C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 33 del 13.10.2023 – Delibera – CS-1/2023-2024 RECLAMO della Società ASD ARZINO (Campionato di Seconda Categoria Gir. B SPILIMBERGO – ARZINO) in merito ai provvedimenti disciplinari disposti dal G.S.T. all’esito della suddetta gara disputata il 17.09.2023 (in C.U. n° 22 Comitato Regionale FVG del 21.09.2023)
CS-1/2023-2024 RECLAMO della Società ASD ARZINO (Campionato di Seconda Categoria Gir. B SPILIMBERGO - ARZINO) in merito ai provvedimenti disciplinari disposti dal G.S.T. all’esito della suddetta gara disputata il 17.09.2023 (in C.U. n° 22 Comitato Regionale FVG del 21.09.2023)
Con provvedimento pubblicato sul C.U. n° 22 del 21.09.2023 il G.S.T. disponeva a carico del sig. Mickael PASCUTTINI, allenatore della ASD ARZINO, la squalifica “a tempo”, sino al 21.11.2023, perché “espulso per aver protestato avverso una decisione dell'arbitro uscendo dalla propria area tecnica e lanciando altresì una bottiglietta in terra, alla notifica del provvedimento si avvicinava al direttore di gara sino a poggiare la propria fronte su quella dell'arbitro con fare minaccioso proferendo più volte un epiteto irriguardoso. Al termine del primo tempo di gara reiterava le proteste avverso il provvedimento di espulsione venendo allontanato solamente grazie all'intervento dei calciatori della propria squadra. Infine, mentre il direttore di gara era nel proprio spogliatoio reiterava nuovamente le proprie proteste”. Avverso il provvedimento anzidetto, la ASD ARZINO preannunciava (23.09.2023) e poi formalizzava (27.09.2023) proprio tempestivo reclamo, adducendo che: - il sig. PASCUTTINI non sarebbe mai stato in contatto con il direttore di gara, né avrebbe mai poggiato la propria fronte su quella dell’arbitro; - sarebbe stato proprio lui a far rientrare i propri calciatori nello spogliatoio, e non viceversa. A sostegno delle proprie tesi, la ASD ARZINO allegava una “dichiarazione” della squadra avversaria chiedendo, valutate diversamente in fatto e in diritto le risultanze del primo grado, la riforma della decisione impugnata, annullando la sanzione irrogata dal GST ovvero riducendola, nella misura reputata di equità e giustizia. Avendo richiesto di essere sentito, il Presidente della Società veniva convocato per l’udienza in camera di consiglio del 11.10.2023, durante la quale – previa la lettura delle dichiarazioni a chiarimento assunte da questa CSA dal direttore di gara prima della audizione, e sulle quali infra – ribadiva il proprio punto di vista, evidenziando come l’allenatore fosse effettivamente uscito dall’area tecnica, mantenendo però rispetto all’arbitro sempre una certa distanza. Avrebbe altresì effettivamente protestato alzando la voce per un provvedimento dell’arbitro, che avrebbe dovuto assegnare un calcio di rigore e non una punizione fuori area, ma successivamente, dopo essere entrato negli spogliatoi, si sarebbe limitato a chiedere chiarimenti e delucidazioni, essendo stato lui stesso ad avere invitato i propri calciatori ad allontanarsi. Ribadiva in conclusione il reclamante la richiesta di riduzione della squalifica. Un tanto premesso, anche alla luce dei chiarimenti ottenuti dal direttore di gara alla presenza del delegato AIA (la “dichiarazione” allegata al reclamo, ad apparente firma del Presidente della AD UNIONE SPORTIVA SPILIMBERGO, a prescindere dal suo contenuto, oltre a non poter surrogare la prova testimoniale di cui all’art. 60 CGS per mancanza delle relative formalità, costituisce prova atipica di libera valutazione, comunque recessiva rispetto agli atti ufficiali di gara e loro supplementi) questa Corte ritiene che l’episodio, pur deprecabile – il sig. PASCUTTINI avrebbe infatti reagito in maniera veemente a una decisione del direttore di gara pesantemente insultandolo e tenendo anche successivamente un comportamento oggettivamente inurbano – possa essere riconsiderato nella sua gravità, in quanto, fermo restando che il descritto contatto con il direttore di gara risulta esserci effettivamente stato, lo stesso non si sarebbe comunque connotato in termini di aggressività, ancorché la distanza tra le parti sia stata ripristinata dall’allontanamento volontario all’indietro dell’arbitro, e non dalla desistenza del tesserato. Quanto poi ai successivi accadimenti, risulta che l’allenatore fosse rimasto in attesa all’uscita del terreno di gioco; le proteste sarebbero proseguite e solo a esplicita richiesta dell’arbitro, per il tramite del vice capitano (dunque di un solo calciatore, e non di vari calciatori della propria squadra, come invece inizialmente considerato dal GST), il sig. PASCUTTINI sarebbe stato alla fine allontanato, ancorché le rimostranze – udite dall’arbitro dall’interno del suo spogliatoio – sarebbero poi proseguite anche successivamente. Si ritiene pertanto congrua e proporzionata alla vicenda, complessivamente considerata, una squalifica “a tempo”, con effetti sino al 24 ottobre 2023. L’esito, parzialmente favorevole alla parte ricorrente, giustifica lo svincolo del contributo, di cui in sede di preannuncio di reclamo era stato autorizzato l’addebito sul conto campionato della stessa.
P.Q.M.
la Corte Sportiva d’Appello Territoriale, valutato l’episodio nel suo complesso e ravvisata la parziale fondatezza del reclamo: − lo accoglie parzialmente, rideterminando a carico del sig. Mickael PASCUTTINI, la sanzione della squalifica con effetti sino al 24 ottobre 2023; − dispone lo svincolo del contributo. Manda la Segreteria per le comunicazioni prescritte.
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