C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 74 del 08.02.2024 – Delibera – RECLAMO della A.S.D. AQUILA REALE “2004” (Gara Coppa Italia Serie C Calcio a 5) in merito ai provvedimenti disciplinari disposti dal G.S. all’esito della gara A.S.D. Eagles Futsal / A.S.D. Aquila Reale “2004”, disputata il 18.12.2023 (in C.U. n. 70 del 25.01.2024).
RECLAMO della A.S.D. AQUILA REALE “2004” (Gara Coppa Italia Serie C Calcio a 5) in merito ai provvedimenti disciplinari disposti dal G.S. all’esito della gara A.S.D. Eagles Futsal / A.S.D. Aquila Reale “2004”, disputata il 18.12.2023 (in C.U. n. 70 del 25.01.2024).
Con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 58 del 19.12.2023, il G.S., preso atto di quanto riportato in sede di referto di gara (ove si riferisce – in sintesi – che al termine della gara disputata in data 18.12.2023 tra l’A.S.D. Eagles Futsal e l’A.S.D. Aquila Reale “2004” il sig. WEMBOLOWA YANGALA FILS, presente tra il pubblico, ha afferrato una borraccia dalla cesta delle borracce portata da un dirigente e l’ha lanciata in direzione delle scale che scendono verso gli spogliatoi dell’impianto, colpendo alla spalla uno dei Direttori di gara che là si trovava), attesa la dichiarata necessità di acclarare quanto accaduto, ha inteso richiedere alla Procura Federale l’espletamento di attività di indagine al fine specifico di accertare: (i) l’identità del soggetto responsabile, comunque già individuato dai Direttori di gara, nonché il suo eventuale tesseramento; (ii) l’esatta dinamica dei fatti e l’identità dei soggetti coinvolti; (iii) l’intenzionalità del lancio della borraccia, l’intensità del lancio stesso e le sue conseguenze, riservandosi ogni conseguente decisione. La Procura Federale ha compiuto gli atti di indagine ad essa demandati, acquisendo documentazione (segnatamente: fogli di censimento delle associazioni sportive; posizione di tesseramento del sig. WEMBOLOWA YANGALA FILS; immagini del predetto calciatore riprese da fonti aperte) e procedendo all’audizione del sig. Luca Di Giusto e del sig. Simone Dean, Direttori di gara. Con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 70 del 25.01.2024, a scioglimento della riserva assunta con il provvedimento pubblicato sul C.U. n. 58 del 19.12.2023, valutati gli esiti dell’attività istruttoria esperita dalla Procura Federale, il G.S. ha quindi comminato la sanzione della squalifica sino al 26.03.2024 al sig. WEMBOLOWA YANGALA FILS, calciatore tesserato con la A.S.D. Aquila Reale “2004”. Con PEC di data 26.01.2024, l’A.S.D. AQUILA REALE “2004” ha tempestivamente preannunciato reclamo con richiesta di addebito del contributo dovuto per l’accesso alla giustizia sportiva. Con PEC di pari data, la predetta associazione ha presentato quindi formale reclamo avverso la decisione assunta dal G.S. rilevando, sostanzialmente, che: (i) né i referenti dell’associazione, né il calciatore tesserato sono stati sentiti e, quindi, essi non hanno potuto fornire la loro versione dei fatti; (ii) il calciatore ha riferito al presidente dell’associazione di essere dispiaciuto e di aver sì compiuto quel gesto (in preda ad una “reazione istintiva di stizza”), ma senza colpire il Direttore di gara; (iii) l’associazione non giustifica il comportamento del calciatore ed essa si sta comunque prodigando per consentire l’integrazione sociale di tanti ragazzi di origini straniere, contraddistinguendosi anche per il fair play. Per tali motivi, è stata richiesta una valutazione in ordine alla possibilità di applicare una riduzione di pena per il calciatore interessato. In data 05.02.2024, oltre il termine perentorio di 4 giorni prima della data dell’udienza previsto dall’art. 77, co. 2, CGS, l’A.S.D. AQUILA REALE “2004” ha depositato memoria (da reputarsi inammissibile per inosservanza del predetto termine) con la quale ha comunque confermato che il gesto è stato compiuto dal sig. WEMBOLOWA YANGALA FILS in uno stato di agitazione, ma senza immaginare che la borraccia lanciata poteva colpire qualcuno. La reclamante ha quindi chiesto di volersi contenere la sanzione entro i limiti del presofferto. La Corte Sportiva d’Appello rileva che, ai sensi dell’art. 61, co. 1, CGS, i rapporti degli ufficiali di gara e i relativi supplementi “fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”. Agli atti degli ufficiali di gara è, quindi, riconosciuta