessarie ai fine della decisione.

Né l’esigenza di sentire, in particolare, il PIZZI e il CIAMPI è da ravvisarsi nella circostanza che, come sostenuto dal Presidente ZAPPI, le dichiarazioni rilasciate dagli stessi alla Procura sarebbero contrastanti.

Difatti, se è pur vero che le prime dichiarazioni rilasciate nel mese di agosto possono ritenersi più edulcorate di quelle successive (probabilmente per il timore delle eventuali conseguenze), è anche vero che le seconde dichiarazioni risultano avvalorate non solo, come dimostrato, dalla documentazione, rinveniente anche da telefoni cellulari, depositata in corso di istruttoria dagli arbitri Ciampi e Pizzi, ma anche e soprattutto dalle dichiarazioni rese dal Marchesi e dallo stesso Presidente Zappi. Altrettanto valga per le dichiarazioni testimoniali prodotte dalla difesa del dott. Zappi.

9. Passando, infine, al profilo sanzionatorio, il Collegio, ritiene che la richiesta della Procura Federale riferita al Presidente ZAPPI, considerato il vincolo della continuazione fra le due condotte contestate, possa essere ritenuta congrua in relazione alla posizione del deferito, Presidente di un organismo di assoluto livello e prestigio in seno alla FIGC, alla gravità dei fatti rapportata proprio all’incarico ricoperto e alle sleali modalità con le quali, abusando della propria funzione, ha ottenuto le dimissioni degli associati CIAMPI e PIZZI. Ritiene, invece, di dover ridurre la sanzione richiesta per il Sig. Emanuele MARCHESI sia in considerazione del fatto che lo stesso ha fornito elementi di interesse per gli accertamenti istruttori sia in considerazione del comportamento processuale.

Si condivide, infine, il richiamo operato dalla Procura Federale al comma 7 bis dell’art. 9 del CGS essendo stata contestata, a entrambi i deferiti, anche la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva. Si provvede, quindi, come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- al dott. Antonio Zappi, mesi 13 (tredici) di inibizione;

- al dott. Emanuele Marchesi, mesi 2 (due) di inibizione.

Così deciso nella Camera di consiglio del 12 gennaio 2026.

 

I RELATORI                                                          IL PRESIDENTE

Giammaria Camici                                                             Carlo Sica

Francesca Paola Rinaldi   

 

Depositato in data 22 gennaio 2026.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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