C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 87 del 14.03.2024 – Delibera – RECLAMO della Società CJARLINS MUZANE S.S.D. a.r.l. (Campionato Allievi Regionali Under 17 Gir. A CJARLINS MUZANE – SAN LUIGI CALCIO ) in merito ai provvedimenti disciplinari disposti dal G.S.T. all’esito della suddetta gara disputata il 25.02.2024 (in C.U. n. 82 Comitato Regionale FVG del 28.02.2024)
RECLAMO della Società CJARLINS MUZANE S.S.D. a.r.l. (Campionato Allievi Regionali Under 17 Gir. A CJARLINS MUZANE – SAN LUIGI CALCIO ) in merito ai provvedimenti disciplinari disposti dal G.S.T. all’esito della suddetta gara disputata il 25.02.2024 (in C.U. n. 82 Comitato Regionale FVG del 28.02.2024)
Con provvedimento pubblicato sul C.U. n° 82 dd 28.02.2024 il G.S.T., all’esito della gara CJARLINS MUZANE S.S.D. a.r.l. – A.S.D. SAN LUIGI CALCIO TRIESTE, valida per il campionato Allievi Regionali Under 17 Gir. A, Gir. A disputata il 25.02.2024, irrogava la squalifica di quattro (4) giornate a carico del calciatore sig. Tommaso CARPIN, partecipante alla gara con la maglia numero 4 nelle fila della CJARLINS MUZANE, perché espulso per aver sputato verso un calciatore avversario attingendolo sulla spalla sinistra. Con preannuncio di reclamo dd. 29.02.2024, la CJARLINS MUZANE S.S.D. a.r.l., avanzando istanza di copia degli atti alla base del provvedimento assunto dal G.S.T., formalizzava la volontà di impugnare la sanzione comminata al proprio tesserato. Il preannuncio di reclamo era accompagnato dalla autorizzazione all’addebito sul conto campionato della società del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva. Ottenuti gli atti di gara in data 01.03.2024, il reclamo veniva formalizzato con atto depositato in data 05.03.2024 nel quale veniva censurata l’eccessiva afflittività della sanzione, pur nella dichiarata consapevolezza del fatto che nell’Ordinamento sportivo lo sputo “possa essere assunto nell’alveo della condotta violenta” (sanzione minima tre giornate). Al riguardo, si ritenevano non applicabili al caso di specie aggravanti, anche e soprattutto in ragione del fatto che il GST avrebbe assunto il proprio provvedimento non già sulla scorta del referto dell’arbitro, ma in base ad “atipiche” dichiarazioni rilasciate dal direttore di gara al referente AIA, in violazione degli artt. 61, co. 1 e 50 co. 4 CGS. Inoltre, le condotte ulteriormente considerate (rientro del calciatore sul terreno di gioco, proteste), non sarebbero tali da poter determinare un aumento del minimo edittale, anche alla luce del fatto le asserite proteste non sarebbero state meglio precisate dall’arbitro, in violazione del principio giurisprudenziale che “impone agli Arbitri di indicare le esatte parole udite al fine di consentire agli Organi di giustizia di qualificarle” non essendo le proteste sempre rilevanti da un punto di vista disciplinare. In conclusione, dunque, si riteneva che lo sputo fosse nel caso di specie l’unica condotta sanzionabile, senza alcuna circostanza aggravante e che dunque la squalifica dovesse essere rideterminata in tre giornate. Non veniva avanzata istanza di audizione, e dunque il procedimento viene definito senza disporre la comparizione della reclamante. Ciò posto, il reclamo è infondato per le ragioni che seguono. In premessa va evidenziato come sia pacifica la qualificazione nei termini di “condotta violenta” verso un avversario quella consistente nell’attingerlo volontariamente con uno sputo (rif. Regola 12 del Giuoco del Calcio, nonché l’art. 35, co. 1 CGS, disposizione quest’ultima riferita direttamente allo sputo verso l’ufficiale di gara, ma avente valenza qualificatoria generale). La sanzione minima per la condotta violenta verso un avversario è indicata, dall’art. 38, co. 1 CGS, nei termini delle tre giornate; in caso di particolare gravità la sanzione