C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Tribunale Federale Territoriale – 2023/2024 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 58 del 19.12.2023 – Delibera – Deferimento TFT–SD 08/2023-2024 del PROCURATORE FEDERALE a carico di Benjamin SHALA Il deferimento.
Deferimento TFT–SD 08/2023-2024 del PROCURATORE FEDERALE a carico di Benjamin SHALA Il deferimento.
Con atto del 21.11.2023, la Procura Federale ha deferito avanti al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia il sig. Benjamin Shala, calciatore richiedente il tesseramento per la C.G. Studenti per rispondere della “violazione dell’art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto all’art. 40, comma 6, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 18.10.2022 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società C.G. Studenti, sottoscritto unitamente ai propri genitori la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è mai stato tesserato per società affiliate a Federazioni estera” La convocazione e le conclusioni. Pervenuti gli atti alla Segreteria di questo TFT, con provvedimento d.d. 21.11.2023, ritualmente notificato agli aventi diritto, veniva fissata per il giorno 13.12.2023 l’udienza di comparizione delle parti alla quale, dinnanzi all’intestato collegio, compariva il rappresentante della Procura Federale, dott. Luca RICATTO che, nell’assenza del deferito, chiedeva affermarsi la responsabilità di quest’ultimo per il fatto a lui ascritto con conseguente irrogazione della squalifica per 4 (quattro) giornate di gara. La motivazione. Concluse le indagini sul tesseramento di Benjamin Shala per la G.S. Studenti – non perfezionatasi verso il primo, contrariamente a quanto avvenuto per la società sportiva, la notificazione del relativo avviso – la P.F. disponeva, con provvedimento del 13.10.2023, la separazione dei procedimenti deferendo la G.S. Studenti dinnanzi al TFT FVG per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, del fatto addebitato all’odierno incolpato nei cui confronti la stessa P.F. provvedeva poi ritualmente a rinotificare, il 13.10.2023, l’avviso di cui all’art. 123 C.G.S. Il presente deferimento segue, dunque, quello separatamente promosso contro la società G.S. Studenti e conclusosi all’udienza dell’8.11.2023 in occasione della quale la stessa ha definito la propria posizione ai sensi dell’art. 127 C.G.S. (v. decisione del TFT FVG in C.U. n. 43 d.d. 9.11.2023). Tanto premesso si ribadisce che la sussistenza dei fatti contestati non è in discussione, risultando documentalmente provata la non veridicità della dichiarazione resa dal sig. Benjamin Shala – in occasione della sua richiesta di tesseramento per la G.S. Studenti – di non essere mai stato precedentemente tesserato per società affiliate a Federazioni estere. Acquisita tramite i canali istituzionali, risulta infatti allegata al fascicolo contenente gli atti di indagine compiuti dall’organo inquirente, una formale comunicazione della Federazione del Kosovo (paese d’origine del giovane Shala) nella quale si precisa che il dichiarante (contrariamente a quanto da lui affermato) era già stato tesserato per la società KF Trepca (soc. affiliata a detta Federazione estera). Affermata quindi la responsabilità del deferito per la violazione a lui ascritta, sanzione equa al riguardo risulta essere quella richiesta dal rappresentante della P.F.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Territoriale FVG – SD: - quanto a Benjamin SHALA, ritenuta la responsabilità per i fatti di cui al deferimento, gli irroga la sanzione della squalifica di 4 (quattro) giornate, da scontarsi nel campionato di competenza. Trasmette gli atti alla Segreteria perché, ai sensi dell’art. 139, co. 2 CGS, pubblichi senza indugio la presente decisione, e perché, ai sensi dell’art. 51 co. 4 CGS la comunichi direttamente alla Procura federale nonché alle altre parti, con le modalità ai sensi dell’art.53 CGS.
