C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 95 del 11.04.2024 – Delibera – RECLAMO della Società ASD UNION MARTIGNACCO (Campionato Juniores Under 19 Regionali Gir. A UNION MARTIGNACCO – AZZANESE) in merito ai provvedimenti disciplinari disposti dal G.S.T. all’esito della suddetta gara disputata il 13.01.2024 (in C.U. n. 89 Comitato Regionale FVG del 21.03.2024)
RECLAMO della Società ASD UNION MARTIGNACCO (Campionato Juniores Under 19 Regionali Gir. A UNION MARTIGNACCO - AZZANESE) in merito ai provvedimenti disciplinari disposti dal G.S.T. all’esito della suddetta gara disputata il 13.01.2024 (in C.U. n. 89 Comitato Regionale FVG del 21.03.2024)
Con provvedimento pubblicato sul C.U. del Comitato Regionale n° 89 dd. 21.03.2024 il G.S.T., in relazione a fatti occorsi all’esito della gara del Campionato Juniores Under 19 Regionali ASD UNION MARTIGNACCO – ASD AZZANESE 1921 del 13.01.2024, a scioglimento della riserva di cui alla delibera n. 67 pubblicata sul C.U. dd. 17.1.2024 e all’esito di specifici approfondimenti compendiati nella relazione conclusiva delle indagini svolte dalla Procura Federale, assumeva una serie di provvedimenti, tra i quali – per quanto di ragione – la squalifica per 10 (dieci) giornate effettive di gara a carico del sig. Antonio CHERUBINI, tesserato nelle file della ASD UNION MARTIGNACCO. Avverso tale decisione, a mezzo PEC inviata il giorno 23.03.2024 la ASD UNION MARTIGNACCO preannunciava reclamo “limitatamente alla squalifica per 10 (dieci) giornate effettive di gara comminate nei confronti del tesserato Antonio Cherubini”, chiedendo copia degli atti, che venivano forniti a cura della Segreteria in data 25.03.2024; in data 30.04.2024 il reclamo veniva formalizzato con illustrazione dei motivi a supporto. La ASD UNION MARTIGNACCO, premettendo di essere “una società che ha sempre fondato la propria attività sui valori veri dello sport, in particolare sul rispetto, la tolleranza, l’integrazione e la lotta ad ogni forma di discriminazione, così come di violenza sui campi di gioco”, ribadito il proprio rammarico rispetto a quanto accaduto ed evidenziato di avere organizzato assieme alla ASD AZZANESE 1921, in occasione della gara di ritorno (15.04.2024), una iniziativa per la lotta al razzismo e alla violenza sul campo, dichiarando espressamente di non voler contestare quanto refertato dal direttore di gara, ha chiesto di voler riconsiderare il gesto (“balletto di Fortnite”) in cui si era prodotto il calciatore Antonio CHERUBINI, volendone escludere la natura di discriminazione razziale. Il gesto, in particolare, sarebbe stato frainteso dall’arbitro, che “per sua stessa ammissione ha riferito che era lontano e l’episodio si è verificato in una zona con poca luminosità”. Si chiedeva, dunque, di voler ricollocare la condotta “al contesto giovanile, alle tendenze e alle influenze cui i teenagers si rivolgono”, provvedendo: - in via principale all’annullamento della sanzione, riducendola ad una (corrispondente al presofferto), per la presenza indebita del sig. Antonio CHERUBINI sul terreno di gioco; - in subordine, alla riqualificazione della condotta sotto il profilo della antidoverosità/antisportività e, di conseguenza, alla riduzione della squalifica “per quanto ritenuto di giustizia, anche con una misura a tempo”. La reclamante, infine, chiedeva di poter essere sentita nella persona del suo Presidente in carica, avanzando altresì istanza di audizione del calciatore, che in quanto minore di età sarebbe comparso assieme all’esercente la potestà genitoriale. L’udienza veniva fissata per il 10.04.2024 e tenuta alla presenza del Presidente della ASD UNION MARTIGNACCO, dott. Daniele Cattunar, nonché del sig. Antonio CHERUBINI, accompagnato dal genitore, sig. Giovanni CHERUBINI. Il Presidente, richiamati i contenuti del reclamo e ribadite le conclusioni in calce allo stesso, evidenziava come, a proprio avviso, il Giudice Sportivo non avrebbe tenuto conto di alcuni aspetti, richiamando in particolare alla attenzione: - le circostanze esposte negli atti di indagine, segnatamente il fatto che la sanzione debba essere effettivamente compresa dal sanzionato; - se nel caso di specie potrebbe emergere una condotta inopportuna e inappropriata, la stessa non necessariamente deve assumere i connotati del gesto razzista; - la vicenda in discussione conseguirebbe ad una incomprensione, legata alle diversità generazionali e al significato che i giovani danno a determinati comportamenti, nel caso di specie balletti