C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 39 del 31.10.2023 – Delibera – RECLAMO della A.S.D. REAL IMPONZO CADUNEA (Campionato Carnico I Categoria – Gir. A) in merito al provvedimento disciplinare disposto dal G.S. all’esito della gara A.S.D. REAL IMPONZO CADUNEA / A.S.D. CAVAZZO, disputata il 08.10.2023 (in C.U. della Delegazione Provinciale di Tolmezzo n° 28 del 13.10.2023)
RECLAMO della A.S.D. REAL IMPONZO CADUNEA (Campionato Carnico I Categoria – Gir. A) in merito al provvedimento disciplinare disposto dal G.S. all’esito della gara A.S.D. REAL IMPONZO CADUNEA / A.S.D. CAVAZZO, disputata il 08.10.2023 (in C.U. della Delegazione Provinciale di Tolmezzo n° 28 del 13.10.2023) Con provvedimento pubblicato sul C.U. della Delegazione Provinciale di Tolmezzo n° 28 dd 13.10.2023 il G.S. della Delegazione Provinciale di Tolmezzo comminava all’allenatore della A.S.D. REAL IMPONZO CADUNEA, sig. Francesco MARINI, la squalifica per n. 5 (cinque) gare effettive.
Avverso tale decisione la A.S.D. REAL IMPONZO CADUNEA formalizzava in data 13.10.2023 a mezzo PEC un preannuncio di reclamo, chiedendo la copia del referto di gara, trasmesso alla richiedente a mezzo PEC in data 16.10.2023. Veniva altresì autorizzato il prelievo della “tassa di reclamo” dal conto della Società. Al preannuncio di reclamo faceva seguito il tempestivo deposito del reclamo datato 18.10.2023 a mezzo PEC di data 19.10.2022. La società reclamante in sostanza rileva che: - la sanzione comminata sarebbe incongrua ed eccessiva rispetto ai fatti avvenuti in campo dopo la fine della gara, soprattutto in considerazione del comportamento tenuto dall’allenatore mai sfociato in minacce o volgarità; - deve essere tenuto conto dei vari fatti occorsi negli ultimi minuti di gara e nel corso del recupero; - uno dei termini riportati a referto ed imputato al Marini sarebbe stato in realtà rivolto all’arbitro da altro tesserato ivi presente e già sanzionato dal GS. Conclude la reclamante chiedendo la riduzione della squalifica con richiesta di audizione, nella persona del Presidente della ASD, nel caso in cui la Corte ritenesse opportune ulteriori delucidazioni. Con successiva comunicazione del 23.10.2023 la reclamante rinunciava espressamente alla audizione, con la conseguenza per cui veniva fissata udienza in camera di consiglio, senza la presenza delle parti. Un tanto premesso, pur tenendo in debita considerazione gli elementi evidenziati nel reclamo, si ritiene di non potersi discostare da quanto emerge dagli atti ovvero sia che il sig. Marini, dopo il termine della gara in questione, avrebbe rivolto al direttore di gara espressioni irriguardose e minacciose. La circostanza rimane, infatti, comprovata dal referto arbitrale, il quale riporta la protesta dell’allenatore con contenuto dal tono contestatorio e insultante e sul finale anche minaccioso. La semplice negazione del fatto da parte dell’associazione sportiva, o in ogni caso la sua ricostruzione in altri termini con il supporto di alcune specifiche indicazioni ed eccezioni, non può valere in alcun modo a superare l’efficacia di piena prova del rapporto dell’ufficiale di gara in ordine ai fatti accaduti ed al comportamento tenuto dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. É da rilevarsi, tuttavia, che la condotta dell’allenatore rimane sussumibile nella disposizione di cui all’art. 36, co. 1, lett. a), CGS (condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara) e che, pure in ragione dell’atteggiamento tenuto dall’associazione sportiva reclamante, la quale ha inteso spiegare con garbo ed accuratezza le proprie ragioni e del fatto che l’allenatore non risulta essersi mai avvicinato fisicamente all’arbitro, la CSA intende contenere la sanzione per la condotta in esame nella misura minima di 3 (tre) giornate di squalifica opportunamente aggravando di 1 giornata la sanzione minima edittale prevista, in considerazione del fatto che il Marini avrebbe profferito anche una locuzione minacciosa verso l’arbitro. L’esito parzialmente favorevole alla parte reclamante giustifica lo svincolo del contributo, di cui in sede di preannuncio di reclamo era stato autorizzato l’addebito sul conto campionato della stessa.
P.Q.M.
la Corte Sportiva d’Appello Territoriale, valutato l’episodio nel suo complesso e ravvisata la parziale fondatezza del reclamo: − lo accoglie parzialmente, rideterminando a carico del sig. Francesco MARINI la sanzione nella squalifica per 3 (tre) giornate; − dispone lo svincolo del contributo. Manda la Segreteria per le comunicazioni prescritte.
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