la natura di fonte di fede privilegiata, tanto che – proprio in ragione della prerogativa della fidefacenza ad essi attribuita ex lege – deriva che gli episodi descritti nel referto arbitrale di cui il Direttore di Gara abbia avuto percezione diretta sono da intendersi come effettivamente verificati. Nel caso di specie, il referto riporta chiaramente che “un ragazzo del pubblico”, al termine della gara, si è sporto dalla separazione che delimita l’area di gioco dalle tribune, ha afferrato una borraccia da un cesto portaborracce portato da un dirigente dell’A.S.D. AQUILA REALE “2004” e l’ha lanciata in direzione delle scale colpendo alla spalla il Direttore di gara n. 2, sig. Di Giusto, il quale, nel mentre, era sceso verso gli spogliatoi. Detto ragazzo è stato immediatamente identificato – per conoscenza personale – dal primo Direttore di gara, sig. Dean, il quale ha assistito direttamente a quanto accaduto, avendone avuto percezione diretta. Il ragazzo è stato, poi, identificato anche dal Direttore di gara colpito dalla borraccia, richiamato dal collega proprio ai fini della individuazione del responsabile del gesto. Entrambi i Direttori di gara, a referto, hanno riportato di aver riconosciuto, in quel frangente, il sig. WEMBOLOWA YANGALA FILS, il quale – per contro – ha negato la propria identità al primo Direttore di gara, rivolgendo allo stesso delle espressioni irriguardose. In sede di referto, il Direttore di gara n. 2, sig. Di Giusto, ha riportato di essere stato effettivamente colpito dalla borraccia lanciata dal sig. WEMBOLOWA YANGALA FILS. Sentiti dalla Procura Federale, i Direttori di gara hanno sostanzialmente confermato quanto riportato in sede di referto. Il sig. Dean, per quanto di interesse, ha avuto modo di aggiungere che il sig. WEMBOLOWA YANGALA FILS, prima di lanciare la borraccia verso la scalinata, ha guardato verso l’ingresso degli spogliatoi. Il sig. Di Giusto ha precisato, inoltre, che nel corridoio degli spogliatoi “non erano presenti giocatori della squadra avversaria” (intendendosi: dell’A.S.D. Eagles Futsal) e che, nell’occasione, nessuno dell’A.S.D. AQUILA REALE “2004” ha porto delle scuse o si è interessato alle condizioni del Direttore di gara ed anzi, i calciatori ed i dirigenti dell’associazione predetta, che hanno assistito alla scena, hanno minimizzato l’accaduto negando la responsabilità del sig. WEMBOLOWA YANGALA FILS. Entrambi i Direttori di gara hanno riconosciuto quest’ultimo tra una serie di foto loro mostrate. Per quelle che sono le evidenze documentali dell’anagrafe federale, il sig. WEMBOLOWA YANGALA FILS risulta tesserato per l’A.S.D. AQUILA REALE “2004” dal 15.12.2023 e, quindi, da data antecedente a quella di disputa della gara (18.12.2023). La condotta descritta in sede di referto (e confermata in sede di audizione dinanzi alla Procura Federale) è certamente inquadrabile nell’alveo dei comportamenti gravemente irriguardosi nei confronti degli ufficiali di gara ex art. 36 CGS. Nel caso di specie, tale condotta si è estrinsecata nel compimento di un gesto che – seppure non violento ai sensi dell’art. 35 CGS (e ciò avrebbe comportato la sanzione minima di 2 anni di squalifica) – è comunque atto, nella sua consistenza materiale, ad offendere intensamente l’onore e la dignità del Direttore di gara (c.d. ingiuria reale). Non vi è alcun dubbio in ordine alla attribuibilità della condotta al sig. WEMBOLOWA YANGALA FILS: egli non solo è stato identificato dai Direttori di gara nelle immediatezze del fatto, ma è stato anche indicato, dalla stessa reclamante, quale responsabile dell’accaduto. Non vi è alcun dubbio nemmeno con riguardo alla volontarietà della condotta: per quanto emerso, infatti, l’intenzione del sig. WEMBOLOWA YANGALA FILS era chiaramente quella di colpire il Direttore di gara, posto che, prima di lanciare la borraccia, egli ha guardato verso l’ingresso degli spogliatoi, zona in cui il Direttore di gara si trovava e dove non erano presenti calciatori della squadra avversaria. Non pare credibile quindi, come viene detto in sede di memoria successiva al reclamo, che il sig. WEMBOLOWA YANGALA FILS “non poteva immaginare di colpire qualcuno”. Quand’anche così fosse, egli ha comunque accettato il rischio connesso a quel gesto, risultando invero del tutto prevedibile (o immaginabile) che una borraccia lanciata – da posizione rialzata – verso un luogo in cui stazionano delle persone possa colpire una di esse. La sanzione irrogata dal G.S., particolarmente afflittiva, è da ritenersi ad ogni modo leggermente eccessiva rispetto a quanto accaduto (la fattispecie in esame rimane comunque assimilabile a quella della condotta gravemente irriguardosa che si concretizzi in un contatto fisico). Non vi sono tuttavia elementi che possano condurre ad una significativa mitigazione della sanzione irrogata dal G.S.. Ed invero, nelle immediatezze del fatto, il sig. WEMBOLOWA YANGALA FILS, riconosciuto dal Direttore di gara, sig. Dean, ha negato la propria identità (per altro rivolgendosi a quest’ultimo con frasi irriguardose), salvo poi dichiarare al Presidente della propria associazione “subito dopo la gara” di essere responsabile del gesto, come rilevato – oramai tardivamente – solo in sede di reclamo. Un tanto, per altro, contrasta con quanto dichiarato in sede di audizione dinanzi alla Procura Federale dal Direttore di gara, sig. Di Giusto, il quale ha rilevato che, al termine della gara dopo l’accaduto, i calciatori ed i dirigenti dell’A.S.D. AQUILA REALE “2004” hanno minimizzato il fatto escludendo la responsabilità del sig. WEMBOLOWA YANGALA FILS. Si rileva, ancora, che il sig. WEMBOLOWA YANGALA FILS avrebbe riportato al Presidente dell’A.S.D. AQUILA REALE “2004” che la borraccia non avrebbe “in alcun modo colpito il Direttore di gara” (così nel reclamo). Tale circostanza, per quanto detto, risulta ampiamente smentita. Né si può attribuire rilevanza alla (generica) invocazione della c.d. “reazione istintiva alla perdita della gara”. Al di là del fatto che un tanto rappresenta – oramai – un diffuso malcostume, è da constatare che il sig. WEMBOLOWA YANGALA FILS nemmeno ha preso parte alla gara, non essendo stato inserito in distinta (egli, infatti, era presente tra il pubblico), tanto che dallo stesso era legittimo pretendere un maggiore e adeguato autocontrollo. Ad ogni modo, nessuna “reazione istintiva alla perdita della gara” può giustificare, nemmeno in senso attenuante, il lancio di oggetti contro il Direttore di gara, quand’anche ciò sia dovuto, come rilevato in reclamo, ad un mero stato di contingente irritazione. E ciò per il rispetto che deve permeare ogni rapporto interpersonale, non solo in ambito sportivo. Quanto alla circostanza, pure evidenziata in reclamo, che né all’A.S.D. AQUILA REALE “2004” né al calciatore squalificato è stata chiesta “altra versione dei fatti accaduti”, si rileva che detta circostanza rimane ininfluente ai fini del decidere, essendo del tutto chiara la descrizione dei fatti riportata in sede di referto dai Direttori di gara (anche a prescindere da quanto da essi riferito in sede di audizione dinanzi alla Procura Federale). La Corte Sportiva d’Appello non ha la possibilità di indagare su altri mezzi probatori suscettibili di mettere in discussione quanto attestato in sede di referto, posto che la natura di fede privilegiata dello stesso esclude che i fatti ivi descritti possano essere sovvertiti validamente da mere dichiarazioni (di parte e, in ipotesi) di contenuto contrario. Non essendo infine configurabile, nel caso di specie, un atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale (per quanto emerso, l’intenzione del sig. WEMBOLOWA YANGALA FILS era quella di colpire il Direttore di gara, ma non quella di cagionare una qualche conseguenza a livello fisico; conseguenza che – effettivamente – non si è avuta) si esclude la sussistenza della fattispecie della condotta violenta, che avrebbe comportato un significativo aggravamento della sanzione. Avuto riguardo alla calendarizzazione delle gare, ai fatti riportati e, in particolare, all’attività inclusiva che l’A.S.D. AQUILA REALE “2004” meritoriamente pone in essere in ambito sportivo, si ritiene di potersi ridurre la sanzione della squalifica irrogata dal G.S. contenendola, quanto ai relativi effetti, sino al 04.03.2024.
P.Q.M.
la Corte Sportiva d’Appello Territoriale, valutato l’episodio nel suo complesso e ravvisata la parziale fondatezza del reclamo: - lo accoglie parzialmente, rideterminando a carico del sig. WEMBOLOWA YANGALA FILS la sanzione della squalifica con effetti sino al 04.03.2024; - dispone lo svincolo del contributo. Manda la Segreteria per le comunicazioni prescritte.
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