C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 66 del 16.01.2024 – Delibera – RECLAMO della Società SSD SACILESE (Campionato di Promozione Gir. A Corva – Sacilese) in merito ai provvedimenti disciplinari disposti dal G.S.T. all’esito della suddetta gara disputata il 17.12.2023 (in C.U. n° 59 Comitato Regionale FVG del 21.12.2023)
RECLAMO della Società SSD SACILESE (Campionato di Promozione Gir. A Corva - Sacilese) in merito ai provvedimenti disciplinari disposti dal G.S.T. all’esito della suddetta gara disputata il 17.12.2023 (in C.U. n° 59 Comitato Regionale FVG del 21.12.2023)
Con provvedimento pubblicato nel C.U. del Comitato Regionale FIGC – LND del Friuli Venezia Giulia n° 59 dd. 21.12.2023 il G.S. comminava all’allenatore della S.S.D. SACILESE A R.L. partecipante al campionato di Promozione girone A, sig. Pierangelo MOSO, la squalifica sino al 30 gennaio 2024 con la seguente motivazione: “Espulso per reiterate proteste nei confronti dell'arbitro e del suo assistente e per essere entrato, nell'occasione, anche sul terreno di gioco”.
Avverso tale decisione la S.S.D. SACILESE formalizzava, in data 22.12.2023 a mezzo PEC, un preannuncio di reclamo autorizzando il prelievo della “tassa di reclamo” dal conto della Società e chiedendo la copia del referto di gara, trasmesso alla richiedente a mezzo PEC in data 27.12.2023. Al preannuncio di reclamo faceva seguito il tempestivo deposito del reclamo stesso, datato 2.1.2024 a mezzo PEC di pari data. La società reclamante, in sostanza, rilevava che la sanzione comminata sarebbe stata incongrua ed eccessiva rispetto ai fatti avvenuti in campo; soprattutto in considerazione del fatto che le proteste dell’allenatore non avrebbero avuto i connotati di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti dell’ufficiale di gara. In particolare evidenziava come, nella motivazione di cui al comunicato ufficiale, sarebbe stato considerato il fatto che l’allenatore sarebbe entrato nel terreno di gioco per protestare, elemento però che risultava essere in contrasto con quanto indicato nel rapporto di gara. Richiedeva inoltre che venisse valutata l’applicazione delle circostanze attenuanti di cui all’art 13 CGS FIGC, richiamando l’attenuante della “concitazione” (si trattava di episodio accaduto al 97’ della gara, con risultato incerto); l’attenuante dell’assenza di capacità lesiva del gesto e l’attenuante dell’assenza di recidiva in capo al sig. MOSO. Concludeva chiedendo la rivalutazione del provvedimento disciplinare emesso dal Giudice Sportivo “… applicando una minore squalifica più congrua, nella diversa misura ritenuta di giustizia”. Nel corso dell’audizione, in cui si confermava la richiesta di rivalutazione della squalifica, i comparsi (sig. Luigino SANDRIN, Presidente della reclamante, assistito dall’avv. Nicola Paolini, nonché il sig. MOSO in persona) specificavano delle ulteriori circostanze quali: l’assenza di provvedimenti nei confronti del tecnico avversario, che dichiaravano avere a propria volta commesso delle intemperanze; nonché il fatto che nel rapportino di fine gara il sig. Pierangelo MOSO fosse stato indicato solo come “ammonito” e non già “espulso”. MOTIVAZIONE In ordine alla considerazione secondo cui, nel caso, l’espulsione non sia stata indicata nel rapportino di fine gara, ci si limita a rilevare che è obbligo dell’arbitro segnalare solo nel referto le espulsioni (oltre ai fatti reputati di rilievo disciplinare) affinché sia il Giudice Sportivo a provvedere al riguardo. Quindi fa fede il referto e non il rapportino di fine gara. Di nessun pregio poi le affermazioni del presidente della SSD SACILESE in ordine alla mancata sanzione all’allenatore avversario per eventuali intemperanze commesse, posto che di tale asserito comportamento non vi è traccia nel referto. Un tanto premesso si ritiene di procedere in base a quanto emerge dal referto arbitrale, il quale riporta esattamente le parole ed i gesti compiuti dall’allenatore della SSD SACILESE. Esaminando il documento ufficiale si rileva come il sig. MOSO sia uscito dall’area tecnica “… di circa 3-4 metri per avvicinarsi all’AA” per protestare, ma non si ritrova in alcun modo indicato che vi sia stato anche un suo ingresso nel terreno di gioco (mentre nella motivazione della squalifica si faceva espresso richiamo anche a tale circostanza). Risulta inoltre logicamente ricavabile l’oggettivo momento di concitazione in cui l’allenatore si è rivolto in maniera irriguardosa all’assistente arbitro ed all’arbitro (7° minuto di recupero oltre il 90’). La verifica operata sui documenti ufficiali FIGC ha infine dato conferma dell’assenza di recidiva in capo al sig. MOSO. Va evidenziato come, il disposto di cui all’art. 36, co. 1, lett. a) CGS preveda, in ipotesi di una condotta irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara, la sanzione minima della squalifica di 4 giornate o a tempo determinato che, secondo il principio di effettività ed afflittività di cui all’art. 44, co. 5 del CGS FIGC, avrebbe ben potuto comportare una squalifica anche oltre i 40 giorni indicati nel C.U. essendo il campionato, nelle more, sospeso per le festività natalizie. Sempre l’art. 36 del CGS fa però salva l’applicazione di eventuali circostanze attenuanti. In ragione di tutto quanto esposto, allora, la Corte Sportiva d’Appello, pur ritenendo oggettivamente irriguardosa la condotta del sig. MOSO, considera il reclamo parzialmente fondato, tenuto conto sia del fatto che non risulta in alcun modo dal referto che l’allenatore sia mai entrato nel terreno di gioco (ma solo uscito dall’area tecnica, che è cosa ben diversa); sia delle circostanze attenuati soprarichiamate (concitazione del momento ed assenza di recidiva). Da ciò si accoglie la richiesta di rivalutazione del provvedimento, nei termini di cui in dispositivo, con conseguente svincolo del contributo.
P.Q.M.
la Corte Sportiva d’Appello Territoriale, valutato l’episodio nel suo complesso e ravvisata la parziale fondatezza del reclamo: − lo accoglie parzialmente, rideterminando a carico del sig. Pierangelo MOSO, la sanzione della squalifica con effetti sino al 22.01.2024; − dispone lo svincolo del contributo. Manda la Segreteria per le comunicazioni prescritte.
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