C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 46 del 17.11.2023 – Delibera – RECLAMO della UDINE UNITED RIZZI CORMOR S.S.D. a r.l. (Campionato II Categoria – Gir. C) in merito al provvedimento disciplinare disposto dal G.S. all’esito della gara UDINE UNITED RIZZI CORMOR S.S.D. a.r.l. – A.S.D. U.S. TORREANESE, disputata il 17.09.2023 (in C.U. n° 22 del 21.09.2023)
RECLAMO della UDINE UNITED RIZZI CORMOR S.S.D. a r.l. (Campionato II Categoria – Gir. C) in merito al provvedimento disciplinare disposto dal G.S. all’esito della gara UDINE UNITED RIZZI CORMOR S.S.D. a.r.l. - A.S.D. U.S. TORREANESE, disputata il 17.09.2023 (in C.U. n° 22 del 21.09.2023)
Con provvedimento pubblicato sul C.U. n° 22 dd 21.09.2023 il G.S.T., preso atto che sulla scorta degli atti della gara UDINE UNITED RIZZI CORMOR S.S.D. a r.l. / A.S.D. U.S. TORREANESE, disputata il 17.09.2023, il calciatore sig. CHARIFOU DINE Mouhamed Awalou, partecipante nelle file dell'ASDR UDINE UNITED RIZZI CORMOR non risultava tesserato con la citata società, deliberava: - la perdita della gara a carico della ASDR UDINE UNITED RIZZI CORMOR con il risultato di 0-3 in favore della Società ASD TORREANESE; - la squalifica per una giornata effettiva di gara il calciatore Sig. CHARIFOU DINE Mouhamed Awalou; - la inibizione fino al 17.10.2023 del Sig. ZAMO Monica, Dirigente Accompagnatore della ASDR UDINE UNITED RIZZI CORMOR in occasione della gara in epigrafe. Con atto avente ad oggetto “ricorso al provvedimento disciplinare redatto dalla CU n. 22 del 21/09/2023 della partita persa a tavolino fra le squadre Udine United Rizzi Cormor vs Torreanese”, datato 15.11.2023 e inviato a un non meglio precisato “Ufficio giustizia sportiva” all’indirizzo e mail agonistica.fvg@lnd.it in pari data, rappresentando come il sig. CHARIFOU DINE Mouhamed Awalou avesse, in data 16.5.2023, presentato domanda di cittadinanza con il relativo pagamento del bollettino, evidenziando altresì che “l’Ufficio di Giustizia Sportiva con il suo verdetto non ha tenuto conto della legge italiana l. 5-2-1992 n. 91 Nuove norme sulla cittadinanza pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 15 febbraio 1992 n. 38” e in particolare richiamandosi alla previsione dell’art. 4, la Società UDINE UNITED RIZZI CORMOR S.S.D. a r.l. richiedeva la “rivalutazione del provvedimento disciplinare”. Veniva altresì allegata documentazione a supporto. Preliminarmente questa Corte Sportiva d’Appello, competente a pronunciarsi su reclami avverso le decisioni dei Giudici Sportivi Territoriali, rileva: a) come il “ricorso” (datato 15.11.2023) non sia stato preceduto da alcun previo e autonomo preannuncio di reclamo (art. 76, co. 2 CGS); b) come il “ricorso” non sia stato accompagnato dal pagamento del contributo di cui all’art. 48 del C.G.S., né dall’autorizzazione all’addebito sul conto della Società secondo quanto alternativamente indicato dal comma 2 dello stesso art. 48 C.G.S.; c) come il “ricorso” appaia inoltrato ad un indirizzo e-mail ordinario, e non già a un indirizzo PEC (posta elettronica certificata), strumento quest’ultimo che costituisce la modalità imposta dall’art. 76, co. 2 CGS: d) come il “ricorso” non sia stato partecipato alla controparte ASD TORREANESE; Pag. 12 del Comunicato n. 46 e) come il “ricorso” sia ampiamente tardivo, rispetto ai temini, perentori, di cui all’art. 76, commi 2, 3 e 5 CGS (giorni due “dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare” per il preannuncio di reclamo, giorni cinque, sempre “dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare” ovvero da quello in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti eventualmente richiesti, per il reclamo). A proposto di quanto sopra, deve rimarcarsi come il preannuncio di reclamo non costituisca affatto una mera formalità procedurale, ma un adempimento che ha il preciso scopo di evitare il compimento di inutile attività amministrativa da parte del Comitato (o della Delegazione Provinciale) “cristallizzando” gli effetti della decisione del Giudice Sportivo e nel contempo dando modo e tempo alla Giustizia Sportiva di organizzare al meglio le proprie risorse, rare e