C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 88 del 19.03.2024 – Delibera – RECLAMO della Società ASD VIVAI COOP RAUSCEDO/GRAVIS (Campionato di Prima Categoria Gir. A VIVAI COOP RAUSCEDO/GRAVIS – SEDEGLIANO ) in merito ai provvedimenti disciplinari disposti dal G.S.T. all’esito della suddetta gara disputata il 25.02.2024 (in C.U. n. 82 Comitato Regionale FVG del 28.02.2024)
RECLAMO della Società ASD VIVAI COOP RAUSCEDO/GRAVIS (Campionato di Prima Categoria Gir. A VIVAI COOP RAUSCEDO/GRAVIS - SEDEGLIANO ) in merito ai provvedimenti disciplinari disposti dal G.S.T. all’esito della suddetta gara disputata il 25.02.2024 (in C.U. n. 82 Comitato Regionale FVG del 28.02.2024)
Con provvedimento pubblicato sul C.U. del Comitato Regionale n. 82 del 28.02.2024, il G.S.T., in relazione alla gara A VIVAI COOP RAUSCEDO/GRAVIS - SEDEGLIANO, disputata nell’ambito del Campionato di Prima Categoria Gir. A, il 25.02.2024, disponeva nei confronti del giocatore D’ANDREA ALESSIO (VIVAI COOP RAUSCEDO/GRAVIS) la SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE, per aver danneggiato volontariamente, al termine della gara, una porta degli spogliatoi. Avverso il suddetto provvedimento, la società VIVAI COOP RAUSCEDO/GRAVIS depositava regolare reclamo, in data 02.03.2024. All’ora fissata per la convocazione è presente il sig. Fabio D’ANDREA, dirigente accompagnatore della società reclamante, per delega scritta del Presidente della Società, che produce e che, confermando la condotta del calciatore, capitano della squadra ospite, cercava di ridimensionarla precisando che la fragorosa caduta dei pannelli in compensato e dei profili in ferro della porta erano conseguenza, non già della veemenza del gesto, quanto semmai della vetustà dei materiali, evidenziando altresì come fossero in corso opere di sistemazione, nel quadro della complessiva ristrutturazione dell’impianto, programmata per l’anno prossimo. Inoltre, giustificava il gesto come effetto della frustrazione per aver sbagliato due goal e non come ritorsione verso l’arbitro o verso gli avversari. Infatti, al subitaneo pentimento del D’ANDREA Alessio (definito come esempio di correttezza e lealtà sportiva), seguiva la rifusione alla società delle spese per la riparazione. Per quanto sopra, questo Collegio evidenzia che le condotte sanzionate non sono state contestate dal reclamante, motivo per cui il referto arbitrale ai sensi dell’art. 61, co. 1, CGS fa piena prova circa i fatti accaduti, in occasione dello svolgimento della gara, trattandosi di fonte di prova privilegiata. La condotta sanzionata è riconducibile nell’alveo dell’art 39, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, identificandosi, per consolidata giurisprudenza, in una condotta gravemente antisportiva (sanzione minima: due giornate di squalifica). Purtuttavia, nonostante il deprecabile gesto, la sanzione irrogata non appare del tutto coerente. In effetti: - considerata la previsione normativa della sanzionabilità di dette condotte, nel minimo in due giornate; - in ragione della qualifica di capitano rivestita dal giocatore (applicazione dell’aggravante ex art. 74 u.c. NOIF); - tenuto conto, altresì, del contegno del giocatore, immediatamente successivo alla condotta contestata, ossia il ravvedimento culminato nell’assunzione della responsabilità e nella corresponsione del risarcimento del danno si ritiene di applicare l’attenuante di cui all’art 13 comma 1, lett c) ed e), accogliendo parzialmente il reclamo e riformando quindi la decisione di G.T.S., riconoscendo come congrua la sanzione della squalifica per 2 (due giornate) effettive.
P.Q.M.
la Corte Sportiva d’Appello Territoriale, valutato l’episodio nel suo complesso e ravvisata la parziale fondatezza del reclamo: − lo accoglie parzialmente, rideterminando a carico del sig. Alessio D’ANDREA, la sanzione della squalifica per due (2) giornate; − dispone lo svincolo del contributo. Manda la Segreteria per le comunicazioni prescritte.
Share the post "C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 88 del 19.03.2024 – Delibera – RECLAMO della Società ASD VIVAI COOP RAUSCEDO/GRAVIS (Campionato di Prima Categoria Gir. A VIVAI COOP RAUSCEDO/GRAVIS – SEDEGLIANO ) in merito ai provvedimenti disciplinari disposti dal G.S.T. all’esito della suddetta gara disputata il 25.02.2024 (in C.U. n. 82 Comitato Regionale FVG del 28.02.2024)"