è di cinque giornate, o a tempo determinato. Fermo quanto sopra, al fine di avere un definitivo chiarimento in merito alla dinamica dell’occorso, questa CSA ha ritenuto di sentire direttamente l’arbitro (art. 50, co. 4 CGS), ricavando quanto segue: - l’espulsione è stata disposta nei secondi finali della gara; - la distanza tra il calciatore che ha sputato (CARPIN Tommaso) e l’avversario non era grande; - lo sputo è stato intenzionale e il sig. CARPIN ha mirato verso l’avversario attinto, colpendolo alla spalla sinistra; - il calciatore attinto non ha reagito; - alla notifica dell’espulsione il sig. CARPIN ha subito iniziato a protestare e grazie all’intervento del capitano è uscito dal terreno di gioco; - dopo l’espulsione si è atteso l’ingresso del sig. CARPIN nello spogliatoio e la gara è ripresa per ancora un po’ di tempo; - dopo il fischio finale, il sig. CARPIN è rientrato in campo senza che nessuno lo fermasse, con fare agitato e ancora in tenuta da gara; si è avvicinato all’arbitro, continuando a protestare (“ma come arbitro, non ho fatto niente”); - successivamente si è avvicinato il capitano, che è nuovamente riuscito ad allontanarlo. Da quanto accertato, dunque, emerge come non solo il calciatore CARPIN abbia intenzionalmente sputato verso un avversario, ma lo abbia preso di mira e subito dopo abbia protestato in modo veemente alla notifica dell’espulsione; è poi uscito dal recinto di gioco solo grazie all’intervento del suo capitano, e, pochi minuti dopo, al termine della gara è rientrato sul terreno di gioco protestando di nuovo, con allontanamento una volta ancora dovuto all’intervento del suo capitano. Pur risultando le proteste non particolarmente gravi, l’atteggiamento di resistenza e di agitazione (con duplice intervento del capitano) e soprattutto il rientro sul terrendo di gioco a fine gara (vietato a un calciatore espulso) configurano indubbiamente comportamenti valutabili alla stregua di aggravanti rispetto alla sanzione minima (altrimenti invocata dalla reclamante) prevista per il comportamento violento che ha originariamente determinato l’espulsione. A prescindere dunque dalle iniziali valutazioni del GST e dai rilievi della reclamante in merito alla presunta inammissibilità di prove atipiche nel processo sportivo FIGC (parrebbe, al riguardo, essere invece vigente il principio opposto, quello cioè – in generale – della ammissibilità nel processo sportivo delle prove atipiche, sulla scorta del combinato disposto dell’art. 61, co. 1 CGS e dell’art. 2 co. 6 del Codice di Giustizia del CONI, che rinvia a sua volta al codice di procedura civile, rispetto al quale la Cassazione ha rilevato come, in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova nell’ordinamento processuale vigente, il giudice possa legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cosiddette atipiche, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti: ex multis Cass. civ. Sez. II, 25.3.2004, n. 5965), quanto direttamente acclarato da questa CSA sulla scorta dei chiarimenti resi dall’arbitro è tale da superare ogni altra e diversa considerazione. Resta per l’effetto confermata la decisione del G.S.T. e la squalifica disposta a carico del sig. Tommaso CARPIN per quattro (4) giornate, di per sé congrua e proporzionata rispetto alla condotta oggetto di valutazione, tenendo conto sia degli atti di gara, sia dei chiarimenti direttamente forniti a questa CSA dall’arbitro, ai sensi dell’art. 50 co. 4 CGS.
P.Q.M.
la Corte Sportiva d’Appello Territoriale, ritenuta l’infondatezza del reclamo, lo rigetta confermando la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo (4 giornate di squalifica). Dispone il definitivo incameramento del contributo. Manda la Segreteria per le comunicazioni prescritte.
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