preziose, per la ordinata decisione del reclamo nel puntuale rispetto delle scansioni temporali e degli adempimenti tutti, complessivamente previsti dal C.G.S. Il preannuncio di reclamo, nel contempo, deve accompagnarsi al pagamento del contributo (“il reclamo deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo” (art. 76, comma 2 C.G.S.); detto versamento costituisce (art. 48, comma 1 C.G.S.) “parziale copertura dei costi di gestione della giustizia sportiva”, in assenza del quale il reclamo è insanabilmente e irrimediabilmente irricevibile (“i ricorsi ed i reclami, anche se soltanto preannunciati, a pena di irricevibilità, sono gravati dal prescritto contributo”: art. 48, comma 2 C.G.S.). La comunicazione alla controparte, ai sensi dell’art. 76, commi 2, 3 e 5 CGS è del pari obbligatoria, ai fini della garanzia del contraddittorio e della possibilità per la intimata di presentare a propria volta difese, documenti e istanze, anche di audizione. Va altresì evidenziato come secondo l’art. 53 CGS “tutti gli atti del procedimento per i quali non sia stabilita la partecipazione in forme diverse, sono comunicati a mezzo di posta elettronica certificata”; la stessa disposizione, al comma 2, prevede che “le società, all’atto della affiliazione o del rinnovo della stessa, comunicano l’indirizzo di posta elettronica certificata eletto per le comunicazioni. Tale comunicazione è condizione per l'affiliazione. In caso di modifica dell'indirizzo di posta elettronica certificata, la società è tenuta a darne comunicazione alla Federazione”. Infine, l’art. 77 CGS prevede espressamente che, per i reclami e relativi preannunci, sia obbligatorio l’uso della posta elettronica certificata. Ben consapevole della esistenza degli anzidetti adempimenti, sia materiali (utilizzo della PEC nelle comunicazioni, pagamento del contributo contestualmente al preannuncio di reclamo), sia temporali (preannuncio di reclamo entro i due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare; successiva formalizzazione del reclamo vero e proprio entro cinque giorni, decorrenti dalla ricezione di eventuali documenti rilevanti ove richiesti contestualmente al preannuncio; altrimenti entro i cinque giorni dalla pubblicazione della decisione, nel caso non sia stato richiesto alcun documento all’atto del preannuncio), il Comitato Regionale del FVG si è fatto promotore di una serie di incontri aperti alla partecipazione di tutte le Società regionali, mettendo gratuitamente loro a disposizione un apposito Vademecum, nel quale è stato illustrato, anche mediante schemi e formulari, ogni aspetto afferente la Giustizia Sportiva. Si richiama dunque alla attenzione degli operatori, proprio per non incorrere nelle mancanze qui riscontrate, quanto è stato opportunamente offerto alla loro considerazione e che risulta tuttora liberamente disponibile alla sezione “Giustizia Sportiva” del sito https://friuliveneziagiulia.lnd.it. Essendo state disattese le previsioni, di cui ai richiamati artt. 77 e 48 C.G.S., il reclamo in oggetto (volendo così qualificare il “ricorso” in discussione, finalizzato ad una non meglio precisata “rivalutazione del provvedimento disciplinare”) è insanabilmente irricevibile, non essendo necessaria al riguardo la fissazione di udienza in assenza di richiesta di audizione da parte della reclamante e non essendo vulnerato in alcun modo il contraddittorio, non essendoci infatti possibilità di fornire alcun ulteriore elemento trattandosi di inemendabili mancanze di tipo procedurale. Resta per l’effetto integralmente confermata la decisione del G.S.T. in tutte le sue articolazioni e contenuti.
P.Q.M.
la Corte Sportiva d’Appello Territoriale: − dichiara irricevibile il reclamo. Manda la Segreteria per le comunicazioni prescritte.
Share the post "C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 46 del 17.11.2023 – Delibera – RECLAMO della UDINE UNITED RIZZI CORMOR S.S.D. a r.l. (Campionato II Categoria – Gir. C) in merito al provvedimento disciplinare disposto dal G.S. all’esito della gara UDINE UNITED RIZZI CORMOR S.S.D. a.r.l. – A.S.D. U.S. TORREANESE, disputata il 17.09.2023 (in C.U. n° 22 del 21.09.2023)"
