C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 79 del 22.02.2024 – Delibera – CS-20/2023-2024 RECLAMO della Società ASD CALCIO SAN VITO AL TORRE (Campionato Regionale di Seconda Categoria – Girone “E”) in merito ai provvedimenti disciplinari disposti dal G.S.T. all’esito della gara VILLESSE CALCIO – CALCIO SAN VITO AL TORRE disputata il 28.01.2024 (in C.U. n. 72 Comitato Regionale FVG del 01.02.2024)
CS-20/2023-2024 RECLAMO della Società ASD CALCIO SAN VITO AL TORRE (Campionato Regionale di Seconda Categoria – Girone “E”) in merito ai provvedimenti disciplinari disposti dal G.S.T. all’esito della gara VILLESSE CALCIO – CALCIO SAN VITO AL TORRE disputata il 28.01.2024 (in C.U. n. 72 Comitato Regionale FVG del 01.02.2024)
Con provvedimento pubblicato in C.U. n. 72 del 01.02.2024 il Giudice Sportivo Territoriale disponeva: la sanzione della perdita della gara a carico della A.S.D. CALCIO SAN VITO AL TORRE con il risultato di 17-0 in favore della A.S.D. VILLESSE CALCIO, così come conseguito su campo; la comminazione a carico della A.S.D. CALCIO SAN VITO AL TORRE della sanzione della penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica nella presente stagione sportiva nonché dell’ammenda di Euro 1.000,00 (mille); la squalifica del sig. Marco Tiziani, allenatore della A.S.D. CALCIO SAN VITO AL TORRE in occasione della gara in epigrafe, fino alla data del 31.12.2025; la trasmissione degli atti alla Procura Federale perché proceda alle indagini e alle valutazioni ritenute opportune. Il G.S.T. disponeva altresì nei confronti di PRESTIGIACOMO Fabio, calciatore tesserato con la A.S.D. CALCIO SAN VITO AL TORRE, la sanzione della squalifica per cinque gare effettive in quanto “Espulso durante l’intervallo tra il primo e il secondo tempo di gara per essere entrato nello spogliatoio dell’arbitro e, dopo aver premesso di essere un appartenente all’Arma dei Carabinieri nonché un calciatore di lungo corso e di sapere “come si gioca a calcio”, chiedeva all’arbitro “di regolarsi nel modo di arbitrare e comportarsi in campo” paventando che dalla sua gestione della gara avrebbe potuto dipendere l’atteggiamento dei calciatori e la sua stessa incolumità.” Ad integrazione della documentazione istruttoria, il G.S.T. procedeva all’audizione del Direttore di gara il quale dichiarava che durante l’intervallo il calciatore n. 2 tesserato con la A.S.D. CALCIO SAN VITO AL TORRE aveva fatto ingresso nel suo spogliatoio precisando subito di essere un Carabiniere; dichiarava inoltre di essere confuso in quanto non gli era chiaro se quanto detto fosse una minaccia o se avesse buone intenzioni, ma che comunque lo aveva turbato. In data 03.02.2024 la A.S.D. CALCIO SAN VITO AL TORRE inoltrava alla Segreteria della C.S.A. un preannuncio di ricorso (rectius: reclamo) avverso i provvedimenti disposti dal G.S.T. in relazione alla gara A.S.D. VILLESSE CALCIO – A.S.D. CALCIO SAN VITO AL TORRE del 28.01.2024 valevole per il Campionato di Seconda Categoria, Girone E, chiedendo anche l’addebito del contributo di accesso alla giustizia sportiva sul proprio conto campionato. In data 06.02.2024 la A.S.D. CALCIO SAN VITO AL TORRE proponeva formalmente reclamo avverso la decisione del G.S.T. esclusivamente con riferimento alla sanzione della squalifica per cinque giornate effettive del calciatore PRESTIGIACOMO Fabio ed alla ammenda posta a carico dell’associazione sportiva. La reclamante rappresentava che durante la gara l’Arbitro non aveva comunicato al giocatore di averlo espulso, né tramite cartellino rosso, né tramite comunicazione verbale, tanto che lo stesso aveva continuato a sedere nella panchina della propria squadra anche nel secondo tempo della partita. Sosteneva, inoltre, che detta espulsione non fosse stata comunicata neppure ai dirigenti presenti in panchina, né al capitano della squadra. Aggiungeva che l’espulsione non risultava nemmeno dal rapportino di gara, di cui allegava copia al reclamo, e di averla conosciuta solo con la pubblicazione del Comunicato Ufficiale contenente la decisione