C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Tribunale Federale Territoriale – 2023/2024 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 26 del 28.09.2023 – Delibera – Deferimento TFT–SD 3/2023-2024 del PROCURATORE FEDERALE a carico di Filippo TREBEZ e S.S. VESNA
Deferimento TFT–SD 3/2023-2024 del PROCURATORE FEDERALE a carico di Filippo TREBEZ e S.S. VESNA
Il deferimento. Con atto del 30 agosto 2023, la Procura Federale ha deferito avanti al Tribunale Federale Territoriale presso Comitato Regionale Friuli-Venezia Giulia il sig. Filippo TREBEZ e S.S. VESNA, per le seguenti condotte 1. il Sig. TREBEZ Filippo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società S.S. VESNA: - della violazione del disposto di cui agli artt. 4, comma 1, e 39, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, al termine della gara A.S.D. Unione Friuli Isontina - S.S. Vesna disputata in data 25.3.2023 e valevole per il girone B del campionato Under 17 Regionale Maschile, danneggiato con un calcio sferrato volontariamente la porta dello spogliatoio della squadra ospitante, provocando la caduta a terra di un pannello infisso sulla stessa porta; 2. la Società SS VESNA, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per i fatti ed i comportamenti posti in essere dal calciatore sig. Trebez Filippo, così come descritti nel precedente capo di incolpazione La convocazione. Pervenuti gli atti alla Segreteria di questo TFT, con decreto del 5 settembre 2023, è stata fissata l’udienza del 20.09.2023. All'ora fissata per la convocazione è presente l’avv. Paolo FURLAN, per il deferito TREBEZ Filippo (regolarmente costituito) e il sig TREBEZ Fabio, padre del deferito ed esercente la potestà genitoriale. Sono collegati da remoto il componente del Collegio, Avv. Andrea Canzian, nonché l’avv. Nicola Paolini, che assiste la SS Vesna, giusta procura speciale già anticipata e che viene acquisita agli atti. La Procura Federale è rappresentata dall’Avv. Giulia Conti, anche lei collegata da remoto, per deleghe che esibisce e che vengono acquisite al fascicolo. Preliminarmente, la difesa del sig. TREBEZ eccepisce, in base ai principi generali del diritto, l‘improcedibilità del deferimento, da trattarsi in via pregiudiziale e prima della stessa apertura del dibattimento. Il rappresentante della Procura Federale si oppone alla discussione della questione. Il Collegio respinge l’istanza di discussione, in via anticipata, della questione pregiudiziale con ordinanza a verbale, ritenuto che il vigente C.G.S. FIGC non contempli la possibilità, altrimenti prevista nell’ordinamento penale, dagli artt. 129, 469 e 491 c.p.p., di porre questioni preliminari e/o pregiudiziali all’apertura del dibattimento; ritenuto altresì che, ai sensi dell’art. 3, co. 2 C.G.S. FIGC e dell’art. 2, c. 6 C.G.S CONI il rinvio residuale è al c.p.c., che non prevede simili definizioni anticipate; ritenuto, infine, che il C.G.S FIGC prevede, quale unica attività preliminare all’apertura del dibattimento, la definizione ai sensi dell’art. 127 C.G.S; Sempre prima dell’apertura del dibattimento la SS Vesna chiede di definire la propria posizione ai sensi dell’art. 127 CGS. La Procura Federale e la difesa della SS Vesna si accordano allora per definire il procedimento con sanzione ai sensi dell’art. 127 CGS, nei termini di euro 200,00 (duecento/00) di ammenda (sanzione base euro 300,00). Il Dibattimento Quanto alla posizione del TREBEZ, udita la relazione dell’avv. Anna Fabbro, il rappresentante dalla Procura Federale, ritenuti provati i fatti, chiede la sanzione di 3 (tre) giornate di squalifica. La difesa del deferito richiamandosi agli atti, in via preliminare, pur non contestando le evidenze probatorie, rileva come l’arbitro avesse già identificato il sig. Filippo TREBEZ quale autore della condotta in esame; per l’espulsione il GS gli avrebbe dunque comminato 2 giornate di squalifica proprio per detta ragione e cioè, ex art. 39, co. 1, CGS, vale a dire per lo stesso fatto materiale contestato dalla Procura Federale nell’atto di deferimento, da cui pertanto il ne bis in idem. In particolare, secondo la difesa del deferito, il Giudice Sportivo avrebbe disposto l’approfondimento, mandando gli atti alla Procura per identificare la condotta indicata “in narrativa” e accertare la responsabilità oggettiva della società, oltre che l’eventuale compartecipazione all’atto illecito da parte di terzi; quindi non in relazione al già sanzionato sig. TREBEZ che come tale non sarebbe più perseguibile. Chiede quindi il proscioglimento del proprio assistito. La motivazione. Occorre preliminarmente soffermarsi sulla definizione del procedimento ai sensi dell’art. 127 CGS. Il TFT – Friuli-Venezia Giulia, acquisito l’accordo dalla Procura Federale, è tenuto a verificare, oltre che la correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti, la congruità della sanzione, ex art. 127 CGS. Il presente procedimento trae origine dalla nota del 31 marzo 2023 con la quale il presidente del Comitato Regionale Friuli-Venezia Giulia dava seguito al provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 96 del 30 marzo 2023. L’attività inquirente si è svolta acquisendo documenti e testimonianze da parte di tesserati di entrambe le squadre, oltre che l’audizione del deferito che confermava i fatti contestati, sebbene fornendone diversa motivazione. Dagli atti del fascicolo inquirente risulta che, a fronte dell’irrogazione della sanzione al giocatore, nulla veniva disposto nei confronti della società. Per quanto sopra, in ordine alla richiesta di patteggiamento, il TFT FVG ritiene corretta la qualificazione dei fatti operata nei confronti della SS VESNA, così come congrua e corretta appare la quantificazione emersa in seguito all’accordo delle parti. L’efficacia dell’accordo, ai sensi dell’art. 127 CGS, comporta ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti dei richiedenti, alle condizioni normativamente previste. Diversamente, non si ritiene corretta la qualificazione dei fatti nei riguardi del TREBEZ, operata dalla Procura Federale. Come rilevato dall’avv FURLAN, nel supplemento di rapporto redatto dall’arbitro della gara Unione Friuli Isontina – Vesna del 25.03.2023, all’ultimo periodo si legge: «Constatato il danno alla porta … notifico al capitano N5 Fontolan Giacomo e all’allenatore Venanzi Danilo della squadra Vesna che il N11 Trebez Filippo deve ritenersi espulso per i calci/pugni dati alla porta».
