C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 58 del 19.12.2023 – Delibera – RECLAMO dalla Società ASD PRAVIS 1971 Gara VALLENONCELLO – PRAVIS 1971 (Prima Categoria girone A) in merito ai provvedimenti disciplinari disposti dal G.S.T. all’esito della suddetta gara disputata il 26.11.2023 (in C.U. n° 51 Comitato Regionale FVG del 30.11.2023)
RECLAMO dalla Società ASD PRAVIS 1971 Gara VALLENONCELLO – PRAVIS 1971 (Prima Categoria girone A) in merito ai provvedimenti disciplinari disposti dal G.S.T. all’esito della suddetta gara disputata il 26.11.2023 (in C.U. n° 51 Comitato Regionale FVG del 30.11.2023)
Con provvedimento pubblicato sul CU n. 51 del 30.11.2023, all’esito della gara VALLENONCELLO – PRAVIS 1971 (Prima Categoria girone A) disputata il 26/11/2023, il GST del Comitato Regionale FVG commina la squalifica per 4 gare effettive a carico del calciatore BORTOLIN Tommaso, “per avere, a gioco fermo, calpestato intenzionalmente e con forza l'arto inferiore di un calciatore avversario il quale si trovava già a terra a seguito di un fallo subito. In ragione della suddetta condotta il calciatore avversario necessitava, poi, dell'assistenza del massaggiatore.”
Avverso tale decisione la A.S.D. PRAVIS 1971 formalizza in data 30.11.2023 a mezzo PEC il preannuncio di reclamo, chiedendo la copia degli atti ufficiali di gara, poi trasmessi alla richiedente a mezzo PEC in data 01.12.2023. Veniva altresì autorizzato il prelievo della “tassa di reclamo” dal conto della Società. Al preannuncio faceva seguito il tempestivo deposito del reclamo in data 06.12.2023 a mezzo PEC. La società reclamante in particolare rilevava come la sanzione comminata sarebbe incongrua ed eccessiva “considerata la dinamica dei fatti e la reazione post cartellino rosso dello stesso Bortolin”, chiedendo la riduzione della squalifica con richiesta di audizione, nella persona del Presidente della ASD. Preso atto di un tanto il Presidente della CSA territoriale con decreto di data 06.12.2023 fissava l’udienza in camera di consiglio per il 13.12.2023 con audizione della parte reclamante. Alla predetta udienza compariva il sig. Stefano Pezzutto, Presidente della ASD PRAVIS 1971, il quale brevemente argomentava i motivi già espressi nel reclamo, ribadendo la richiesta di una congrua riduzione della squalifica. Un tanto premesso, pur tenendo in debita considerazione gli elementi evidenziati nel reclamo si ritiene di non potersi discostare da quanto emerge dagli atti di gara così come sintetizzati nella pronuncia del GST. La ricostruzione complessiva rimane, infatti, comprovata dal referto arbitrale nella sua interezza; la semplice negazione di parte del fatto da parte dell’associazione sportiva o, in ogni caso, la sua ricostruzione in altri termini, per quanto spiegati con garbo ed accuratezza, non possono infatti valere in alcun modo a superare l’efficacia di piena prova del rapporto dell’ufficiale di gara in ordine ai fatti accaduti ed al comportamento tenuto dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Ciò premesso, la squalifica di 4 (quattro) giornate, comminata dal Giudice Sportivo ai sensi dell’art. 38 CGS, appare congrua e proporzionata al fatto, essendosi trattato di espulsione per condotta violenta, consistente nell’avere, a gioco fermo, calpestato intenzionalmente e con forza l'arto inferiore di un calciatore avversario che si trovava già a terra a seguito di un fallo subito, e tenuto altresì conto del fatto che, in ragione della suddetta condotta, il calciatore avversario necessitava dell'assistenza del massaggiatore, con evidenza dunque di postumi non del tutto irrilevanti.
P.Q.M.
la Corte Sportiva d’Appello Territoriale, ritenuta l’infondatezza del reclamo, lo rigetta confermando la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo (4 giornate di squalifica). Dispone il definitivo incameramento del contributo. Manda la Segreteria per le comunicazioni prescritte.
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