C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Tribunale Federale Territoriale – 2023/2024 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 58 del 19.12.2023 – Delibera – Deferimento TFT–SD 09/2023-2024 del PROCURATORE FEDERALE a carico di Stefano BARBUI e A.C. VIRTUS ROVEREDO

Deferimento TFT–SD 09/2023-2024 del PROCURATORE FEDERALE a carico di Stefano BARBUI e A.C. VIRTUS ROVEREDO

Il deferimento. Con atto del 28 novembre 2023, la Procura Federale ha deferito avanti al Tribunale Federale Territoriale presso Comitato Regionale Friuli-Venezia Giulia il sig. Stefano BARBUI e la società A.C. VIRTUS ROVEREDO, per le seguenti condotte 1.- il sig. Stefano BARBUI, all’epoca dei fatti dirigente responsabile del settore giovanile tesserato per la società A.C. VIRTUS ROVEREDO: - della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, nel corso del mese di giugno 2023, dapprima contattato telefonicamente e poi incontrato personalmente i genitori dei calciatori minori sigg.ri Yi Le Daniele Hu ed Eldis Osmanovski, in costanza di tesseramento dei predetti atleti per la società A.S.D. CALCIO FEMMINILE UNITED, al fine di convincerli a far tesserare i propri figli per la società A.C. VIRTUS ROVEREDO nella successiva stagione sportiva, così come è effettivamente avvenuto: più precisamente il sig. Stefano BARBUI, nel corso del mese di giugno 2023, ha contattato telefonicamente il padre del calciatore sig. Yi Le Daniele Hu, che poi ha incontrato personalmente unitamente al figlio presso l’esercizio commerciale della famiglia di quest’ultimo ed in tale sede ha illustrato i progetti sportivi della A.C. VIRTUS ROVEREDO per la stagione sportiva 2023 - 2024 rassicurando il calciatore, a domanda di quest’ultimo, sulla disponibilità della società a mettergli a disposizione mezzi di trasporto per raggiungere gli impianti del predetto sodalizio. Lo stesso sig. Stefano BARBUI, inoltre, sempre nel corso del mese di giugno 2023, ha contattato telefonicamente il padre del calciatore minore sig. Eldis Osmanovski, che poi ha incontrato personalmente presso la sede della A.C. VIRTUS ROVEREDO per illustrargli i progetti sportivi della A.C. Virtus Roveredo per la stagione sportiva 2023 – 2024; 2- la società A.C. VIRTUS ROVEREDO a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Stefano BARBUI, così come descritti nel precedente capo di incolpazione. La convocazione. Pervenuti gli atti alla Segreteria di questo TFT, con provvedimento del 28.11.2023, ritualmente notificato, veniva fissata l’udienza al 13.12.2023. All'ora della convocazione è presente, oltre al rappresentante della Procura Federale, dott. Luca RICATTO, per i deferiti il sig. Stefano BARBUI, nonché il sig. Luciano BRAN, vicepresidente della Società che esibisce delega scritta, acquisita agli atti. I deferiti chiedono di definire il procedimento ai sensi dell’art. 127 C.G.S. concordando la sanzione con il rappresentante della Procura Federale nei seguenti termini: - mesi 2 (due) e giorni 20 (venti) di inibizione per il sig. Stefano BARBUI (sanzione base mesi 4); - euro 200,00 di ammenda per la società A.C. VIRTUS ROVEREDO (sanzione base euro 300,00). La motivazione. I fatti, così come contestati, non sono stati messi in discussione dai deferiti e risultano corroborati tanto da prove documentali che testimoniali, fra le quali spiccano - le dichiarazioni dei giocatori Yi Le Daniele Hu ed Eldis Osmanovski (confermate dai genitori), già tesserati con la A.S.D. CALCIO FEMMINILE UNITED (fino al 30.06.2023) e poi appunto trasferitisi, per la stagione 2023-2024, con la A.C. VIRTUS ROVEREDO; - le dichiarazioni del deferito, Stefano BARBUI, il quale ammette i contatti intercorsi con i giocatori, anche per il tramite dei genitori, in costanza di tesseramento con la A.S.D. CALCIO FEMMINILE UNITED. Tali condotte appaiono pertanto pienamente sussumibili nell’ambito delle fattispecie di cui agli artt. 4, comma 1, e 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva. In particolare, quest’ultimo articolo prescrive che le attività attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto e al tesseramento di calciatori devono essere svolte conformemente alle disposizioni federali ed ai regolamenti delle Leghe, contravvenendo alle quali si incorre altresì nella più generale violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sanzionato dall’art. 4 comma 1 CGS. Norme queste che, lette in unum, intendono vietare attività indebite di proselitismo volte ad orientare le scelte di tesseramento dei calciatori, ratio alla quale, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale in materia sportiva, non appare estranea la finalità di protezione della libertà dei calciatori, specie se minori e più facilmente influenzabili ed esposti a subire suggestioni da parte degli adulti. La società è chiamata a rispondere della condotta illecita del sig BARBUI a titolo di responsabilità oggettiva ex art 6 comma 2 CGS. Tanto premesso si ritiene nello specifico congrua e corretta l’entità della sanzione concordemente determinata dalle parti. L’efficacia dell’accordo, ai sensi dell’art. 127 CGS, comporta ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti dei richiedenti, alle condizioni normativamente previste

P.Q.M.

 Il Tribunale Federale Territoriale FVG – SD: - quanto a Stefano BARBUI, dichiara l’efficacia della sanzione concordata con la P.F. ex art. 127 CGS della inibizione di mesi 2 (due) e giorni 20 (venti), sanzione base mesi 4, e dichiara la definizione del procedimento nei confronti dello stesso - quanto alla Società A.C. VIRTUS ROVEREDO, dichiara l’efficacia della sanzione concordata con la P.F. ex art. 127 CGS della ammenda di euro 200,00 (duecento/00, sanzione base euro 300,00), e dichiara la definizione del procedimento nei confronti della stessa alle condizioni di cui all’art. 127, co. 4 CGS. Trasmette gli atti alla Segreteria perché, ai sensi dell’art. 139, co. 2 CGS, pubblichi senza indugio la presente decisione e, ai sensi dell’art. 51 co. 4 CGS, la comunichi direttamente alla Procura federale nonché alle altre parti, con le modalità ai sensi dell’art.53 CGS.

 

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