C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 70 del 25.01.2024 – Delibera – RECLAMO della Società USD BISIACA ASD (Campionato Seconda Categoria Girone F Torre – Bisiaca) in merito ai provvedimenti disciplinari disposti dal G.S.T. all’esito della suddetta gara disputata il 16.12.2023 (in C.U. n° 59 Comitato Regionale FVG del 21.12.2023)

RECLAMO della Società USD BISIACA ASD (Campionato Seconda Categoria Girone F Torre - Bisiaca) in merito ai provvedimenti disciplinari disposti dal G.S.T. all’esito della suddetta gara disputata il 16.12.2023 (in C.U. n° 59 Comitato Regionale FVG del 21.12.2023)

Con riferimento al reclamo in oggetto, all’esito dell’udienza del giorno 11.01.2024, la Corte Sportiva d’Appello ha pronunciato decisione definitiva parziale in merito alle posizioni del calciatore Wade Thiemory e del calciatore Musa Dan, fissando nuova udienza per il giorno 18.01.2024, al fine di acquisire prova testimoniale vertente – specificamente – sulla condotta tenuta dai calciatori e dai dirigenti dell’A.S.D. Torre al termine della gara svoltasi in data 16.12.2023 tra le squadre A.S.D. Torre e U.S.D. Bisiaca A.S.D., presso il campo di Tapogliano (UD), in relazione ai fatti riportati in sede di referto dal Direttore di Gara e verificatisi in quel frangente. All’udienza del 18.01.2024, alla presenza – per la reclamante – dell’avv. Paolini, sono stati separatamente sentiti i testi ammessi e quindi, nell’ordine, la sig.ra Katia Zini (la quale ha prodotto una rappresentazione grafica dei luoghi, acquisita agli atti, circostanziando le zone degli eventi e la collocazione di alcuni dei protagonisti), il sig. Gabriele Gregorat, il sig. Alfonso Padula ed il sig. Antonello Godeassi. Al termine dell’escussione testimoniale, dopo una breve sospensione per consentire l’esame delle deposizioni acquisite, la reclamante è stata invitata alla discussione (presente in aula anche la sig.ra Anna Lovisi, Presidente dell’U.S.D. Bisiaca A.S.D.). L’avv. Paolini, ripercorrendo le deposizioni dei testi, ha quindi evidenziato che: (i) entrambe le compagini sarebbero state coinvolte nei fatti verificatisi al termine della gara; (ii) la deposizione del sig. Gregorat risulterebbe inverosimile nel punto in cui indica la compresenza di tre “focolai” di tensione, riportando, al contempo, una mancanza di contatto tra i soggetti coinvolti; (iii) il Direttore di Gara non avrebbe potuto osservare, simultaneamente e con accuratezza, quanto stava accadendo nella zona del campo in cui si svolgeva “l’ipotetica zuffa” e quanto stava accadendo nei pressi delle panchine, collocate alle sue spalle. Ciò anche in ragione del fatto che egli sarebbe entrato subito negli spogliatoi; (iv) la condotta tenuta dal sig. Orsini risulterebbe collocabile non a fine gara, ma prima del termine della stessa; (v) nessuno dei testi ha riferito alcunché in merito alla condotta tenuta dall’allenatore dell’U.S.D. Bisiaca A.S.D.; (vi) non risulterebbe essersi verificata alcuna “zuffa” avendo i testi riferito solo di spintoni e, per quanto riportato dal sig. Gregorat, di un pugno al calciatore dell’A.S.D. Torre, sig. Malisan; (vii) nessuno dei testi dell’A.S.D. Torre ha riferito di insulti da parte del pubblico dell’U.S.D. Bisiaca A.S.D.; (viii) la sanzione irrogata all’U.S.D. Bisiaca A.S.D. risulterebbe priva di fondamento. In conclusione, la reclamante ha richiesto il proscioglimento di tutti i soggetti sanzionati o, in subordine, una congrua riduzione delle squalifiche e/o delle inibizioni. La Corte Sportiva d’Appello si richiama, preliminarmente, alle argomentazioni già svolte in sede di decisione definitiva parziale, pubblicata sul C.U. n. 66 del 16.01.2024 del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia. Un tanto con particolare riguardo agli effetti di piena prova del referto arbitrale in ordine ai fatti accaduti ed ai comportamenti tenuti dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, di cui il Direttore di Gara abbia avuto