che fanno parte del vissuto dei ragazzi: al riguardo, ad esempio, anche il gesto di esultanza dopo la segnatura di una rete del noto calciatore Antoine GRIEZMANN è ispirato al videogioco FORTNITE (“Take the L”); - è importante capire che i due giovani coinvolti (sia il CHERUBINI che la parte lesa) avevano inteso perfettamente il significato del balletto e solamente l’incomprensione dell’adulto (l’allenatore della ASD AZZANESE 1921) avrebbe determinato il parapiglia finale e l’accusa di razzismo; - vanno considerati i convulsi momenti finali, l’uscita con giocatori e dirigenti, gli spettatori e la distanza tra l’arbitro e le scale che portano agli spogliatoi; l’arbitro sembra essere stato il più distante dalla scena, con quanto ne consegue in punto esatta percezione dei fatti; - anche i presenti, aventi anche l’interesse ad aggravare la posizione del tesserato, hanno espressamente negato il verso della scimmia; - l’allenatore, che ha colpito il CHERUBINI con un pugno, ha espressamente indicato al Procuratore di non avere udito alcun vocalizzo; - considerate dunque tutte le circostanze, il gesto in discussione avrebbe al più potuto essere ritenuto antisportivo e inopportuno, ma non razzista. Alla presenza del genitore Giovanni CHERUBINI, il sig. Antonio – che questa CSA con le garanzie previste riteneva opportuno dover sentire al fine di poter rendere la propria versione – ribadiva come l’episodio fosse la conseguenza di un “enorme fraintendimento, derivante da un divario generazionale”. Il balletto, in particolare, non sarebbe stato fatto con l’intento di offendere, ma solo “di sdrammatizzare”, in un momento in cui, assieme ad altro calciatore, si stava recando verso le tribune; si sarebbe pertanto trattato di “una cosa fatta tra di noi, una cosa che facciamo in squadra (si tratta nello specifico del balletto di Fortnite Best Mate”, che l’allenatore della ASD AZZANESE 1921 avrebbe frainteso; il fatto di averlo ripetuto su sua espressa richiesta conforterebbe l’elemento della buona fede, così pure la circostanza per cui l’avversario lo avrebbe riconosciuto. Ricostruiva poi la successiva dinamica dei fatti (insulti e pugno nei suoi confronti da parte dell’allenatore della ASD AZZANESE 1921 – peraltro già oggetto di provvedimento assunto dal GST e non oggetto di gravame – e successiva sua convulsa fuga dall’impianto verso il centro raccolta rifiuti sito nelle vicinanze), negando di essere autore di versi razzisti e ricordando infine la propria offerta di chiarimento con il calciatore avversario, da cui sarebbe derivata l’iniziativa, promossa dalla sua società, e concretizzatasi nell’evento previsto per il 15.04.2024 Ciò posto si ritiene che il reclamo sia infondato e che dunque la sanzione irrogata dal GST al sig. Antonio CHERUBINI, alla luce delle considerazioni che seguono, meriti conferma. Si premette che, nell’assumere la propria decisione, questa CSA è astretta: - alla previsione dell’art. 61 co. 1 CGS (“i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”); - al criterio del “più probabile che non”, ampiamente ribadito in giurisprudenza (ex multis CFA, sez. I, n. 117/CFA/2022-2023/C), che costituisce il parametro normativo alla cui stregua il Giudice Sportivo è tenuto a conformarsi nella valutazione delle condotte sottoposte al proprio scrutinio. Nel caso di specie, dovendocisi unicamente soffermare sul segmento della vicenda che attiene alla condotta del sig. Antonio CHERUBINI e che è l’unico interessato al reclamo in discussione: - è pacifico e incontestato che sia stato eseguito per due volte da parte dell’interessato, la prima alle spalle di due calciatori di colore della squadra avversaria, la seconda su richiesta dell’allenatore della ASD AZZANESE 1921 e questa volta con percezione diretta dei due avversari, il balletto (tecnicamente una emotes, consistente in una piccola danza in cui l’avatar del videogiocatore si può sbizzarrire in caso di vittoria, e che può essere anche oggetto di acquisto e uso all’interno della piattaforma Fortnite) denominato “Best Mate”, consistente nel saltellare sui piedi alzando le ginocchia e in contemporanea dimenare lateralmente e ritmicamente i gomiti oscillando i due avambracci; - è pacifico e incontestato che il sig. Antonio CHERUBINI, in quanto non inserito in lista e non personalmente partecipante alla gara, non poteva né doveva trovarsi nel luogo di esecuzione del balletto; - è pacifico e incontestato che il balletto sia stato percepito alla stregua di manifestazione di