C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 81 del 26.02.2024 – Delibera – CS-21/2023-2024 RECLAMO della Società ASD ISONZO (Campionato di Prima Categoria Gir. C ASD SS SAN GIOVANNI – ASD ISONZO) in merito ai provvedimenti disciplinari disposti dal G.S.T. all’esito della suddetta gara disputata il 04.02.2024 (in C.U. n. 74 Comitato Regionale FVG del 08.02.2024)
RECLAMO della Società ASD ISONZO (Campionato di Prima Categoria Gir. C ASD SS SAN GIOVANNI – ASD ISONZO) in merito ai provvedimenti disciplinari disposti dal G.S.T. all’esito della suddetta gara disputata il 04.02.2024 (in C.U. n. 74 Comitato Regionale FVG del 08.02.2024)
Con provvedimento pubblicato sul C.U. del Comitato Regionale n° 74 dd. 08.02.2024 il G.S.T., in relazione a fatti occorsi all’esito della gara del Campionato di Prima Categoria, Gir. C, ASD SS SAN GIOVANNI – ASD ISONZO del 04.02.2024, irrogava al calciatore della ASD ISONZO, sig. ZVAB Denis, la squalifica per cinque gare effettive perché “espulso per [aver] proferito - con atteggiamento minaccioso - un'espressione irriguardosa all'indirizzo di un calciatore avversario che si trovava a terra, alla notifica dell'espulsione non ottemperava al provvedimento ma anzi, nonostante il tentativo di trattenerlo effettuato da alcuni propri compagni e da componenti della squadra avversaria, si impossessava del pallone e lo scagliava con forza sul volto dello stesso calciatore nel frattempo alzatosi da terra. Ancora, cercava il contatto con quest'ultimo non riuscendovi solo grazie al predetto intervento di compagni e avversari. Infine, nell'abbandonare il terreno di gioco, proferiva espressioni minacciose sempre all'indirizzo del medesimo calciatore avversario.”. Avverso tale decisione, a mezzo PEC inviata il giorno 09.02.2024 la ASD ISONZO preannunciava reclamo chiedendo copia degli atti, che venivano forniti a cura della Segreteria il giorno stesso; in data 10.02.2024 il reclamo veniva formalizzato, evidenziandosi come, pur condannando la condotta del tesserato, doveva ritenersi “troppo enfatizzata la violenza nella descrizione dell’accaduto”, e conseguentemente eccessiva la squalifica comminata. La reclamante, nella persona del suo Presidente comparso in audizione, evidenziava come la propria società non avesse, in 14 anni di dirigenza, mai proposto un reclamo, ritenendo invece di averlo fatto nel caso di specie, sulla scorta di una ravvisata discrepanza tra quanto descritto nella motivazione della squalifica rispetto a quanto accaduto realmente. Secondo quanto direttamente percepito, l’arbitro aveva già il cartellino giallo pronto in occasione del contatto (che era effettivamente da sanzionare), poi era stata invece comminata l’espulsione, allorquando l’unico contatto è consistito nel lancio del pallone sulla testa dell’avversario (e non in faccia). Confermava fossero state dette delle frasi irriguardose subito dopo, ma non in occasione dell’uscita dal terreno di gioco del calciatore interessato, durante la quale quest’ultimo se la era presa con uno spettatore, che dall’altra parte della recinzione inveiva contro di lui. Dichiarava, infine, come fosse stato necessario l’intervento di altri calciatori, delle due squadre, per far si che l’espulso lasciasse il terreno di gioco; insisteva, in conclusione, nella richiesta di riduzione della squalifica (cinque giornate), ritenuta eccessiva, anche alla luce di provvedimenti disciplinari coevi, per fatti molto più gravi di questo. Ciò premesso, questa CSA, prima della ammissione della parte in udienza, riteneva opportuno sentire l’arbitro a chiarimenti, emergendo dalla descrizione resa dal direttore di gara una ricostruzione dell’occorso in termini parzialmente diversi, rispetto a quanto riportato dal GST nella motivazione del provvedimento. In particolare, l’arbitro dava conto del fatto che, dopo la caduta a terra di un calciatore avversario, colpito non volontariamente, lo ZVAB lo avrebbe calpestato (rectius gli avrebbe messo uno scarpino sotto la gamba dandogli un calcetto per rialzarsi) senza arrecargli danno fisico, ma con fare aggressivo. A quel punto veniva comminata l’espulsione, cui conseguiva uno stato di agitazione dello stesso ZVAB, che – mentre compagni e avversari cercavano di allontanare – lanciava il pallone in faccia all’avversario; solo successivamente veniva finalmente indotto a lasciare il terreno di gioco, anche in questo caso per l’intervento sia dei compagni che degli avversari. Durante il percorso di uscita proferiva le frasi indicate nel referto. Ciò posto, questa CSA ritiene che la condotta del calciatore ZVAB non configuri l’ipotesi di condotta violenta (art. 38 CGS), quanto piuttosto – alla luce della giurisprudenza pronunciatasi su vicende analoghe (cfr. CSA 27.9.2016, in CU n. 18/CSA; CSA 23.12.2020, n. 42/CSA) – sia sussumibile, nella meno grave fattispecie della condotta gravemente antisportiva (art. 39 CGS), stante l’assenza di volontà di arrecare danno fisico all’avversario, in un contesto di agitazione scomposta, pur deprecabile, ma non degenerata in più gravi conseguenze. Al riguardo, il termine “violento”, per vero più volte impiegato nel referto dal direttore di gara, è in effetti stato utilizzato impropriamente, alla luce di quanto lo stesso arbitro ha direttamente riferito, a chiarimenti, a questa CSA. Ne consegue, dunque, la necessitata riduzione della sanzione da applicarsi, che però non può essere contenuta nel minimo edittale in ragione del comportamento tenuto dal calciatore dopo che l’arbitro gli aveva notificato il provvedimento (resistenza nell’abbandonare il terreno di gioco, frasi irriguardose e minacciose proferite dallo stesso ZVAB); si ritiene al riguardo congrua e proporzionata al fatto, complessivamente considerato, la squalifica di 3 (tre) giornate.
P.Q.M.
la Corte Sportiva d’Appello Territoriale, ritenuta la ammissibilità e procedibilità del reclamo: − lo accoglie in relazione alla posizione del sig. ZVAB Denis, rideterminando a suo carico la sanzione nella squalifica per 3 (tre) giornate; − dispone lo svincolo del contributo. Manda la Segreteria per le comunicazioni prescritte.
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