percezione diretta (art. 61, co. 1, CGS). Per quanto già rilevato, gli episodi descritti nel referto arbitrale devono essere considerati, dall’organo giudicante, come “effettivamente verificatisi”, non essendo emersi – nel caso di specie – elementi (testuali) di intrinseca contraddittorietà dello stesso e/o confutazioni del relativo contenuto (per altro del tutto chiaro nella sua formulazione) ad opera di circostanze esterne oggettivamente apprezzabili. Né possono assumere rilevanza dirimente, al riguardo, le dichiarazioni rese dalla teste Zini, in ordine alla posizione in campo del Direttore di Gara al momento del fischio finale. Ed invero, la sig.ra Zini riferisce di un episodio – non oggetto di disamina in questo giudizio – asseritamente occorso in prossimità delle panchine prima del termine della gara, che avrebbe coinvolto due calciatori delle opposte formazioni e che il Direttore di gara non avrebbe visto perché “girato verso la zuffa” originatasi nel lato opposto del campo. Tale episodio, tuttavia, non è quello descritto a referto dal Direttore di Gara, né è episodio per cui si procede. La stessa sig.ra Zini, per altro, riferisce che al momento del fischio finale il Direttore di Gara era a centrocampo, “rivolto verso la zuffa” (dando le spalle alle panchine) e che – presumibilmente – lo stesso ha stazionato in quel luogo nel momento in cui ella raggiungeva la zona in cui tale “zuffa” aveva corso. Non pare inverosimile, quindi, che il Direttore di Gara, dalla posizione di centrocampo (posizione in cui i Direttori di Gara ordinariamente si collocano al termine della partita) o, comunque, da posizione ad essa prossima (per quanto dichiarato dal teste Gregorat “l’arbitro era nella zona […] interessata dalla zuffa”) abbia avuto modo di vedere quanto occorso nel luogo in cui si stava svolgendo lo scontro e quanto si riferisce occorso, sempre al termine della gara, sulle panchine poste dall’altra parte del campo, in ragione della vicinanza da entrambi i luoghi e del fatto che il gioco era oramai fermo. Per quanto sin qui detto, da considerarsi in uno con quanto riportato nella decisione definitiva parziale già pubblicata, anche all’esito della prova testimoniale acquisita (comunque non preordinata a contestare gli assunti del referto, ma dalla quale detti assunti hanno ricevuto indiretta conferma) non vi è motivo alcuno di dubitare della veridicità degli accadimenti riportati dal Direttore di Gara, potendosi passare all’esame delle singole posizioni di rilievo sulla base di tali presupposti fattuali. Pacifico il fatto che, al termine della gara, si sia generata una rissa tra i calciatori e i dirigenti delle opposte formazioni che, lungi dal costituire una “normale agitazione di protesta”, si è sostanziata in una serie di deprecabili condotte certamente meritevoli di sanzioni disciplinari, in quanto del tutto avulse dallo spirito delle competizioni sportive. In particolare, con riferimento alla condotta ascritta al calciatore Mbaye Mansour, il quale – per quanto rilevato in sede di referto – ha partecipato attivamente allo scontro insultando gli avversari e mettendo le mani al collo ad uno di essi, è da ritenersi del tutto congrua la sanzione di 3 giornate di squalifica irrogata dal G.S.T., trattandosi, pacificamente, di condotta violenta ai sensi dell’art. 38 CGS. L’aggressione perpetrata dal calciatore Mbaye Mansour è stata, per altro, confermata dal teste Padula, il quale ha dichiarato di essere intervenuto a separare lo stesso da un avversario. Non sono emersi elementi che possano condurre all’applicazione, nel caso in esame, di circostanze attenuanti, quand’anche generiche. L’invocata “concitazione” di fine gara, invero, non è elemento sufficiente a giustificare in qualche modo una siffatta condotta (connotata da indubbia e volontaria aggressività), comunque sanzionata con il minimo edittale. Con riferimento alla condotta ascritta al calciatore Diawla Lamine, il quale – per quanto rilevato