denigrazione “per motivi di razza” da larga parte dei presenti, dando luogo a una collutazione con conseguenze anche fisiche di una certa serietà a carico di taluni dei soggetti coinvolti. E’ parallelamente assistita da fede privilegiata e non è scalfita da altra considerazione, né è intrinsecamente contraddetta da elementi probatori di pari grado, la circostanza per cui sarebbe stato effettivamente emesso, in concomitanza con il balletto, un verso del tipo “uh uh” (cfr. supplemento di rapporto dell’arbitro dd. 15.03.2024). Al di là dunque delle reali intenzioni offensive che hanno accompagnato l’azione del sig. Antonio CHERUBINI, non è seriamente credibile l’esecuzione del balletto “Best Mate” al mero scopo di “sdrammatizzare”; il balletto, proprio per come concepito all’interno della stessa piattaforma Fortnite, così come conforta l’esempio stesso fornito dalla reclamante della condotta del calciatore Antoine GRIEZMANN e per come comunemente viene inteso da chi ben lo conosce, si esegue infatti in caso di vittoria, e non di sconfitta (nel caso in esame la ASD UNION MARTIGNACCO aveva perso in casa per 1-2). Posto altresì che i balletti (rectius “coreografie”) presenti sulla piattaforma Fortnite sono oltre 300, quello in esame risulta essere il più vicino a quanto comunemente si intende essere la mimica del tipico caracollare di un primate sub umano. Trovandosi dunque il sig. Antonio CHERUBINI dove non doveva essere, e trovandosi altresì vicino a due atleti avversari di colore, lo stesso non poteva non rendersi conto – lo si ripete, al di là di quelle che fossero le sue reali intenzioni e anche non volendo prendere in considerazione il verso “uh uh”, che pur pronunciato da qualcuno nei paraggi, non vi è piena certezza sia stato emesso dal sig. Antonio CHERUBINI – del fatto che il balletto da lui effettuato avrebbe potuto essere percepito alla stregua di espressione denigratoria “per motivi di razza”, tenendo altresì conto della particolare sensibilità per il tema che è oggettivamente parte dell’odierno comune sentire. Così in ogni caso è indubbiamente accaduto, a fronte delle conseguenze, anche di ordine pubblico, che sono derivate dalla condotta del sig. Antonio CHERUBINI e che sono compiutamente descritte nel provvedimento assunto dal GST (cfr. al riguardo anche CFA, decisione n. 0092/CFA-2021/2022, ud. 07.06.2022, che per una vicenda omologa ha valorizzato l’elemento percettivo estrinseco rappresentato dalla “vasta e perdurante eco”). Il fatto, poi, che la danza sia stata ripetuta su richiesta dell’allenatore avversario, piuttosto che elemento a supporto della buona fede, costituisce invero la riprova di una complessiva condotta provocatoria, che l’interessato ben avrebbe potuto evitare, e anzi non avrebbe proprio dovuto porre in essere, non dovendosi assolutamente trovare nel luogo in cui gli accadimenti si sono verificati. Non vi sono dunque i presupposti per una riqualificazione in minus del comportamento in discussione. Pur essendo consentito a questa CSA (art. 78, co. 2 CGS) di aggravare la sanzione a carico degli interessati (cosa che nel caso di specie potrebbe anche essere presa in effettiva considerazione, alla luce della minore età di tutti gli interessati, delle gravi conseguenze derivate dal fatto, della circostanza per cui l’interessato versava in re illicita non dovendosi proprio trovare nel luogo in cui i fatti si sono verificati), si ritiene comunque equa la conferma della sanzione nel minimo edittale, anche alla luce della iniziativa, che particolarmente si apprezza, assunta dalla reclamante ASD UNION MARTIGNACCO assieme alla ASD AZZANESE 1921, che di comune accordo hanno ritenuto opportuno, in occasione della gara di ritorno tra le due società, di organizzare una manifestazione di sensibilizzazione contro il razzismo e la violenza, accompagnata da un successivo incontro conviviale. L’occasione potrà permettere – così come dichiarato dalla reclamante e auspicato dallo stesso giovane calciatore – di pervenire al definitivo chiarimento e alla formalizzazione delle dovute scuse per le conseguenze, anche quelle non volute, derivanti dalle condotte qui esaminate.
P.Q.M.
la Corte Sportiva d’Appello Territoriale, ritenuta l’infondatezza del reclamo lo rigetta confermando la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo (10 giornate di squalifica). Dispone il definitivo incameramento del contributo. Manda la Segreteria per le comunicazioni prescritte.
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