A seguito di detta espulsione, il Giudice Sportivo comminava all’odierno incolpato il provvedimento disciplinare della squalifica per due giornate, pubblicato nel C.U. n. 96 del C.R. FVG del 30.03.2023, di per sé congruo e proporzionato alla condotta testé indicata. Nello stesso C.U. si legge che il Giudice Sportivo disponeva «la trasmissione degli atti alla Procura Federale perché proceda alle indagini ritenute opportune al fine di identificare, se possibile, il soggetto che ha posto in essere la condotta descritta in narrativa e procedere, se del caso, al suo deferimento innanzi al Tribunale Federale Territoriale». È verosimile che tale approfondimento sia stato disposto dal Giudice proprio per appurare il coinvolgimento eventuale di altri tesserati nell’episodio del danneggiamento della porta riportato dal direttore di gara nel proprio referto arbitrale, nonché per l’accertamento della conseguente responsabilità della S.S. Vesna, altrimenti non avrebbe avuto senso la squalifica immediatamente disposta a carico del calciatore, in relazione a uno specifico comportamento, chiaramente indicato nel supplemento di rapporto e dunque – proprio perché già soggettivamente attributo a un preciso responsabile – immediatamente valutato dal Giudice Sportivo. L’odierno incolpato ha dunque già scontato la sanzione comminata e dunque non v’è ulteriore questione. D’altro canto, la stessa Procura Federale, nella relazione finale, conclude: «… si può inconfutabilmente affermare che il tesserato della società S.S. Vesna resosi responsabile del danneggiamento di una porta dello spogliatoio … è stato compiutamente identificato in: TREBEZ Filippo …». Nell’atto di conclusione delle indagini la Procura Federale contesta all’ incolpato, la «violazione del disposto di cui agli artt. 4, comma 1, e 39, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, al termine della gara A.S.D. Unione Friuli Isontina - S.S. Vesna disputata in data 25.3.2023 e valevole per il girone B del campionato Under 17 Regionale, danneggiato con un calcio sferrato volontariamente la porta dello spogliatoio della squadra ospitante, provocando la caduta a terra di un pannello infisso sulla stessa porta». Non v’è dubbio, allora, circa l’identità delle condotte poste alla base del provvedimento del G.S. e quindi dell’odierno deferimento. Secondo conforme giurisprudenza, per medesima condotta si deve intendere la condotta materiale attuata dall’agente con riguardo alle circostanze di luogo e di tempo. Pertanto, non appare in dubbio che un nuovo giudizio a carico dell’attuale incolpato comporterebbe una duplicazione di procedimenti e quindi di giudicati da parte di altro Giudice facente parte stesso Organo di giustizia sportiva. Ai fini della decisione, sul punto si ritiene necessario in questa sede mutuare dall’ordinamento ordinario il generico e garantista principio del ne bis in idem, per il quale l’incolpato non può essere soggetto ad un nuovo procedimento per uno stesso fatto per il quale è già stato giudicato in via definitiva (da ultimo si cita il recente provvedimento di questo TFT che decideva sul Deferimento tft– sd 9/2022-2023, pubblicato nel CU N. 65 del 02/01/2023, nello stesso senso Corte Federale d’Appello 123/CFA/2019-2020). Detto principio è stato, in tempi recenti, considerato come principio generale dell’ordinamento giuridico e orientamento di sistema dettato ad evitare sia “duplicazione dello stesso processo” (Cass. S.U. pen., n. 34655/2005), sia decisioni e provvedimenti per lo stesso fatto contro la stessa persona e quindi possibilità di conflitti e di pronunce tra loro contrastanti (Alta Corte di Giustizia Sportiva n. 118/12). Nel caso in esame, infatti, si realizzerebbe una violazione del citato principio laddove venisse irrogata un’ulteriore sanzione allo stesso soggetto e per lo stesso fatto, tra l’altro da parte di un organo che rappresenta espressione di un unico ordinamento giuridico: in tal caso le sanzioni assolverebbero senza dubbio la medesima finalità punitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Territoriale FVG – SD: - quanto a Filippo TREBEZ, lo proscioglie da ogni addebito per essere già stato sanzionato dal Giudice Sportivo sul medesimo fatto; - quanto alla Società SS VESNA, dichiara l’efficacia della sanzione concordata con la P.F. ex art. 127 CGS della ammenda di euro 200,00 (duecento/00, sanzione base euro 300,00), e dichiara la definizione del procedimento nei confronti della stessa alle condizioni di cui all’art. 127, co. 4 CGS. Trasmette gli atti alla Segreteria perché, ai sensi dell’art. 139, co. 2 CGS, pubblichi senza indugio la decisione, e, ai sensi dell’art. 51 co. 4 CGS la comunichi direttamente alla Procura federale nonché alle altre parti, con le modalità ai sensi dell’art.53 CGS.