in sede di referto – ha anch’egli partecipato attivamente allo scontro insultando gli avversari e colpendo con calci uno di essi, è da ritenersi del tutto congrua la sanzione di 3 giornate di squalifica irrogata dal G.S.T., trattandosi, anche in tal caso, di condotta violenta ai sensi dell’art. 38 CGS. Valga per il calciatore Diawla Lamine quanto già osservato in ordine alla condotta del calciatore Mbaye Mansour in punto di inapplicabilità di circostanze attenuanti. Con riferimento alla condotta ascritta al calciatore Diawara Mamadou, il quale – per quanto rilevato in sede di referto – ha partecipato attivamente allo scontro insultando gli avversari e colpendo con un pugno al viso il n. 6 avversario (Mirko Malisan), è da ritenersi del tutto congrua la sanzione di 4 giornate di squalifica (cui si somma la squalifica per una giornata per recidiva in ammonizione), trattandosi di condotta violenta ai sensi dell’art. 38 CGS. L’episodio del pugno al volto, per altro, è stato confermato dal teste Gregorat, il quale ha dichiarato che il calciatore Malisan, rimasto ferito, si è recato al Pronto Soccorso al termine della partita subendo tre punti di sutura alla lingua (il teste si è dichiarato pronto ad esibire il referto medico). In nessun modo la concitazione di fine gara può giustificare l’applicazione di circostanze attenuanti nel caso di simili condotte. Con riferimento alla condotta ascritta al calciatore Denis Del Bello, il quale – per quanto rilevato in sede di referto – ha partecipato attivamente allo scontro insultando gli avversari e minacciando uno di essi, si ritiene di poter ridurre la sanzione di 3 giornate di squalifica irrogata dal G.S.T., rideterminandola in 2 giornate di squalifica (minimo edittale) ravvisandosi una condotta gravemente antisportiva ai sensi dell’art. 39 CGS e non già una condotta violenta. Con riferimento alla condotta ascritta al sig. Pontel Felice Luigi (allenatore della U.S.D. Bisiaca A.S.D.), il quale – per quanto rilevato in sede di referto – ha minacciato il mister avversario, si ritiene di poter ridurre la sanzione della squalifica irrogata dal G.S.T., rideterminandola con effetti sino a tutto il 05.02.2024, ravvisandosi, nei fatti riportati dal Direttore di Gara, una condotta gravemente antisportiva ai sensi dell’art. 39 CGS. In ragione del periodo di sospensione dei campionati la rideterminazione della squalifica tiene in debito conto il principio della afflittività della sanzione ex art. 44, co. 5, CGS. Fermo restando quanto più volte detto in tema di efficacia probatoria del referto, non si ritiene che la dichiarazione della teste Zini, la quale ha riportato che il sig. Pontel “non si è recato verso la zuffa, ma direttamente verso gli spogliatoi”, possa essere in qualche modo atta ad incidere sui contenuti del referto stesso, non solo perché la condotta sanzionata non è oggetto di contestazione effettiva, ma anche perché pare ben possibile che tale condotta sia caduta sotto la percezione del Direttore di Gara quando il sig. Pontel si trovava in altra parte del campo (in ipotesi: nei pressi delle panchine). La dichiarazione – a discolpa – proveniente, per quanto è dato intendere, dal sig. Pontel ed allegata alla memoria integrativa, non può assumere, per i motivi di cui si è già dato conto, alcuna valenza in questa sede processuale. Con riferimento alla condotta ascritta al sig. Orsini Roberto (dirigente della U.S.D. Bisiaca A.S.D.), il quale – per quanto rilevato in sede di referto – ha minacciato reiteratamente il mister avversario, si ritiene di poter ridurre la sanzione della squalifica irrogata dal G.S.T., rideterminandola con effetti sino a tutto il 05.02.2024, ravvisandosi, nei fatti riportati dal Direttore di Gara, una condotta gravemente antisportiva ai sensi dell’art. 39 CGS. Si precisa, sul punto, che ai sensi dell’art. 77, co. 3, CGS la Corte Sportiva d’Appello ha cognizione del procedimento di primo grado limitatamente ai punti della decisione