C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 59 del 21.12.2023 – Delibera – RECLAMO dalla Società POL OPICINA Gara POL OPICINA – AQUILEIA (Prima Categoria girone C) in merito ai provvedimenti disciplinari disposti dal G.S.T. all’esito della suddetta gara disputata il 26.11.2023 (in C.U. n° 51 Comitato Regionale FVG del 30.11.2023)

 

RECLAMO dalla Società POL OPICINA Gara POL OPICINA – AQUILEIA (Prima Categoria girone C) in merito ai provvedimenti disciplinari disposti dal G.S.T. all’esito della suddetta gara disputata il 26.11.2023 (in C.U. n° 51 Comitato Regionale FVG del 30.11.2023)

Con provvedimento pubblicato nel C.U. del Comitato Regionale FIGC – LND del Friuli Venezia Giulia n° 51 dd 30.11.2023 il G.S. comminava al calciatore della A.S.D. POLISPORTIVA OPICINA, sig. Simone PECORARI, la squalifica per n. 5 (cinque) gare effettive con la seguente motivazione: “Espulso per somma di ammonizioni, alla notifica del provvedimento si portava con atteggiamento minaccioso a pochi centimetri dal viso dell'arbitro proferendo espressioni irriguardose al suo indirizzo costringendolo così ad indietreggiare a più riprese. Insisteva, poi, nel medesimo comportamento anche dopo l'intervento di un proprio compagno di squadra venendo, quindi, allontanato dal terreno di gioco solo a seguito dell'intervento del proprio capitano. Infine, a gara terminata, attendeva l'arbitro nei pressi dello spogliatoio e gli rivolgeva un'espressione ingiuriosa”. Avverso tale decisione la A.S.D. POLISPORTIVA OPICINA formalizzava, in data 2.12.2023 a mezzo PEC, un preannuncio di reclamo autorizzando il prelievo della “tassa di reclamo” dal conto della Società e chiedendo la copia del referto di gara, trasmesso alla richiedente a mezzo PEC in data 4.12.2023. Al preannuncio di reclamo faceva seguito il tempestivo deposito del reclamo stesso, datato 6.12.2023 a mezzo PEC di pari data. La società reclamante, in sostanza, rileva che la sanzione comminata sarebbe stata incongrua ed eccessiva rispetto ai fatti avvenuti in campo, soprattutto in considerazione del fatto che le proteste del calciatore, sì veementi ed irrispettose, non sarebbero mai state tali da mettere in pericolo l’incolumità del direttore di gara. Confermavano che il calciatore Simone PECORARI si sarebbe avvicinato al direttore di gara “ma con una postura fisica e con le braccia ben aderenti al proprio corpo che in nessun modo potevano presentare un pericolo per l’incolumità fisica (…)” e che lo stesso fosse del tutto estraneo a quanto attribuito all’uscita dal campo. La reclamante concludeva chiedendo la riduzione della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo, con eventuale richiesta di audizione di due dirigenti che sarebbero stati presenti nella zona degli spogliatoi dopo l’uscita dal campo del calciatore (ma non indicati espressamente) nel caso in cui la Corte ritenesse opportune ulteriori delucidazioni. La reclamante non chiedeva espressamente l’audizione, per cui veniva fissata udienza in camera di consiglio senza la presenza delle parti; né faceva pervenire ulteriori documenti e/o memorie. Un tanto premesso, pur tenendo in debita considerazione gli elementi evidenziati nel reclamo, si ritiene di non potersi discostare da quanto emerge dagli atti, ovvero sia che il sig. PECORARI avrebbe rivolto al direttore di gara espressioni irriguardose e minacciose, posizionandosi a pochi centimetri dal viso dell’arbitro. (circostanza peraltro confermata anche dalla reclamante). La circostanza è comprovata dal referto arbitrale, il quale riporta esattamente la protesta del calciatore dal tono insultante e gravemente minaccioso, aggravata dalla condotta offensiva posta in essere al termine della gara. Per consolidato orientamento dei tribunali sportivi la semplice negazione del fatto da parte dell’associazione sportiva - o in ogni caso la sua ricostruzione in altri termini con il supporto di alcune specifiche indicazioni ed eccezioni - non può valere in alcun modo a superare l’efficacia di piena prova del rapporto dell’ufficiale di gara in ordine ai fatti accaduti; da ciò discende anche l’inutilità delle audizioni dei dirigenti, peraltro genericamente indicati dalla società come possibili testimoni. É da rilevarsi che la condotta del calciatore rientra a pieno nella disposizione di cui all’art. 36, co. 1, lett. a) CGS (che prevede una squalifica di 4 giornate) considerato che il calciatore risulta aver proferito gravi fasi ingiuriose ed essersi avvicinato fisicamente al direttore di gara in più circostanze, tanto da costringerlo ad indietreggiare temendo per la propria incolumità fisica (ed anche dopo essere stato allontanato da un proprio compagno di squadra). Una condotta aggravata dall’espressione offensiva rivolta al medesimo al termine della gara. La sanzione comminata dal Giudice Sportivo (5 giornate di squalifica) risulta pertanto congrua e proporzionata alla condotta, così come descritta nei documenti ufficiali e non altrimenti smentita, e va dunque confermata.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d’Appello Territoriale, ritenuta l’infondatezza del reclamo, lo rigetta confermando la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo (5 giornate di squalifica). Dispone il definitivo incameramento del contributo. Manda la Segreteria per le comunicazioni prescritte.

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