C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 44 del 14.11.2023 – Delibera – RECLAMO della A.S.D. UNIONE FINCANTIERI MONFALCONE (Campionato Giovanissimi U15 Regionale maschile) in merito al provvedimento disciplinare disposto dal G.S. all’esito della gara A.S.D. SANT’ANDREA SAN VITO / A.S.D. UNIONE FINCANTIERI MONFALCONE, disputata il 01.11.2023 (in C.U. n° 42 del 06.11.2023)

RECLAMO della A.S.D. UNIONE FINCANTIERI MONFALCONE (Campionato Giovanissimi U15 Regionale maschile) in merito al provvedimento disciplinare disposto dal G.S. all’esito della gara A.S.D. SANT’ANDREA SAN VITO / A.S.D. UNIONE FINCANTIERI MONFALCONE, disputata il 01.11.2023 (in C.U. n° 42 del 06.11.2023)

Con provvedimento pubblicato sul C.U. n° 42 dd 06.11.2023 il G.S.T. comminava all’allenatore della A.S.D. UNIONE FINCANTIERI MONFALCONE, sig. Marco NOVATI, la squalifica “a tempo”, sino al 05.12.2023, in quanto “espulso perché, alla notifica del provvedimento di ammonizione subito per proteste, entrava sul terreno di gioco portandosi nei pressi dell'arbitro e perseverando nelle proteste proferendo, tra l'altro, espressioni irriguardose al suo indirizzo. Ancora, non ottemperava al provvedimento, ma usciva dal terreno di gioco solo a seguito dell'intervento di altri partecipanti alla gara della propria società. Infine, a gara terminata, reiterava le proteste seguendo l'arbitro sino agli spogliatoi”. Avverso tale decisione la ASD UNIONE FINCANTIERI MONFALCONE formalizzava in data 08.11.2023 a mezzo PEC un preannuncio di reclamo, chiedendo la copia del referto di gara, che veniva trasmesso alla richiedente a mezzo PEC in data 09.11.2023. Veniva altresì autorizzato il prelievo della “tassa di reclamo” dal conto della Società. Successivamente, in data 10.11.2023, veniva formalizzato il reclamo, nel quale la Società evidenziava come l’allenatore, mai in precedenza protagonista di simili episodi, avesse inteso inizialmente protestare per il protrarsi a proprio dire ingiustificato della gara, oltre i minuti di recupero segnalati dall’arbitro; entrato dopo l’ammonizione sul terreno di gioco cercando nuovamente spiegazioni, dopo la notifica dell’espulsione l’allenatore sarebbe poi spontaneamente uscito dal terreno di gioco assieme a un dirigente, che nel frattempo l’avrebbe raggiunto, e senza alcuna apparenza forzosa. Dopo la fine dell’incontro avrebbe infine fortuitamente incontrato l’arbitro negli spogliatoi, al quale avrebbe cercato di fornire spiegazioni al proprio comportamento, “spiegazioni volte al pentimento di quanto accaduto e chiarificatrici”, senza però ottenere la possibilità di un confronto. La reclamante chiedeva dunque di voler “riformare la decisione impugnata e conseguentemente ridurre la squalifica all’allenatore sig. NOVATI Marco, in misura equamente riportata all’effettiva gravità dei fatti”. Preliminarmente questa Corte Sportiva d’Appello rileva come oggetto di contestazione sia una decisione con la quale il GST ha comminato la squalifica a tempo, con effetti dal 06.11.2023 (data del Comunicato) al 05.12.2023, e dunque di durata pari a un mese, verificandosi dunque nella fattispecie l’ipotesi di cui all’art. 137, co. 3, lett. b) del CGS, secondo cui “non sono impugnabili, ad eccezione della impugnazione da parte del Presidente federale” la “inibizione per dirigenti o squalifica per tecnici e massaggiatori fino ad un mese”. A quest’ultimo proposito, va rammentato come le sanzioni di lieve entità, quale nel caso in esame la squalifica di un tecnico sino ad un mese, siano state consapevolmente sottratte dal Codificatore dalla possibilità di un loro successivo riesame, volendosi con ciò garantire certezza dell’irrogazione e volendosi evitare – in un’ottica di bilanciamento e a mo’ di ragionevole filtro all’accesso – l’instaurazione di contenziosi che finirebbero solo per l’appesantire il già consistente peso della macchina della Giustizia Sportiva, anche alla luce del fatto che – in ragione della disciplina dei termini, di cui all’art. 77 CGS – l’eventuale decisione pur assunta ben potrebbe anche essere deliberata a squalifica comunque già scontata. Il reclamo è dunque inammissibile, senza necessità di dover fissare udienza in assenza di richiesta di audizione da parte della reclamante e non essendoci comunque spazio per aggiungere ulteriori argomenti, trattandosi, quello gravato, di un provvedimento per il quale è esclusa a priori la possibilità stessa di impugnazione, a prescindere dunque da qualsivoglia ragione meritale della reclamante. Resta per l’effetto confermata la decisione del G.S.T. e la squalifica disposta a carico del sig. Marco NOVATI sino al 05.12.2023, di per sé comunque congrua e proporzionata rispetto alla condotta oggetto di valutazione, tenendo conto di quanto chiaramente evidenziato negli atti di gara, che ai sensi dell’art. 61, co. 1 CGS “fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d’Appello Territoriale: − dichiara inammissibile il reclamo; − dispone l’incameramento del contributo, ai sensi dell’art. 48, co. 5 CGS. Manda la Segreteria per le comunicazioni prescritte.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it