C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Tribunale Federale Territoriale – 2023/2024 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 45 del 16.11.2023 – Delibera – Deferimento TFT–SD 07/2023-2024 del PROCURATORE FEDERALE a carico di Robert KALC e CSD ZARJA ASD
Deferimento TFT–SD 07/2023-2024 del PROCURATORE FEDERALE a carico di Robert KALC e CSD ZARJA ASD
Il deferimento.
Con atto del 19 ottobre 2023, la Procura Federale ha deferito avanti al Tribunale Federale Territoriale presso Comitato Regionale Friuli-Venezia Giulia il sig. Robert KALC e ASD CSD ZARJA, per le seguenti condotte 1. il Sig. Robert KALC, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società C.S.D ZARJA A.S.D.: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 38, comma 1, delle N.O.I.F per aver fatto svolgere la funzione di allenatore della squadra della società C.S.D ZARJAA.S.D. che ha partecipato, nel periodo dal 2 ottobre 2022 al 18 dicembre 2022, al campionato “Allievi Under 17 Provincia di Trieste - Girone A”, e nel periodo dal 29 gennaio 2023 al 26 marzo 2023 al campionato “Allievi Under 17 Regionale - Girone C”, al Sig. Igor ZOBEC pur non essendo quest’ultimo, all’epoca dei fatti, tesserato per tale società 2. la società C.S.DZARJAA.S.D. a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal Sig. Robert KALC, così come descritti nel precedente capo di incolpazione, e dal sig. Igor ZOBEC così come descritti nel seguente capo di incolpazione formulato con la Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata: violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 38 comma 1 delle N.O.I.F. e dall’art. 33 comma 1 Procura Federale e 37 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto la funzione di allenatore della squadra della società C.S.D ZARJA A.S.D. che ha partecipato, nel periodo dal 2 ottobre 2022 al 18 dicembre 2022, al campionato “Allievi Under 17 Provincia di Trieste - Girone A” e, nel periodo dal 29 gennaio 2023 al 26 marzo 2023, al campionato “Allievi Under 17 Regionale- Girone C”, pur non essendo, all’epoca dei fatti, tesserato per tale società La convocazione. Pervenuti gli atti alla Segreteria di questo TFT, con decreto del 19 ottobre 2023, è stata fissata l’udienza del 08.11.2023. All'ora fissata per la convocazione sono presenti, per i deferiti, il sig. Robert KALC, per sé e quale Presidente in carica della società CSD ZARJA ASD e il sig. Mitja Gustini, segretario della società. La Procura Federale è rappresentata dall’ Avv. Mario Taddeucci Sassolini, Sostituto Procuratore Federale collegato da remoto. Il dibattimento.Il rappresentante della Procura Federale, preliminarmente richiamando gli esiti delle indagini compiute e aderendo alla proposta di definizione ai sensi dell’art. 127 CGS, concludeva nei seguenti termini: - quanto a Robert KALC, mesi 4 (quattro) di inibizione, sanzione base mesi 6 - quanto alla Società CSD ZARJA ASD, ammenda di euro 400,00 (quattrocento/00), sanzione base euro 600,00 La motivazione. Il procedimento veniva avviato dallo stralcio del procedimento 59 pfi – of 2022/2023 in cui il Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale del Friuli Venezia Giulia richiedeva alla Procura Federale ogni utile accertamento allo scopo di individuare un soggetto che, posto all’esterno del recinto di gioco, sugli spalti, presumibilmente tesserato per la società CSD ZARJA ASD di Trieste, durante l’incontro del 30.04.2023 della categoria Under17 Regionale tra lo ZARJA ed il Fiumicello 2004 avrebbe proferito frasi ingiuriose nei confronti della squadra avversaria. Nell’ambito dell’attività svolta in relazione agli accertamenti richiesti emergeva che il soggetto che trovandosi sugli spalti dell’impianto sportivo di Basovizza – Trieste, proferiva frasi ingiuriose nei confronti della squadra avversaria era da identificarsi nel sig. ZOBEC Igor, nato in Slovenia in data 17 settembre 1971. L’attività in questione permetteva di appurare, tra le altre cose, che il sig. ZOBEC Igor, cittadino sloveno classe 1971, tecnico in possesso di abilitazione slovena equiparata alla categoria nazionale “UEFA B” non risultava tesserato per alcuna società italiana pur avendo sostanzialmente assunto la figura di allenatore, sia nella fase provinciale di Trieste che nella fase regionale del campionato Under17, per la società CSD ZARJA ASD di Basovizza - Trieste. La circostanza che il sig ZOBEC Igor avesse svolto il ruolo di allenatore