C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 81 del 26.02.2024 – Delibera – RECLAMO della Società ASD UNIONE FRIULI ISONTINA (Campionato Allievi Regionali Under 17 ASD UNIONE FRIULI ISONTINA – ASD TORRE) in merito ai provvedimenti disciplinari disposti dal G.S.T. all’esito della suddetta gara disputata il 04.02.2024 (in C.U. n. 74 Comitato Regionale FVG del 08.02.2024)
RECLAMO della Società ASD UNIONE FRIULI ISONTINA (Campionato Allievi Regionali Under 17 ASD UNIONE FRIULI ISONTINA – ASD TORRE) in merito ai provvedimenti disciplinari disposti dal G.S.T. all’esito della suddetta gara disputata il 04.02.2024 (in C.U. n. 74 Comitato Regionale FVG del 08.02.2024)
Con provvedimento pubblicato sul C.U. del Comitato Regionale n. 74 del 08/02/2024 il G.S.T., in relazione a quanto occorso in occasione della gara A.S.D. Unione Friuli Isontina - ASD Torre, Allievi regionali under 17 del 04.02.2024 ha inteso comminare le seguenti sanzioni: - a ROSI TOMMASO (UNIONE FRIULI ISONTINA), l’espulsione per tre gare effettive, per aver protestato nei confronti dell'arbitro spingendo quest'ultima con due mani sulla spalla al punto da farla indietreggiare di un passo, pur senza provocarle alcun danno - a FUMO GABRIELE (UNIONE FRIULI ISONTINA) l’espulsione per tre gare effettive, perché, a gara terminata, veniva alle mani con un calciatore avversario, dando così inizio ad una mass confrontation tra calciatori di entrambe le squadre - a MARANDOLA DANIEL (UNIONE FRIULI ISONTINA) l’espulsione per tre gare effettive, perché, a gara terminata, veniva alle mani con un calciatore avversario, dando così inizio ad una mass confrontation tra calciatori di entrambe le squadre. Considerato che nel referto di gara e nella relativa integrazione si legge che: - Al minuto 47 del secondo tempo (dopo il termine della gara), il Sig. MARANDOLA DANIEL è stato espulso dopo aver aggredito fisicamente con calci e pugni i giocatori della squadra avversaria - Al minuto 47 del secondo tempo (dopo il termine della gara), FUMO GABRIELE è stato espulso dopo aver aggredito fisicamente con calci e pugni i giocatori della squadra avversaria E che alle varie ed eventuali viene precisato che: - Dopo aver fischiato la fine della partita i giocatori Marandola Daniel numero 14 e Fumo Gabriele numero 18 della squadra Unione Friuli Isontina e il giocatore Quaia Alberto numero 7 della squadra A.S.D. Torre si scontrano fisicamente e verbalmente con calci e pugni, dopo queste azioni la squadra dell'Unione Friuli Isontina si è unita assieme ai compagni e anche alcuni della squadra del A.S.D. Torre, non sono riuscita a vederli con esattezza poiché si era formata una massa di persone intenti in comportamenti antisportivi. I dirigenti delle due squadre cercano di fermarli ma loro si dimenano e continuano finché non vengono portati via. Avverso tale decisione l’U.S.D. Unione Friuli Isontina ha tempestivamente preannunciato reclamo con PEC di data 10.02.2024, depositato in data 12.02.2024. In sostanza vengono contestati i provvedimenti disciplinari comminati dal G.S.T., in quanto ritenuti non corrispondenti o quanto occorso sul campo e riferito dai numerosi testimoni. A giustificazione di un tanto viene puntualizzato che: - ROSI TOMMASO (squalifica per tre gare effettive), avrebbe toccato il direttore di gara con una mano (non con due), dopo una decisione arbitrale, facendolo indietreggiare e così esprimendo il suo dissenso. - FUMO GABRIELE (squalifica per tre gare effettive), giocatore con il numero 18 di maglia, in quanto non presente alla mass confrontation finale, né responsabile di averla innescata - MARANDOLA DANIEL (squalifica per tre gare effettive): giocatore con il numero 14 di maglia, perché presente in panchina con la casacca addosso e pertanto distante dalla zona in questione, inoltre perché avrebbe lasciato il campo subito il fischio finale dell'incontro, non potendo essere dunque fautore o partecipante alla mass confrontation. Il fischio finale dell'incontro sarebbe avvenuto al termine dei tafferugli, senza che il direttore di gara avesse estratto cartellini di ammonizione o espulsione ai giocatori nel tempo regolamentare e nemmeno nel tragitto verso lo spogliatoio (dopo il fischio stesso). Circostanze sulle quali il reclamante si riservava di fornire prove testimoniali, “in seconda istanza” denunciando, tra l’altro, errori di valutazione nel riportare a referto i numeri dei giocatori. Letto il reclamo, la Corte Sportiva d’Appello fissava udienza in camera di consiglio per il giorno 22.02.2024. Come più volte sottolineato da questa Corte (da ultimo il CU n 70/2024), va ribadito che, ai sensi dell’art. 61, co. 1, CGS i rapporti degli ufficiali di gara e i relativi supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Ad essi viene riconosciuto il valore di fonte di fede privilegiata (cfr. le decisioni: CGF, 23.11.2012, in C.U. FIGC 23.11.2012, n. 102/CGF), confutabile solo a mezzo di querela di falso (CGF, 25.11.2010, in C.U. FIGC 23.12.2010, n. 132/CGF). Pertanto, il Giudice investito della controversia è tenuto a fondare il suo