specificamente impugnati, avuto riguardo ai soli fatti oggetto di sanzione, pena la violazione dei principi del giusto processo richiamati dall’art. 44 CGS (tra cui il diritto alla difesa). Ciò posto, si rileva quindi che la Corte Sportiva d’Appello, rideterminando in diminuzione la sanzione irrogata dal G.S.T. al sig. Orsini, ha inteso considerare solo ed esclusivamente la condotta riportata in sede di referto (minacce al mister avversario). Dalle deposizioni testimoniali assunte, tuttavia, è emersa una più grave condotta, avente connotazione violenta, che sarebbe stata posta in essere dal sig. Orsini nei confronti di un calciatore dell’A.S.D. Torre presente in panchina in quanto sostituito nel corso della gara (cfr. deposizioni sig. Gregorat e sig. Godeassi). Di un tanto verrà interessata la Procura Federale per le valutazioni del caso. Con riferimento alla posizione della U.S.D. Bisiaca A.S.D., società di seconda categoria la cui Presidente ha inteso spiegare educatamente, dinanzi alla Corte, i principi cui ispira la propria attività sportiva, si ritiene di poter ridurre l’ammenda irrogata dal G.S.T., rideterminandola nella misura di Euro 150,00. L’associazione sportiva invero, pur chiamata a rispondere oggettivamente – ai fini disciplinari – dell’operato dei propri dirigenti, dei tesserati e finanche dei propri sostenitori (pure sul campo della società ospitante) ai sensi dell’art. 6, co. 2 e 3, CGS, deve essere sanzionata in misura certamente afflittiva ma comunque equa, avuto riguardo alla natura e alla gravità dei fatti commessi. Nel caso di specie, i fatti riportati in sede di referto (aggressioni e minacce nei confronti degli avversari al termine della gara) rimangono indubbiamente gravi, ma le loro modalità di svolgimento, per quanto riferito, sono state del tutto repentine e difficilmente prevedibili. Del pari, la condotta dei sostenitori sugli spalti, per quanto riportato a referto, risulta attribuibile ad uno sparuto numero di persone che hanno seguito la squadra in trasferta. Un tanto deciso, la Corte Sportiva d’Appello dispone la trasmissione dei verbali delle deposizioni testimoniali alla Procura Federale per le valutazioni del caso, posto che le persone sentite – tutte – hanno riferito dei fatti occorsi in occasione della gara e non considerati dal G.S.T. (in quanto non riportati in sede di referto) passibili di assumere rilevanza ai fini disciplinari.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d’Appello Territoriale, ferme le decisioni già assunte all’esito della udienza del 11.01.2024 e definitivamente pronunciando sul reclamo in ordine a tutte le altre residue posizioni: quanto al calciatore MBAYE Mansour, rigetta il reclamo e conferma la squalifica per 3 giornate effettive di gara; quanto al calciatore DIAWLA Lamine rigetta il reclamo e conferma la squalifica per 3 giornate effettive di gara; quanto al calciatore DIAWARA Mamadou rigetta il reclamo e conferma la squalifica per 4 giornate effettive di gara (cui si somma la squalifica per una giornata per recidiva in ammonizione); quanto al calciatore DEL BELLO Denis, accoglie parzialmente il reclamo, rideterminando a suo carico la sanzione nella misura della squalifica per 2 (due) giornate effettive di gara; quanto al sig. PONTEL Felice Luigi (allenatore della U.S.D. Bisiaca A.S.D.) riduce la squalifica a suo carico, rideterminandola con effetti sino a tutto il 05.02.2024; quanto al sig. ORSINI Roberto (dirigente della U.S.D. Bisiaca A.S.D.) riduce l’inibizione, rideterminandola a suo carico sino a tutto il 05.02.2024; quanto alla società U.S.D. Bisiaca A.S.D., accoglie parzialmente il reclamo e riduce l’ammenda rideterminandola in Euro 150,00. - Dispone la trasmissione alla Procura Federale dei quattro verbali di deposizione oggi assunti, per le opportune valutazioni; - Dispone lo svincolo del contributo. Manda la Segreteria per le comunicazioni prescritte.

 

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