C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 34 del 17.10.2023 – Delibera – RECLAMO della Società ASD LIVENTINA SAN ODORICO (Campionato di Prima Categoria Gir. A LIVENTINA SAN ODORICO – UNION RORAI) in merito ai provvedimenti disciplinari disposti dal G.S.T. all’esito della suddetta gara disputata il 24.09.2023 (in C.U. n° 26 Comitato Regionale FVG del 28.09.2023)

RECLAMO della Società ASD LIVENTINA SAN ODORICO (Campionato di Prima Categoria Gir. A LIVENTINA SAN ODORICO – UNION RORAI) in merito ai provvedimenti disciplinari disposti dal G.S.T. all’esito della suddetta gara disputata il 24.09.2023 (in C.U. n° 26 Comitato Regionale FVG del 28.09.2023)

Con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 26 del 28.09.2023, il G.S.T. ha disposto a carico del sig. Davide ROMAN, calciatore dell’A.S.D. Liventina San Odorico, la squalifica per 4 gare effettive con la seguente motivazione: “Già espulso per somma di ammonizioni durante la gara, al termine della stessa – dall’esterno del recinto di gioco – protestava con insistenza nei confronti dell’arbitro con atteggiamento minaccioso intimando a quest’ultimo di avvicinarsi e proferendo al suo indirizzo reiterate espressioni irriguardose ed ingiuriose”. Avverso il provvedimento anzidetto, l’A.S.D. Liventina San Odorico ha preannunciato reclamo con comunicazione trasmessa a mezzo PEC in data 30.09.2023, cui ha fatto seguito il deposito di tempestivo reclamo, a mezzo PEC, in pari data. L’associazione reclamante ha sostanzialmente rilevato che: - il sig. Davide ROMAN, al termine della gara, si trovava all’esterno dell’area tecnica, situata nella parte opposta dell’impianto, rispetto alla zona destinata all’uscita dal campo di arbitro e giocatori; - lo stesso sig. Davide ROMAN non ha in alcun modo offeso o minacciato l’arbitro al termine della gara, non essendo nemmeno entrato nello spogliatoio per festeggiare la vittoria con i propri compagni di squadra. Avendo richiesto di essere sentito, il Presidente dell’associazione sportiva è stato convocato per l’udienza in camera di consiglio del giorno 11.10.2023, durante la quale – previa lettura delle dichiarazioni a chiarimento assunte da questa CSA dal direttore di gara prima dell’audizione – è stata ribadita (tramite soggetto delegato dal Presidente stesso) la ricostruzione fattuale già riportata in sede di reclamo. In particolare, l’associazione sportiva ha inteso evidenziare che non vi è stata alcuna aggressione da parte del sig. Davide ROMAN nei confronti del direttore di gara. Il primo, invero, si trovava a più di una decina di metri fuori dall’area tecnica, quando il secondo ha inteso avvicinarsi al calciatore accettando la discussione. Tale discussione, per quanto riferito, ha avuto certamente dei toni accesi, ma senza mai sfociare in intimidazione, violenza o atteggiamenti consimili. Il delegato dell’associazione sportiva ha inteso altresì riferire che l’espressione riportata in sede di referto non è stata pronunciata e che il sig. Davide ROMAN non è affatto avvezzo ad utilizzare espressioni del genere, essendo persona che lavora con bambini e con disabili. In conclusione, la reclamante ha ribadito la richiesta di riduzione della squalifica. Un tanto premesso, anche alla luce dei chiarimenti forniti, alla presenza del delegato AIA, dal direttore di gara (il quale ha confermato le offese e le espressioni rivoltegli, aggiungendo che il calciatore era a una distanza di circa 10-15 passi da lui), è da intendersi che il sig. Davide ROMAN si sia effettivamente rivolto allo stesso direttore di gara con reiterate espressioni irriguardose ed ingiuriose. A ben vedere, la stessa associazione sportiva, tramite il soggetto da essa delegato in udienza, ha confermato che il sig. Davide ROMAN – nell’occasione – si è rivolto al direttore di gara con “toni accesi” (sia pure senza alcun atteggiamento intimidatorio e/o violento), con ciò sconfessando, di fatto, l’argomentazione difensiva sottesa dal reclamo, ove si riferisce di una significativa distanza tra i due soggetti coinvolti (il calciatore si sarebbe trovato, a dire della reclamante, dalla “parte opposta rispetto all’uscita dell’arbitro”), tale da suggerire l’assenza di qualsivoglia possibilità di ravvicinato contatto. Per quanto emerso, quindi, si ritiene di poter affermare che il sig. Davide ROMAN, al termine della gara in questione, abbia rivolto al direttore di gara espressioni ingiuriose e/o irriguardose. La circostanza rimane comprovata dalle risultanze del referto arbitrale, il quale riporta, nei fatti, una veemente e duratura protesta del calciatore con contenuto contestatorio ed insultante. La semplice negazione del fatto da parte dell’associazione sportiva non può valere in alcun modo a superare l’efficacia di piena prova del rapporto dell’ufficiale di gara in ordine ai fatti accaduti ed al comportamento tenuto dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, per quanto previsto dalla disposizione di cui all’art. 60, co.1, CGS. E’ da rilevarsi, tuttavia, che la condotta del calciatore rimane sussumibile nella disposizione di cui all’art. 36, co. 1, lett. a), CGS (condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara) e che, pure in ragione dell’atteggiamento tenuto dall’associazione sportiva reclamante – la quale ha inteso spiegare con garbo ed accuratezza le proprie ragioni, richiamandosi anche alle encomiabili condotte extra sportive del calciatore – la CSA intende contenere la sanzione per tale condotta nella misura minima di due giornate. Posto che il calciatore risulta essere stato altresì sanzionato con l’espulsione per doppia ammonizione contestuale (fallo imprudente e conseguente protesta) si ritiene che alle due giornate per l’innanzi indicate debba esserne aggiunta una, per un totale complessivo di tre giornate di squalifica. L’esito parzialmente favorevole alla parte ricorrente giustifica lo svincolo del contributo, di cui in sede di preannuncio di reclamo era stato autorizzato l’addebito sul conto campionato della stessa.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d’Appello Territoriale, valutato l’episodio nel suo complesso e ravvisata la parziale fondatezza del reclamo: − lo accoglie parzialmente, rideterminando a carico del sig. Davide ROMAN la sanzione nella squalifica per 3 (tre) giornate; − dispone lo svincolo del contributo. Manda la Segreteria per le comunicazioni prescritte.

 

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