del G.S.T.. Oltre a ciò, a riprova del fatto che il Direttore di gara fosse assolutamente tranquillo, riferiva che lo stesso aveva partecipato con il presidente della A.S.D. CALCIO SAN VITO AL TORRE al terzo tempo nel chiosco del campo. Con riferimento alle frasi riportate nel referto di gara, eccepiva che l’arbitro aveva mal interpretato il contenuto delle parole o degli atteggiamenti del giocatore, che comunque non erano diretti in alcun modo a minacciarlo. Chiedeva, pertanto, la riforma della decisione impugnata e l’annullamento o la riduzione della sanzione irrogata dal G.S.T. al giocatore, nonché la riduzione della sanzione pecuniaria irrogata alla società. All’udienza del 14.02.2024, fissata per la discussione, per la reclamante compariva in presenza il vice presidente della A.S.D. CALCIO SAN VITO AL TORRE, sig. Riccardo Millan ed in collegamento in video conferenza il Presidente della società, sig. Nicola Panese, i quali confermavano le argomentazioni riportate nell’atto di reclamo. Veniva altresì ammesso in udienza il sig. PRESTIGIACOMO il quale, interrogato dalla Corte, riferiva di aver fatto ingresso nello spogliatoio dell’Arbitro nel corso dell’intervallo tra il primo ed il secondo tempo della partita, qualificandosi come Carabiniere, per chiedergli spiegazioni in merito alla gestione della gara; motivava la sua presenza nello spogliatoio allo scopo di prevenire qualsiasi dissidio nei confronti del Direttore di gara; precisava di essersi a lui rivolto con la massima gentilezza e di avergli rappresentato che l’eccessiva sanzione dei comportamenti in campo avrebbe potuto innescare un meccanismo che gli sarebbe andato contro; contestava il contenuto di quanto riportato nel referto arbitrale in merito alle parole da lui pronunciate; riferiva di essere rientrato con i compagni di squadra in panchina alla ripresa dopo l’intervallo poiché l’arbitro non gli aveva comunicato di doversi intendere espulso. Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo meriti parziale accoglimento, per i seguenti motivi. Va preliminarmente osservato che il reclamo della A.S.D. CALCIO SAN VITO AL TORRE viene considerato unicamente con riferimento alla sanzione della squalifica per cinque gare effettive comminata dal G.S.T. nei confronti del sig. PRESTIGIACOMO, posto che non si rinvengono argomentazioni – nemmeno all’esito dell’audizione del vice presidente della Società – a sostegno della censura sollevata con riguardo alla sanzione pecuniaria di Euro 1.000,00 irrogata alla società. Ed invero, i motivi di reclamo risultano assolutamente carenti in merito all’impugnazione di ogni ulteriore provvedimento emanato nei confronti della reclamante, che è dunque da ritenersi confermato. Ai fini della valutazione del merito della vicenda si rende in primo luogo necessario porre l’attenzione su due elementi, ovverosia il contenuto, da un lato, del referto di gara e, dall’altro, delle dichiarazioni riportate nel verbale di audizione telefonica del direttore di gara. Nello specifico, si rileva che nonostante l’articolata descrizione del comportamento del sig. PRESTIGIACOMO, il referto arbitrale posto a fondamento della decisione del G.S.T. non indica alcuna conseguenza sanzionatoria a carico del giocatore (il nome del sig. PRESTIGIACOMO non compare tra quello dei calciatori espulsi, seppure il Direttore di gara dichiara, a referto, di aver avvertito i dirigenti dell’A.S.D. CALCIO SAN VITO AL TORRE del provvedimento espulsivo e che il calciatore con il n. 2 – i.e.: il sig. PRESTIGIACOMO – è poi rimasto negli spogliatori, non presentandosi sul terreno di gioco). Contrariamente a quanto riportato in sede di referto, il calciatore ha invece dichiarato di essere rientrato in campo, alla ripresa della gara dopo l’intervallo, prendendo posto in panchina (tale circostanza è riportata anche in sede di reclamo). Al di là di quanto effettivamente accaduto in occasione del rientro in campo dopo l’intervallo (circostanza, a ben vedere, del tutto ininfluente ai fini del decidere), ciò che rileva è