convincimento su tali atti (CSA, Sez. Un., 15.04.2016). Eventuali altri mezzi di prova (comunque non offerti dal reclamante), anche acquisiti d’ufficio, possono contribuire a fondare il convincimento dell’organo giudicante, solo se il contenuto del referto non contenga elementi chiari e coerenti sulla fondatezza dell’addebito o risulti intrinsecamente contraddittorio o, comunque, confutato da altre circostanze rilevanti (CSA Naz., n. 049/2020-2021, secondo cui la relativa valutazione è comunque rimessa all’apprezzamento discrezionale del Giudice nella disamina del materiale probatorio). Quanto alle condotte di fine gara ascrivibili ai calciatori FUMO e MARANDOLA, il referto ne riporta una descrizione precisa, sostanzialmente convalidata dall’arbitro nel verbale di audizione del GST del 6.2.2024, che conferma chiaramente l’identità dei soggetti responsabili. Come testualmente riportato nel citato verbale: “A fine gara i due calciatori della UFI sigg.ri Daniele Marandola e Gabriele Fumo hanno aggredito quello del Torre sig. Alberto Quaia che ha reagito. Di lì si è generata una rissa generalizzata” Lo stesso reclamo, se da un lato, ammette alcune circostanze, dall’altro offre una rivisitazione dei fatti sfornita però di supporti probatori. Tale rilettura non appare quindi sufficiente, così come proposta, a scalfire la fede privilegiata attribuita al referto e al suo valore probatorio. Si rileva che l’uso dei cartellini al termine della gara non è obbligatorio, ben potendo il Direttore di Gara, come è avvenuto nel caso di specie, segnalare a referto i fatti reputati di rilievo disciplinare, affinché sia il Giudice Sportivo a provvedere al riguardo. In ragione di un tanto, la Corte Sportiva d’Appello ritiene di poter confermare la decisione assunta dal G.S.T., fondata sulla qualificazione violenta (di cui all’art. 38 CGS) della condotta dei calciatori FUMO e MARANDOLA. coinvolti in una mischia generalizzata (mass-confrontation), evento quest’ultimo confermato anche dal reclamante. La disposizione di cui all’art. 38 CGS prevede la sanzione minima di 3 giornate di squalifica o, nel caso di particolare gravità, la sanzione minima di 5 giornate di squalifica. Avuto riguardo al caso di specie, la sanzione comminata dal G.S.T. (3 giornate di squalifica) è da reputarsi del tutto congrua, tanto che il relativo provvedimento deve intendersi confermato. Per quanto riguarda la condotta del ROSI, per propria costanza di decisioni, questa Corte ha sempre sanzionato il porre le mani addosso al direttore di gara, anche allorché non vi sia stata alcuna Pag. 19 del Comunicato n. 81 conseguenza fisica. Nella fattispecie, il referto evidenzia un contatto fisico (spinta) seppure non violento. Gesto, confermato anche nel citato verbale di audizione, la cui valenza va comunque ben oltre il posare “una mano addosso per esprimere il proprio dissenso” (descritto nel reclamo). Si rammenta che, dalla fine del mese di aprile 2023, vi è stato un inasprimento delle sanzioni riguardanti episodi di carattere non solo violento, ma anche irriguardoso nei confronti degli arbitri. La ratio del legislatore, sicuramente condivisibile, è stata quella di garantire agli ufficiali di gara una maggiore tutela mediante un inasprimento delle sanzioni In particolare, il Codice di Giustizia Sportiva punisce con la sanzione minima di 4 giornate di squalifica le condotte ingiuriose e irriguardose (imputabili ai giocatori), che diventano 8 nel caso di condotte gravemente irriguardose con contatto fisico. Può definirsi irriguardoso un gesto irrispettoso, avente carattere di volontarietà. A questa fattispecie si ascrive senz’altro il contegno del ROSI, il quale ha spintonato l’arbitro, nel corso dell’azione di gioco, per esprimere il suo dissenso (come emerge anche dal reclamo) come reazione ad un richiamo nei suoi confronti. Tenuto conto di tutte le circostanze enunciate e delle puntualizzazioni ricavabili dal verbale del 06.02.2023, considerata anche l’insussistenza di alcuna conseguenza fisica ai danni dell’arbitro, all’azione deve attribuirsi la caratteristica di atto irriguardoso, ai sensi dell’art 36 comma 1 lett a) del C.G.S. Pertanto, atteso il potere del Collegio di rideterminare la sanzione in peius, in ragione delle valutazioni surriferite e per il combinato disposto degli artt. 78, co. 2 CGS e 36, co. 1 lett. a) CGS si ritiene congrua l’applicazione della sanzione di 4 giornate di squalifica.
P.Q.M.
la Corte Sportiva d’Appello Territoriale, ritenuta la ammissibilità e procedibilità del reclamo: − lo rigetta, confermando integralmente le decisioni assunte dal GST in relazione alle posizioni del sig. MARANDOLA Daniel (3 giornate di squalifica) e del sig. FUMO Gabriele (3 giornate di squalifica); − visto l’art. 78, co. 2 CGS in relazione all’art. 36, co. 1 lett. a) CGS, ridetermina la sanzione a carico del sig. ROSI Tommaso nella misura di 4 (quattro) giornate di squalifica. − dispone il definitivo incameramento del contributo. Manda la Segreteria per le comunicazioni prescritte.
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