C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 54 del 07.12.2023 – Delibera – RECLAMO del calciatore Alberto VALMARIN (Campionato Allievi Under 17 Elite TRIESTE VICTORY ACADEMY – ANCONA LUMIGNACCO) in merito ai provvedimenti disciplinari disposti dal G.S.T. all’esito della suddetta gara disputata il 24.09.2023 (in C.U. n° 48 Comitato Regionale FVG del 23.11.2023)

RECLAMO del calciatore Alberto VALMARIN (Campionato Allievi Under 17 Elite TRIESTE VICTORY ACADEMY - ANCONA LUMIGNACCO) in merito ai provvedimenti disciplinari disposti dal G.S.T. all’esito della suddetta gara disputata il 24.09.2023 (in C.U. n° 48 Comitato Regionale FVG del 23.11.2023)

Con provvedimento pubblicato in C.U. n° 26 del 28.09.2023, il Giudice Sportivo Territoriale (d’ora in avanti G.S.T.) – letti gli atti di gara e rilevata la possibile sussistenza, secondo quanto riportato a referto dall’arbitro, di un comportamento discriminatorio, dallo stesso non percepito direttamente e attribuibile ad un calciatore della squadra ospitante che il 24.09.2023 al termine della partita di Campionato Allievi Under 17 Elite, TRIESTE VICTORY ACADEMY - ANCONA LUMIGNACCO si sarebbe rivolto ad un avversario profferendo all’indirizzo di quest’ultimo un’espressione offensiva di carattere razzista – “disponeva ... la trasmissione degli atti alla Procura Federale” per il compimento delle indagini volte a verificare la sussistenza del fatto nonché a identificarne, in caso affermativo, l’autore. Il G.S.T. sospendeva quindi ogni provvedimento in merito, in attesa di ricevere gli esiti dell’attività istruttoria demandata alla P.F. che successivamente la espletava acquisendo i rituali documentali (fogli censimento delle società sportive in questione) e dando corso alle seguenti audizioni: a) del giovane calciatore dell’Ancona Lumignacco (indossante la maglia n. 7) asseritamente destinatario delle parole “ torna in panchina scimmia ” che confermava essere state a lui rivolte dall’odierno reclamante; b) dell’allenatore dell’Ancona Lumignacco che dichiarava averle personalmente sentite – attribuendole all’odierno reclamante – per cui aveva ritenuto di richiamare l’attenzione dell’arbitro; c) dei dirigenti accompagnatori delle due squadre che però trovandosi a distanza da dove si era verificato il fatto nulla erano in grado di riferire circa il tenore delle espressioni usate; d) dell’odierno reclamante – indicato dalle altre persone sentite come colui che al termine dal match si era rivolto all’avversario che indossava la casacca col n. 7 – il quale escludeva di aver pronunciato frasi razziste ma ammetteva di aver detto a quest’ultimo “Stai zitto scemo di m....” e di aver fatto ciò in quanto provocato dall’antagonista che gli aveva mostrato “tre dita della mano destra, in riferimento ai tre gol subiti dalla mia squadra” e gli aveva fatto “il gesto del silenzio sempre con la mano destra portandosi l’indice all’altezza delle labbra”. Ricevuta dalla P.F. la relazione con gli atti di indagine dalla stessa compiuti, il G.S.T., a scioglimento della riserva di cui alla delibera pubblicata in C.U. n. 26 del 28.09.2023 – ritenuto di non poter ragionevolmente ravvisare nelle espressioni attribuite al VALMARIN un contenuto discriminatorio integrando esse, piuttosto, frasi gravemente offensive nei confronti di un calciatore della squadra avversaria – esclusa l’invocata attenuante della provocazione, sanzionava l’odierno reclamante con la squalifica di tre giornate effettive di gara. Avverso tale decisione, pubblicata in C.U. n. 48 del 23.11.2023, il VALMARIN ha proposto, tramite il proprio legale (nominato dai suoi genitori in quanto minorenne), rituale reclamo – preceduto da tempestivo preannuncio corredato dalla richiesta di invio della copia degli atti e dei documenti posti dal G.S.T. a fondamento del proprio provvedimento – chiedendo, previa applicazione delle attenuanti di cui all’art. 13 C.G.S., la riduzione della sanzione inflitta da considerarsi sproporzionata ed eccessivamente severa in riferimento alla effettiva portata dei fatti. Esclusa una sua condotta discriminatoria ha addotto invero il reclamante a sostegno del proprio gravame essersi trattato di un episodio del tutto isolato risolto in pochi attimi che non ha provocato alcuna reazione o protesta parte del calciatore avversario né di altri atleti come attestato dalle testimonianze raccolte dalle quali si ricava la partecipazione di tutti, dopo la partita e in un clima assolutamente sereno, al c.d. terzo tempo. In ottica difensiva, l’accaduto, più che al risentimento del giovane calciatore della squadra ospite, andrebbe semmai ascritto ad un eccesso di zelo da parte del suo allenatore e all’eccessiva reazione da costui dimostrata nel richiamare l’attenzione dell’arbitro a fronte di un episodio tutto sommato marginale e di una frase comunque mal compresa. Avendo il difensore del reclamante rinunciato ai termini di cui all’art. 77 C.G.S., è stata disposta udienza di discussione del reclamo dinnanzi alla Corte Sportiva d’Appello per il giorno 30.11.2023 alle ore 19.30. In tale occasione tuttavia il patrocinatore del VALMARIN ha dichiarato “prima della discussione e preso atto del contenuto degli atti di indagine svolti dalla Procura, alla luce della giurisprudenza sportiva reperita nelle more e riferita a casi omologhi trattati dal TFT Friuli Venezia Giulia, di rinunciare al reclamo”. Un tanto nella consapevolezza dei poteri attribuiti alla C.S.A.T. dall’art. 78 C.G.S. secondo cui tale organo di giustizia può, in sede di reclamo, rivalutare, “in fatto o in diritto, le risultanze del procedimento di primo grado” con possibilità dunque, decidendo nel merito, anche di “aggravare le sanzioni a carico dei reclamanti”. Sul punto si osserva che la rinuncia al reclamo è ammessa, sia pure implicitamente, dalla disposizione di cui all’art. 49, co. 6, C.G.S., a condizione che essa sia ritualmente portata a conoscenza dell’organo di giustizia, con le stesse modalità previste per la presentazione del reclamo, prima che la vertenza venga trattenuta in decisione. Nel caso di specie, l’atto di rinuncia è stato espressamente formulato dal difensore del VALMARIN prima dell’inizio della discussione dinnanzi alla C.S.A.T., di tal ché, dovendosi considerare lo stesso tempestivo ed efficace, il reclamo in questione va dichiarato improcedibile con conseguente incameramento del contributo di giustizia ai sensi dell’art. 48, co. 5, C.G.S.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso atto della rinuncia formalizzata in udienza dal procuratore del reclamante: − dichiara il reclamo improcedibile; − dispone il definitivo addebito del contributo. Manda la Segreteria per le comunicazioni prescritte.

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