che, per quanto riportato in sede di referto e per quanto dichiarato dal sig. PRESTIGIACOMO, la conversazione avvenuta nello spogliatoio del Direttore di gara non ha assunto toni ingiuriosi e/o minacciosi. È lo stesso Direttore di gara, per altro, a porre in dubbio la (propria) percezione rispetto a quanto accaduto all’interno dello spogliatoio, rimarcando di non avere bene inteso le intenzioni del sig. PRESTIGIACOMO, ma riportando di essere rimasto comunque “turbato” da quella condotta. Sulla scorta di quanto precede non si può, dunque, attribuire al comportamento del calciatore nei confronti del direttore di gara un contenuto ingiurioso o irriguardoso, tale da giustificare una sanzione ai sensi dell’art. 36, comma 1, C.G.S. Ciononostante, questa Corte non nutre alcun dubbio sulla censurabilità della scelta del giocatore di fare ingresso nello spogliatoio del Direttore di gara, seppure da quest’ultimo consentito per educazione o forse per una sorta di timore riverenziale (essendosi qualificato il sig. PRESTIGIACOMO come Carabiniere). Tale condotta è da configurarsi come non permessa (l’art. 73 delle NOIF abilita il solo Capitano a interloquire con l’arbitro, a gioco fermo o a fine gara, per esprimere riserve o chiedere chiarimenti, e il sig. Fabio PRESTIGIACOMO, peraltro indicato come calciatore di riserva, non ha mai rivestito questa funzione, in disparte la modalità di approccio da lui utilizzata) e in ogni caso posta in essere in lesione dei generali principi di lealtà, correttezza e probità che devono caratterizzare tutti i rapporti riferibili all’attività sportiva in virtù dell’art. 4 C.G.S. Tali principi non rappresentano una generica prescrizione normativa ma devono essere applicati da parte di tutti i soggetti appartenenti all’ordinamento sportivo in ogni azione che svolgono all’interno di esso. Secondo consolidata Giurisprudenza, infatti, “le connotazioni proprie del diritto sportivo e la libera adesione a esso dei soggetti che ne fanno parte consentono di aderire a una diversa prospettiva e di dare maggior rilievo a profili valoriali di cui la disposizione in questione si fa portatrice, introiettando nell’ordinamento sportivo positivo principi che debbono ispirare la stessa pratica sportiva e, inevitabilmente, i comportamenti posti in essere da tutti i soggetti che di quell’ordinamento fanno parte” (n. 70/CFA/2021-2022/D). Va da sé che, se ad ogni calciatore fosse impunemente consentito di entrare nello spogliatoio del Direttore di gara per suggerire allo stesso il modo in cui arbitrarla, un tanto, oltre a porsi in aperto contrasto con le norme dianzi citate, rappresenterebbe un inemendabile vulnus al principio di autonomia decisionale del Direttore di gara, oltre che una indebita interferenza potenzialmente atta a pregiudicare – come nel caso è avvenuto – la serenità d’animo del soggetto chiamato ad assumere le decisioni di campo. E ciò al di là di ogni buona intenzione del soggetto agente. Sulla base di quanto precede il reclamo della A.S.D. CALCIO SAN VITO AL TORRE è parzialmente accolto in relazione alla squalifica comminata al calciatore, ritenendo congrua e proporzionata alla violazione commessa la sanzione di due giornate di squalifica. Resta invece confermata la sanzione pecuniaria nell’ammontare indicato dal G.S.T., sia per non avere la reclamante meglio precisato le ragioni delle proprie doglianze, sia in ogni caso in relazione alla complessiva vicenda, in sé considerata.
P.Q.M.
la Corte Sportiva d’Appello Territoriale, visto l’art. 50, co. 5 CGS e ritenuta la ammissibilità e procedibilità del reclamo: − lo accoglie parzialmente in relazione alla posizione del sig. PRESTIGIACOMO Fabio, rideterminando a suo carico la sanzione nella squalifica per due (2) giornate; − lo rigetta in relazione alla posizione della Società e alle sanzioni alla stessa comminate, confermando quanto disposto dal Giudice Sportivo. − dispone lo svincolo del contributo. Manda la Segreteria per le comunicazioni prescritte.
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