C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 81 del 26.02.2024 – Delibera – CS-22/2023-2024 RECLAMO della Società ASD VARMESE (Campionato di Seconda Categoria Gir. B ASD SAP RAMUSCELLESE – ASD VARMESE) in merito ai provvedimenti disciplinari disposti dal G.S.T. all’esito della suddetta gara disputata il 04.02.2024 (in C.U. n. 74 Comitato Regionale FVG del 08.02.2024)

RECLAMO della Società ASD VARMESE (Campionato di Seconda Categoria Gir. B ASD SAP RAMUSCELLESE – ASD VARMESE) in merito ai provvedimenti disciplinari disposti dal G.S.T. all’esito della suddetta gara disputata il 04.02.2024 (in C.U. n. 74 Comitato Regionale FVG del 08.02.2024)

Con provvedimento pubblicato sul C.U. del Comitato Regionale n. 74 del 08.02.2024, il G.S.T., in relazione a quanto occorso in occasione della gara A.S.D. S.A.P. RAMUSCELLESE – A.S.D. VARMESE, disputatasi in data 04.02.2024 e valevole per il Campionato di Seconda Categoria, Girone B, ha comminato la sanzione della squalifica per 4 (quattro) gare effettive al calciatore Simone DANELUZZI, tesserato per l’A.S.D. VARMESE, perché: “espulso per aver proferito espressioni ingiuriose all’indirizzo del direttore di gara, persisteva nel proprio comportamento nell’abbandonare il terreno di gioco e, ancora, a gara terminata mentre si trovava nella piazzola antistante l’ingresso degli spogliatoi”. Avverso tale decisione, l’A.S.D. VARMESE ha tempestivamente preannunciato reclamo con PEC di data 09.02.2024, chiedendo l’addebito del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva sul conto dell’associazione stessa. Con PEC di data 14.02.2024, l’A.S.D. VARMESE ha quindi depositato reclamo rilevando in sintesi che: (i) essa condanna il comportamento del calciatore, nei cui confronti sono state intraprese azioni disciplinari endoassociative; (ii) l’evento è comunque accaduto negli istanti finali della gara, in un momento di particolare concitazione; (iii) il calciatore – comunque dichiaratosi pentito – ha sempre mantenuto un comportamento esemplare e quella in esame è la prima squalifica che gli viene comminata nella corrente stagione sportiva; (iv) parte delle frasi pronunciate rappresentano una sorta di “auto-sfogo” del calciatore, dovuto a frustrazione per l’accaduto; (v) l’allenatore dell’associazione non ha sentito alcuna frase ingiuriosa rivolta al direttore di gara mentre il calciatore si trovava nella piazzola antistante gli spogliatoi; (vi) il tutto è avvenuto in pochi minuti, nel contesto di un evento unico e non reiterato. A fronte di un tanto, la reclamante ha inteso richiedere alla Corte Sportiva d’Appello l’annullamento della sanzione irrogata dal G.S.T. o la sua riduzione in misura reputata di equità e giustizia. Ricevuto il reclamo, la Corte Sportiva d’Appello ha quindi fissato udienza per il giorno 22.02.2024 per sentire la parte reclamante (in ragione della relativa istanza) e per la discussione. All’udienza predetta, all’ora fissata, è comparso, per l’A.S.D. VARMESE, il sig. Massimiliano UARAN, depositando delega del Presidente dell’associazione. Il sig. UARAN si è richiamato ai contenuti del reclamo, evidenziando, altresì, che il sig. DANELUZZI – negli ultimi momenti della gara, a seguito della marcatura della formazione avversaria – ha effettivamente proferito, nei confronti del direttore di gara, le frasi ingiuriose riportate a referto accompagnandole con gesti d’insulto (per quanto riportato alla Corte, il sig. UARAN ha ricevuto conferma di un tanto direttamente dal sig. DANELUZZI). Le frasi pronunciate dopo l’espulsione, quando il calciatore si trovava nella piazzola antistante gli spogliatoi, non erano tuttavia indirizzate al direttore di gara, ma erano riconducibili a delle imprecazioni che il calciatore ha rivolto a sé stesso, in ragione della condotta tenuta. La Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo non possa trovare accoglimento, per i seguenti motivi. Ai sensi dell’art. 61, co. 1, CGS i rapporti degli ufficiali di gara “fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”. Agli atti degli ufficiali di gara è, quindi, riconosciuta la natura di fonte di fede privilegiata, tanto che – proprio in ragione della prerogativa della fidefacenza ad essi attribuita – gli episodi descritti in sede di referto, di cui il direttore di gara abbia avuto percezione diretta, si devono intendere come effettivamente verificati. Nel caso di specie il referto di gara è oltremodo chiaro nel riportare la condotta tenuta dal calciatore nella vicenda in questione. Tale condotta è indubbiamente ricompresa nel novero di quegli atteggiamenti oltraggiosi ed ingiuriosi nei confronti del direttore di gara, che l’art. 36 CGS sanziona – nel minimo – con la squalifica per quattro giornate effettive (salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti). La condotta tenuta dal calciatore risulta, per altro, confermata dalla reclamante, la quale ne ammette pacificamente la sussistenza anche in sede di audizione, solamente specificando che le frasi pronunciate dallo stesso calciatore quando egli si trovava nella piazzola antistante gli spogliatoi non erano rivolte al direttore di gara. Anche ad ammettere un tanto, rimane comunque pieno il disvalore della condotta, complessivamente considerata. V’è da dire, inoltre, che il sig. DANELUZZI ricopriva le vesti di capitano della squadra. Per quanto previsto dalla Regola 3.10 del “Regolamento del Giuoco del Calcio” (cfr. guida AIA – 2023, pag. 30) e dalla disposizione di cui all’art. 73, co. 4, NOIF, il capitano di una squadra – su cui ricade un particolare “grado di responsabilità” – ha lo specifico compito di coadiuvare il direttore di gara ai fini del regolare svolgimento della gara stessa e, soprattutto, quello di “reprimere ogni intemperanza” dei calciatori della propria squadra. Eventuali infrazioni commesse dal capitano nell’adempimento di tale compito comportano l’aggravamento delle sanzioni a suo carico (e ciò, a maggior ragione, nel caso in cui sia lo stesso capitano a rendersi protagonista delle intemperanze cui la norma si riferisce). Ciò posto, quindi, la Corte Sportiva d’Appello è chiamata a valutare se, nel caso di specie, una volta applicata la sanzione minima di quattro giornate di squalifica (come previsto dall’art. 36 CGS), detta sanzione debba essere aggravata in relazione alla posizione di capitano della squadra, ricoperta dal soggetto responsabile. Sul punto, si ritiene – in un’ottica di bilanciamento tra circostanze aggravanti ed attenuanti – che la sanzione del G.S.T. possa essere confermata. Vero è, da un lato, che la qualifica di capitano imporrebbe l’aggravamento della sanzione. E’ altrettanto vero tuttavia che, dall’altro lato, l’episodio in parola si è verificato al sesto minuto di recupero della gara, subito dopo la marcatura della formazione avversaria, in un contesto di concitazione che, se in nessun modo giustifica la condotta, comunque può rilevare ai fini della attenuazione della sanzione irrogabile. Un tanto anche in ragione del fatto che il calciatore, per quanto riferito, ha ammesso la propria condotta e se ne è dichiarato pentito e del fatto che l’associazione sportiva ha espresso rammarico per l’accaduto, avviando altresì un’azione disciplinare interna nei confronti del calciatore stesso per evitare il ripetersi di simili episodi in futuro. Assume infine rilevanza, nell’ottica del bilanciamento tra circostanze aggravanti ed attenuanti di cui si è detto, il comportamento tenuto dal calciatore durante la corrente stagione sportiva, squalificato per la prima volta nella vicenda di specie.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d’Appello Territoriale, ritenuta l’ammissibilità e procedibilità del reclamo: - lo rigetta in relazione alla posizione del sig. Simone Daneluzzi, confermando la sanzione comminata dal Giudice Sportivo (4 giornate di squalifica); - dispone l’incameramento del contributo.

 

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