C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 102 del 27.04.2024 – Delibera – RECLAMO della Società ASD TOLMEZZO CARNIA (Campionato Allievi Under 17 Regionali Elite Gir. A Sangiorgina – Tolmezzo Carnia ) in merito ai provvedimenti disciplinari disposti dal G.S.T. all’esito della suddetta gara disputata il 14.04.2024 (in C.U. n. 97 Comitato Regionale FVG del 18.04.2024)
RECLAMO della Società ASD TOLMEZZO CARNIA (Campionato Allievi Under 17 Regionali Elite Gir. A Sangiorgina – Tolmezzo Carnia ) in merito ai provvedimenti disciplinari disposti dal G.S.T. all’esito della suddetta gara disputata il 14.04.2024 (in C.U. n. 97 Comitato Regionale FVG del 18.04.2024)
Con provvedimento pubblicato in C.U. n° 97 del 18.04.2024, il Giudice Sportivo Territoriale irrogava la squalifica per 3 (tre) giornate effettive a carico del calciatore Simone LENA, tesserato per la ASD Tolmezzo Carnia (Campionato Allievi Under 17 Regionali Elite Gir. A, gara Sangiorgina – Tolmezzo Carnia del 14.04.2024), “perché, a gara terminata, proferiva reiterate espressioni irrispettose ed irriguardose all'indirizzo dell'arbitro, nonché espressioni minacciose all'indirizzo di una persona presente tra il pubblico”.
Avverso tale decisione, dopo avere formalizzato preannuncio in data 19.04.2024 e avere chiesto e immediatamente ottenuto copia degli atti di gara, proponeva rituale reclamo la ASD Tolmezzo Carnia in data 23.04.2024, evidenziando: - come il giovane calciatore si sarebbe realmente pentito dell’occorso, in relazione a frasi comunque proferite verso l’arbitro in una situazione di esasperata tensione a fine gara; - come la frase rivolta al pubblico, avente “tono poco credibile e non intenzionalmente idonea a ingenerare alcun turbamento” fosse conseguita a una offesa al “territorio di appartenenza della nostra squadra”. Veniva richiesto l’annullamento della sanzione, o comunque la sua riduzione nella misura reputata di equità e giustizia. Avendo la parte reclamante rinunciato ai termini di cui all’art. 77 C.G.S., veniva disposta udienza di discussione del reclamo dinnanzi alla Corte Sportiva d’Appello per il giorno 26.04.2024 alle ore 19.00. Prima di procedere alla audizione delle parti, si riteneva opportuno sentire a chiarimento e miglior ricostruzione dei fatti il direttore di gara, anche in relazione alla possibile provocazione da parte del pubblico presente, provvedendo alla verbalizzazione delle dichiarazioni alla presenza del Rappresentante dell’A.I.A. Introdotte le parti, il Presidente della società reclamante, preso atto dei contenuti del verbale di audizione del direttore di gara, di cui veniva data lettura, nonché della previsione dell’art. 36, co. 1 lett. a) CGS nel testo vigente e così come risultante dalle modifiche disposte con deliberazione del Consiglio Federale in CU n. 165/A del 20.04.2023 – recante la sanzione minima “per 4 giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara” – dichiarava di rinunciare al reclamo proposto, nella consapevolezza dei poteri attribuiti alla C.S.A.T. dall’art. 78 C.G.S. secondo cui tale organo di giustizia può, in sede di reclamo, rivalutare, “in fatto o in diritto, le risultanze del procedimento di primo grado” con possibilità dunque, decidendo nel merito, anche di “aggravare le sanzioni a carico dei reclamanti”. Sul punto si osserva che la rinuncia al reclamo è ammessa, sia pure implicitamente, dalla disposizione di cui all’art. 49, co. 6, C.G.S., a condizione che essa sia ritualmente portata a conoscenza dell’organo di giustizia, con le stesse modalità previste per la presentazione del reclamo, prima che la vertenza venga trattenuta in decisione. Nel caso di specie, l’atto di rinuncia è stato espressamente formulato dal Presidente della ASD Tolmezzo Carnia prima dell’inizio della discussione dinnanzi alla C.S.A.T., di tal ché, dovendosi considerare lo stesso tempestivo ed efficace, il reclamo in questione va dichiarato improcedibile con conseguente incameramento del contributo di giustizia ai sensi dell’art. 48, co. 5, C.G.S.
P.Q.M.
la Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso atto della rinuncia formalizzata in udienza da parte della reclamante: - dichiara il reclamo improcedibile; - dispone il definitivo addebito del contributo. Manda la Segreteria per le comunicazioni prescritte.
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