veniva dimostrata tramite: 1) l’acquisizione delle distinte di gara; 2) interrogazione al Settore Tecnico di Coverciano del 22 maggio 2023 che pur confermando la registrazione del tecnico nel data base, affermava NON essere tesserato in Italia. Inoltre, la sua licenza, equiparata a UEFA B, risultava scaduta al 2019, non avendo lo stesso provveduto ad aggiornare, con le modalità previste, la propria posizione in seno al Settore Tecnico Nazionale di Coverciano; 3) testimonianza del consulente sportivo della società CSD ZARJA ASD sig. BREMEC Andrea, il quale confermava che il sig. ZOBEC Igor aveva svolto la funzione di Allenatore sia nella fase provinciale che quella regionale del Campionato Under 17, fino al mese di marzo 2023, data in cui la società veniva a conoscenza che il suo tesseramento non si era perfezionato; 4) dai comunicati ufficiali del CR FVG da cui risultavano le sanzioni inflitte al sig ZOBEC in qualità di allenatore nelle gare contestate. Quanto sopra, comprova che il sig. ZOBEC Igor svolgeva, in difetto di tesseramento, attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva nell’interesse della società C.S.D. ZARJA A.S.D., sino alla data del 26 maggio 2023 essendo stato presente nella distinte gara della formazione Under17 dello ZARJA di Basovizza (TS) come “allenatore” nei seguenti venti incontri disputati: 1) 02.10.2022 A.S.D. CHIARBOLA PONZIANA CALCIO - C.S.D ZARJAA.S.D; 2) 09.10.2022 C.S.DZARJAA.S.D. - C.G. STUDENTI; 3) 16.10.2022 S.S. VESNA – C.S.DZARJAA.S.D.; 4) 22.10.2022 C.S.DZARJAA.S.D. - A.S.D. MUGLIA F.; 5) 26.10.2022 C.S.DZARJAA.S.D. - A.S.D. N.K.KRAS REPEN; 6) 30.10.2022 ASD FC PRIMORJE 1924 - -C.S.DZARJAA.S.D.; 7) 06.11.2022 C.S.DZARJAA.S.D. - A.S.D. TRIESTE VICTORY ACADEMY; 8) 13.11.2022 A.S.D. DOMIO – C.S.DZARJAA.S.D.; 9) 04.12.2022 C.S..D ZARJAA.S.D. - A.S.D. ZAULE RABUIESE; 10) 11.12.2022 C.S.DZARJAA.S.D. - A.S.D. SAN LUIGI CALCIO; 11) 18.12.2022 S.S. S.GIOVANNI – C.S.DZARJAA.S.D.; 12) 29.01.2023 C.S.DZARJAA.S.D. - U.S. PRO FAGAGNA; Pag. 35 del Comunicato n. 45 13) 09.03.2023 A.S.D. COMUNALE FIUME V. BANNIA – C.S.DZARJAA.S.D. 14) 12.02.2023 C.S.DZARJAA.S.D. - A.S.D. COMUNALE FONTANAFREDDA; 15) 16.03.2023 A.S.D. ROIANESE – C.S.DZARJAA.S.D.; 16) 26.02.2023 C.S.DZARJAA.S.D. - A.S.D. TOLMEZZO CARNIA; 17) 05.03.2023 A.S.D. FIUMICELLO 2004 – C.S.DZARJAA.S.D.; 18) 12.03.2023 C.S.DZARJAA.S.D. - SSDARL CJARLINS MUZANE; 19) 19.03.2023 U.S. PRO FAGAGNA – C.S.DZARJAA.S.D.; 20) 26.03.2023 C.S.DZARJAA.S.D. - A.S.D. COMUNALE FIUME V. BANNIA. Tanto premesso in fatto, - atteso che i fatti e le circostanze alla base del deferimento risultano provate - considerato che il riferimento all’art 33 della Procura Federale rappresenta un refuso, riferendosi il capo d’incolpazione all’art. 33 delle N.O.I.F. - rilevato che il sig. Igor ZOBEC, ha chiesto di definire la propria posizione ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva come da Comunicato Ufficiale n. 192/AA della F.I.G.C con sanzione della squalifica per 3 (tre) mesi. ritiene il TFT, relativamente al sig. Robert KALC e alla Società CSD ZARJA ASD, che la loro richiesta di definizione del procedimento ex art. 127 C.G.S. possa essere accolta, considerando congrua e corretta la quantificazione emersa in seguito all’accordo delle parti. Il fatto contestato, infatti, risulta provato. L’efficacia dell’accordo, ai sensi dell’art. 127 CGS, comporta ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti dei richiedenti, alle condizioni previste dallo stesso articolo in particolare per la posizione della Società
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Territoriale FVG – SD: - quanto a Robert KALC, dichiara l’efficacia della sanzione concordata con la P.F. ex art. 127 CGS della inibizione di mesi 4 (quattro), sanzione base mesi 6 e dichiara la definizione del procedimento nei confronti dello stesso; - quanto alla Società CSD ZARJA ASD, dichiara l’efficacia della sanzione concordata con la P.F. ex art. 127 CGS della ammenda di euro 400,00 (quattrocento/00, sanzione base euro 600,00), e dichiara la definizione del procedimento nei confronti della stessa alle condizioni di cui all’art. 127, co. 4 CGS. Trasmette gli atti alla Segreteria perché, ai sensi dell’art. 139, co. 2 CGS, pubblichi senza indugio la presente decisione e, ai sensi dell’art. 51 co. 4 CGS, la comunichi direttamente alla Procura federale nonché alle altre parti, con le modalità ai sensi dell’art.53 CGS.
